Guardia di Finanza

Il riordino arriva in Corte Costituzionale. A settembre l’udienza sulla questione “m.a. meno 8”

Il riordino arriva alla Corte Costituzionale. È quanto si legge su un comunicato del Sindacato Italiani Lavoratori Finanzieri. Il prossimo 25 settembre la Consulta sarà chiamata a decidere in ordine ai dubbi costituzionali espressi dal TAR Aosta, con particolare riferimento alla questione M.A. – 8.

Ricordiamo che nell’ordinanza di remissione, i giudici valdostani, hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla possibile non rispondenza rispetto ai principi direttivi (“merito e professionalità”della legge delega (legge n. 124 del 2015) del modello utilizzato dal legislatore per disciplinare il passaggio da M.A. a Luogotenente nel regime transitorio, nella parte in cui preclude l’accesso alla procedura straordinaria ai M.A.-8.

“A questo punto, tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perché una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti– indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.“.

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