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FORZE ARMATE: ATTENDERE IL RIORDINO O CONGEDARSI? ECCO QUALI BENEFICI PENSIONISTICI PER CHI RESTA IN SERVIZIO

Molti militari hanno presentato domanda di collocamento in congedo quando il riordino era ancora in alto mare. La sferzata governativa che ha accelerato la procedura di revisione dei ruoli delle Forze Armate e di Polizia ha posto molti militari innanzi un dubbio non di poco conto, restare in servizio o congedarsi? Ora è ben noto che, quasi sicuramente, a far data dal primo ottobre, il riordino delle carriere dispiegherà i propri effetti.

Ovviamente i militari in congedo alla data dell’entrata in vigore del riordino non godranno dei potenziali benefici sul trattamento pensionistico. Al contrario chi dovesse permanere in servizio e differire il collocamento in congedo anche solo di un giorno potrà accrescere la quota A in pieno per i colleghi che hanno un trattamento pensionistico retributivo, ovvero 18 anni di servizio utile al 31 dicembre al 1995 con un aumento pensionistico alto e in quota parte anche per i colleghi del misto.

Insomma il quesito se rimanere in servizio o meno, parrebbe di semplice soluzione se non fosse per alcune disposizioni contenute in una circolare della Direzione Generale del Personale Militare. “Il Compendio sulle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio – spiega il delegato Co.Ce.R. carabinieri Giuseppe La Fortuna – dispone che la facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all’accoglimento della stessa. Una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione, infatti, la Direzione Generale non potrà più procedere alla revoca del provvedimento. Tale disposizione – continua La Fortuna –provocherà evidenti danni a chi seppur destinatario dell’accoglimento della domanda di pensione in vista dell’imminente riordino gradirebbe proporre istanza di revoca. Sarebbe opportuno – sottolinea La Fortuna – almeno per quest’anno, a causa di un evento eccezionale quale il riordino delle carriere, derogare tale disposizione al fine di evitare disparità retributive sui trattamenti previdenziali.

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