Avvocato Militare

Incostituzionale precludere l’accesso alla Guardia di Finanza per guida in stato di ebbrezza

(di Avv. Umberto Lanzo) – La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza) nella parte in cui tale disposizione prevede, tra i requisiti per l’ammissione al concorso per allievi finanzieri, la guida in stato di ebbrezza costituente reato come causa automatica di esclusione dall’arruolamento.

La vicenda processuale

La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli articoli 3, 4, 27, 35, 51 e 97 della Costituzione.

Il giudizio riguardava il ricorso proposto da un militare, in precedenza volontario in ferma prefissata nell’Esercito, avverso l’esclusione dal concorso per allievi finanzieri bandito nel 2021, motivata dall’aver riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza mediante decreto penale.

Secondo l’appellante, la norma che precludeva automaticamente l’accesso al concorso per la suddetta condanna era costituzionalmente illegittima. Il Consiglio di Stato, ritenendo non implausibili i dubbi di legittimità costituzionale, ha quindi sollevato questione davanti alla Consulta.

L’irragionevolezza dell’automatismo espulsivo

La Corte Costituzionale ha ravvisato un irragionevole trattamento differenziato tra l’aspirante finanziere e chi intende accedere ad altre forze di polizia, come la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. Per queste ultime, infatti, la guida in stato di ebbrezza costituente reato non è causa automatica di esclusione dal concorso, ma deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione, alla luce del generale requisito di incensurabilità della condotta.

Prima della riforma del 2017, tale assetto valeva anche per la Guardia di Finanza. La novella ha introdotto un meccanismo di rigidità solo per l’accesso a quest’ultima, senza che ciò trovi giustificazione nella natura di corpo militare delle Fiamme Gialle, condivisa con l’Arma dei Carabinieri, né nelle specifiche funzioni ad essa attribuite.

Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto violati il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e quello di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza ex art. 51 Cost. Le altre censure sono state assorbite.

La sentenza riveste notevole importanza. Consentirà, in futuro, ai candidati finanzieri di vedere valutato in concreto il proprio comportamento, senza l’automatismo espulsivo che impediva un giudizio più articolato sull’effettiva incensurabilità della condotta.

La riforma del 2017 e l’introduzione della causa di esclusione

La vicenda trae origine dalla riforma del 2017 che, nel quadro della revisione dei ruoli delle forze di polizia, ha modificato i requisiti per accedere al ruolo “Appuntati e Finanzieri” del Corpo, aggiungendo specifiche cause di esclusione dal concorso.

Tra queste rientra, appunto, “la guida in stato di ebbrezza costituente reato”, formula ripresa pedissequamente dai bandi per l’arruolamento.

Secondo il militare ricorrente, si trattava di una presunzione assoluta irragionevole ed arbitraria, che impediva di valutare caso per caso la compatibilità del comportamento con le funzioni di finanziere.

Egli, in particolare, aveva visto applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dal Codice della Strada per tale violazione, lavoro svolto positivamente, con conseguente estinzione del reato. Ciò non era stato però considerato dall’Amministrazione, tenuta ad un’esclusione automatica.

Le argomentazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel sollevare le questioni di illegittimità costituzionale, ha rilevato l’irragionevolezza di un così rigido meccanismo preclusivo, che contraddice il requisito generale dell’incensurabilità della condotta e lede il principio di eguaglianza, introducendo uno sbarramento solo per la Guardia di Finanza.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha pienamente accolto tali argomentazioni. La sentenza segna un importante punto fermo: per quanto l’ordinamento militare possa giustificare particolari selezioni in ingresso, simili scelte legislative devono pur sempre rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità che governano l’esercizio della discrezionalità del potere normativo.

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