Avvocato Militare

ELENCO TRASFERIMENTI DEL PERSONALE MILITARE, C.D.S. ANNIENTA MINISTERO DELLA DIFESA: SI ALL’ACCESSO AGLI ATTI

(avv. Francesco Pandolfi) – Altra sentenza dirompente: quando l’Amministrazione respinge la domanda del militare di avvicinamento al coniuge genitore di un figlio minore degli anni tre, il dipendente può proporre istanza di accesso agli atti al fine di conoscere le tabelle degli organici ed i movimenti di personale in entrata e uscita da determinati territori, nel caso in cui gli risulti che sono stati effettivamente disposti altri trasferimenti a beneficio di colleghi.  A parere della Magistratura si tratta di una domanda di accesso che non ha finalità esplorative o di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione di appartenenza, ma solo di verifica circoscritta e delimitata dall’interesse del richiedente al trasferimento, al fine di appurare l’effettività delle esigenze organiche che gli sono state opposte.

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Il Consiglio di Stato, Sezione 4 ha prodotto la migliore giurisprudenza [1] in materia di accesso agli atti in ambito militare, demolendo la tesi negativa del Ministero della Difesa.

In buona sostanza, sul diniego bisogna rispondere che tali atti non sono sottratti all’accesso: se le tabelle organiche rientrano tra le tipologie di documenti sottratti all’accesso, nessuna attinenza hanno invece gli atti di trasferimento individuali. 

i movimenti del personale vanno mostrati

Ad avviso del Tar che ha preceduto il Consiglio di Stato, in questi limiti la domanda di accesso può essere accolta e, nel caso specifico, è stato ordinato all’Amministrazione l’esibizione e il rilascio di copia dei movimenti individuali di personale in entrata e in uscita dalle Regioni di interesse.

quali sono i documenti sottratti all’accesso?

Gli artt. 1048 e 1049 del DPR 90/2010 dispongono, art. 1048: 1. I documenti sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 24 comma 4, della legge, e dell’articolo 9 del decreto, in relazione all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

a) pianificazione attinente alla militarizzazione, pianificazione e capacità logistica;

b) politica d’impiego delle Forze armate;

c) ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

d) pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture e aree;

e) addestramento e formazione del personale militare;

f) difesa delle basi, sicurezza delle infrastrutture, protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) relazioni tecniche sulle prove d’impiego dei materiali in sperimentazione: di cui all’elenco deliberato dal Consiglio dei Ministri della CEE in data 15 aprile 1958 per i quali si applica l’art. 233, par. 1-B, del Trattato di Roma;

h) utilizzazione di risorse civili a fini militari, in situazioni di crisi o di emergenza;

i) organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserma, bordo, aeroporto;

l) rapporti informativi sugli aspiranti all’arruolamento nelle Forze armate e sul personale militare arruolato;

m) concessione d’autorizzazioni all’accesso a infrastrutture militari o d’interesse per la difesa nazionale;

n) dottrine d’impiego delle Forze;

o) esigenze e requisiti operativi;

p) direttive e piani operativi NATO e nazionali;

q) programmazione, pianificazione, condotta e analisi di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali;

r) tabelle ordinative organiche;

s) utenze telefoniche del personale preposto a particolari incarichi.

I documenti sottratti all’accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) pianificazione relativa all’impiego del personale militare: 1 anno;

b) attività e documentazione, sia nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle installazioni: fino alla scadenza del periodo di validità dei provvedimenti operativi contenuti nella documentazione ovvero fino alla declassifica da parte dell’originatore, ove non specificatamente ovvero diversamente previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) attività e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate: fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finché le infrastrutture non vengano dismesse operativamente;

d) concessione di «nulla osta» di segretezza: 50 anni in relazione alla segretezza dell’informazione come definita dalla Autorità nazionale per la sicurezza;

e) accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento ovvero supporto comune: 50 anni, limitatamente ai programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei materiali, dei sistemi d’arma o attività oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto nell’accordo stesso;

f) attività preparatoria per le assegnazioni di bilancio: fino alla pubblicazione del bilancio e, comunque, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza nazionale.”;

art. 1049: “ 1. I documenti sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, della legge, e dell’articolo 9 del decreto, in relazione all’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, per un periodo massimo di 50 anni, sono i seguenti:

a) attività dei servizi informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza ovvero Direzione investigativa antimafia;

b) iniziative degli organismi internazionali intraprese in materia di tutela dell’ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

c) informative dei reparti dipendenti su soggetti ovvero sodalizi ritenuti collegati a organizzazioni criminali o eversive;

d) relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

e) atti e documenti attinenti a informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate o anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

f) atti e documenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all’impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell’Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza;

g) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

h) relazioni tecniche sulle prove d’impiego dei materiali in sperimentazione;

i) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

I documenti sottratti all’accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:

a) trasferimenti disposti a tutela della pubblica amministrazione ovvero degli interessati, connessi a vicende al vaglio dell’autorità giudiziaria, a collusioni con ambienti controindicati o malavitosi, a motivi di incolumità personale: fino a quando continuano a sussistere le situazioni per le quali sono stati adottati i relativi provvedimenti e, comunque, ad avvenuta definizione della posizione giudiziaria;

b) struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale, mezzi, armamento, e munizionamento tecnico dei reparti dell’Arma dei carabinieri: 50 anni con riferimento alla concreta utilizzazione dei mezzi, dell’armamento e munizionamento tecnico e alla dislocazione delle dotazioni organiche;

c) relazioni di servizio, informazioni e altri atti o documenti inerenti adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni o autorizzazioni comunque denominati, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni d’interesse per l’ordine e per la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità, o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità: fino a quando continui a sussistere l’interesse alla sottrazione all’accesso per le situazioni inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero l’attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni;

d) atti, documenti e note informative utilizzate per l’istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi degli articoli 141, comma 1, lettera a), 143 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con esclusivo riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini: fino a quando continui a sussistere la necessità di assicurare l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.”).

l’elenco trasferimenti è accessibile

Come è agevole riscontrare, la specifica ipotesi di cui al processo concluso con la sentenza in commento (elenco trasferimenti disposti in entrata e uscita da Campania ed Emilia Romagna) non rientra nella elencazione tassativa (la regola, come è noto, è che l’accesso deve essere consentito, salvi specifici divieti di legge) di cui alle citate norme.

[1] Consiglio di Stato, sezione 4, sentenza n. 489 dell’08.02.2016.

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