Editoriale

FESI: DIFESA VALUTA “ASSENZA” 104 ED INFERMITA’IN SERVIZIO. PER COMPARTO SICUREZZA SONO INVECE “PRESENZA”

(di Donato Angelini) – La circolare applicativa edita dello Stato Maggiore Difesa per l’attuazione del Decreto ministeriale sul fondo per l’efficienza per i servizi istituzionali (FESI) emanato in data 17 febbraio 2016, fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all’articolo 5 del DPR. 11 settembre 2007, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni.

La cosa che più di tutte risalta agli occhi nella circolare dello SMD è come il compenso è attribuito, ossia: il calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel mese. In quanto, ai fini del calcolo sono da considerarsi presenza:

  • I giorni di effettiva presenza in servizio;
  • I recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestate;
  • I giorni di licenza ordinaria;
  • I giorni di assenza per F.S. di cui alla Legge 937/77;
  • Le assenze dovute per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell’articolo 1, comma 183, Legge 28/12/2015, n. 208;

mentre non sono state prese in considerazione sempre ai fini del calcolo, peraltro già previste per il Comparto Sicurezza:

  • Le assenze per infermità conseguenti ad infortuni accorsi in servizio anche se verificatosi in anni precedenti;
  • Le assenze per effetto dell’applicazione della Legge 104/92.

Con riferimento a quest’ultimo punto (L.104/92), una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 13 settembre – 13 ottobre 2016, n. 20684 “ha ritenuto che i riposi ex lege n.104 del 1992 sono equiparati ai riposi per le lavoratrici madri, i quali sono considerati ore lavorative a tutti gli effetti” e ciò conferma che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi deve essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa. Resta da capire come mai la circolare dello SMD oltre ad essere difforme, relativamente ai criteri per la valutazione dei servizi prestati, da quella del Comparto Sicurezza non abbia tenuto conto neanche della sentenza della Corte. L’auspicio è che sia stata una grossolana svista da rimediare in futuro con la giusta applicazione della corresponsione del compenso F.E.S.I. se non si vorranno inutilmente intasare i Tribunali Amministrativi.

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