Forze Armate, anche se a noleggio l’auto è “bene militare”: la Cassazione non ammette scuse per i danni in servizio
Il contesto: una condotta recidiva e il nodo del danneggiamento
La vicenda giudiziaria riguarda un militare, già condannato dal Tribunale militare di Roma a due mesi di reclusione per disobbedienza e violata consegna. Tali reati erano stati commessi l’1 novembre 2022, quando il militare, in qualità di autista di pattuglia automontata, aveva ignorato l’ordine di un superiore di moderare la velocità, interrompendo poi il servizio. Appena dieci giorni dopo, l’11 novembre 2022, lo stesso militare causava un violento tamponamento per negligenza nella guida, provocando danni strutturali all’auto di servizio tali da renderne antieconomica la riparazione. Mentre per i primi reati era intervenuta la condanna, per il danneggiamento il militare era stato inizialmente assolto con una motivazione legata alla natura del contratto del veicolo.
La tesi dell’assoluzione: il veicolo come “bene privato”
Il Tribunale di primo grado aveva basato l’assoluzione sul fatto che l’autovettura non appartenesse tecnicamente al patrimonio dello Stato, essendo stata acquisita tramite un contratto di noleggio da una società privata dietro pagamento di un canone mensile. Secondo questa interpretazione, non essendo la cosa di “proprietà” dell’Amministrazione, non si sarebbe configurato il reato di danneggiamento di cosa mobile militare previsto dagli artt. 169 e 170 del codice penale militare di pace.
La decisione della Cassazione: l’appartenenza oltre la proprietà
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore militare, ha annullato l’assoluzione con una sentenza che chiarisce un principio fondamentale: il concetto di “appartenenza” non coincide con quello di proprietà civilistica. Per i giudici, ciò che conta è l’effettivo e concreto dominio sulla cosa, che si manifesta in un possesso o detenzione stabile e non occasionale. Nel caso specifico, il veicolo era immatricolato con targa militare e destinato in via permanente al servizio d’istituto, fattori che lo rendono a tutti gli effetti un bene “appartenente” all’Amministrazione Militare ai fini penali.
Tutela del servizio e responsabilità funzionale
La Cassazione ha sottolineato la natura plurioffensiva del reato di danneggiamento militare: la norma non protegge solo il patrimonio economico dello Stato, ma soprattutto la regolarità del servizio militare. Rendere inservibile un mezzo necessario alle operazioni significa violare il dovere essenziale del militare di avere cura degli strumenti affidatigli per l’assolvimento dei propri compiti. Il fatto che il mezzo sia in leasing o noleggio risponde a logiche di contabilità statale e non esonera il militare dalle proprie responsabilità funzionali e penali.
Il fallimento della strategia difensiva sulla connessione dei reati
In sede di legittimità, la difesa ha tentato di far convertire il ricorso della Procura in appello, cercando di riunire il procedimento per danneggiamento a quello per disobbedienza già pendente. La Cassazione ha però respinto la richiesta, rilevando la mancanza di una “connessione qualificata”: i reati sono stati commessi in tempi diversi e con modalità distinte (uno doloso e l’altro colposo), non essendo quindi riconducibili a un unico disegno criminoso. Il caso torna ora alla Corte d’Appello Militare, che dovrà riesaminare la condotta del militare e accertare il grado di deterioramento del veicolo ai fini della condanna.
(di Avv. Umberto Lanzo)
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