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IL CdS BACCHETTA I VERTICI DEI CARABINIERI: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ILLEGITTIMO SENZA ISTRUTTORIA

Il Consiglio di Stato con parere numero 02661/2014 datato 07/08/2014 ha accolto il ricorso di
un Carabiniere per l’annullamento della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”
e dell’atto con cui è stato rigettato il relativo ricorso gerarchico.

In particolare il militare
“in servizio di pattuglia, quale autista, unitamente ad altro militare,
durante un controllo ad autovettura, usava modi poco cortesi e non confacenti
alla dignità e al decoro nei confronti della conducente, violando gli articoli
14 e 36 del regolamento di disciplina militare correlati, dall’articolo 57 del
regolamento di disciplina militare, ai numeri 52 e 424 del regolamento generale
per l’Arma dei carabinieri”.
Il ricorrente evidenzia
che notava un’autovettura in sosta in zona vietata, che non consentiva il transito
di altri mezzi. Dopo aver invitato la conducente del veicolo a liberare il
passaggio, parcheggiando in modo regolare, quest’ultima ignorava l’invito, non manifestando
alcuna collaborazione, e si rivolgeva, con fare arrogante, alle successive
richieste tese alla sua generalizzazione, mostrando il proprio tesserino di
riconoscimento di appartenente alle forze dell’ordine.
Nelle successive
operazioni il ricorrente constatava che il documento di guida era scaduto di
validità. La conducente, che continuava a mostrare resistenze, peraltro,
apostrofando gli stessi come “incompetenti”, veniva invitata in Caserma
per gli accertamenti di rito, che si concludevano con la denuncia, da parte
della stessa, dello smarrimento del tagliando di rinnovo.
Successivamente, la
stessa ha presentato le proprie rimostranze al comandante della Compagnia Carabinieri
affermando che i militari si sarebbero comportati in modo scortese e
provocatorio. Veniva, conseguentemente, avviato il procedimento disciplinare
conclusosi con la sanzione del “rimprovero”.
Il Collegio – si
legge nel parere
– non ignora l’orientamento giurisprudenziale in virtù del
quale le valutazioni del comportamento dei dipendenti sotto il profilo
disciplinare sono sindacabili esclusivamente per travisamento dei fatti o gravi
illogicità.
Sono, infatti,
numerosissimi i pronunciamenti (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. VI, 14
febbraio 2008, n. 512; Sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2984; 31 maggio 2007, n.
2830 e 18 dicembre 2006, n. 7615) che hanno ribadito come, in tale ambito, il
potere di sindacato del giudice amministrativo sull’operato dell’Amministrazione
non possa impingere in valutazioni connotate da ampia discrezionalità.
Questa stessa
giurisprudenza – continua il provvedimento -, tuttavia, ha ammesso la
declaratoria di illegittimità dei provvedimenti disciplinari contestati quando,
nella formulazione del proprio giudizio posto a base dei medesimi provvedimenti
impugnati, l’Autorità sanzionatrice non abbia tenuto conto della sussistenza di
circostanze di fatto tali da poter incidere sulle proprie valutazioni.
E proprio il caso
di specie presenta alcune significative peculiarità, che, segnatamente,
inducono a ritenere viziata la fase istruttoria del procedimento.
I circostanziati
accadimenti esposti dal ricorrente, in sede disciplinare, paiono essere
completamente obliterati nella motivazione dei provvedimenti gravati, al punto
da far emergere significativi profili di
illegittimità nell’operato dell’Amministrazione resistente
.
La determinazione
impugnata non è, infatti, sostenuta da accertamenti tesi a riscontrare la
ricostruzione dei fatti fornita dall’inquisito mentre appare basarsi su mere
considerazioni soggettive, volte a smentire la versione rilasciata dal
militare, peraltro, affidandosi alle sole dichiarazioni della conducente, la
quale, peraltro, non nega di essersi fermata in zona vietata, né di aver
mostrato il proprio tesserino alla richiesta di esibire la patente di guida.

Il comportamento dell’Amministrazione, che ha
valutato disciplinarmente il contegno tenuto dal militare ricorrente è, a dir
poco, contraddittorio e fuorviante, poiché appare invertire i valori da
tutelare
.

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