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ECCO IL DOSSIER DELL’INPS SULLE PENSIONI DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

(di Guido Lanzo) – Ecco le informazioni che
chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento
dei maggiori fondi speciali gestiti dall’INPS, con riferimento al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico.

La cassa per i trattamenti pensionistici dei
dipendenti dello Stato (CTPS) è stata istituita il 1° gennaio 1996, in
applicazione della Legge n.335 del 1995, come gestione separata dell’INPDAP. La
soppressione dell’INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento
dei Fondi gestiti dall’ex INPDAP all’INPS. Alla cassa CTPS sono iscritti i
dipendenti dello Stato, della scuola, dell’università e le forze armate per un
totale di 1.581.000 iscritti.
Gli
iscritti al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Vigili del Fuoco, Corpi
di Polizia, Forze Armate, Carriera Prefettizia, Carriera Penitenziaria) sono
circa 536.000.
La situazione
economico-finanziaria La cassa CTPS è gestita contabilmente in maniera
unitaria, senza dare un’evidenzia contabile separata per categorie di iscritti/pensionati.
Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e
patrimoniale del solo comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico.
Le
principali peculiarità del Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
· I lavoratori del
comparto sicurezza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di
Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e
Corpo Forestale dello Stato), ancora nel corso del 2015, possono accedere al
pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al resto del
personale dipendente dello Stato (cosiddetto personale civile) iscritto alla
CTPS in relazione alla qualifica o grado. In particolare, per i lavoratori del
comparto sicurezza, l’età massima per la permanenza in servizio è ricompresa
tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi.
· Questi lavoratori
maturano il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni e tre mesi con 35 anni
di anzianità contributiva, oppure – a prescindere dall’età anagrafica- con 40
anni e tre mesi di contributi. Gli iscritti che, alla data del 31 dicembre
2011, hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva prevista (aliquota
massima di pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile), possono
accedere alla pensione di anzianità all’età di 53 anni e tre mesi.
· I lavoratori
usufruiscono di maggiorazioni di servizio in relazione alla natura del servizio
svolto (ad esempio: servizio di confine; servizio di volo; servizio d’impiego
operativo etc). Queste maggiorazioni consentono di raggiungere l’anzianità
lavorativa per l’accesso alla pensione più rapidamente. Dal 1° gennaio 1998,
l’accredito di queste maggiorazioni convenzionali è stato limitato ad un
massimo totale di 5 anni.
· Il personale militare
che, al momento della cessazione del servizio, percepisce l’indennità di volo
e/o di aeronavigazione ha diritto a specifiche maggiorazioni economiche sulla
pensione.
· Fino al 31 dicembre
1992: o la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare
dell’ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento; o non esistevano
tetti retributivi, che sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed
integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.
Pensione Privilegiata. La pensione privilegiata è stata abrogata per il
personale civile nel 2011 mentre è rimasta in vigore per il personale militare
e delle forze di polizia. L’attuale disciplina prevede il diritto alla pensione
di privilegio anche se l’infermità contratta in servizio non determina
l’inidoneità al servizio. Il meccanismo attualmente in vigore prevede che il
personale militare che ha avuto il riconoscimento di una infermità contratta in
servizio può permanere in servizio ed ottenere, all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro, il riconoscimento di una pensione di privilegio. L’importo
di tale trattamento, normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria
incrementata di un decimo.
Pensione Ausiliaria. La pensione ausiliaria si applica solo al personale militare
(Forze Armate, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Il collocamento in
ausiliaria consiste nella possibilità, al raggiungimento dell’età pensionabile
o dei 40 anni di anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio
attivo – con disponibilità ad eventuale richiamo in servizio per un periodo
massimo di 5 anni. Al militare in ausiliaria, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda,
pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il
trattamento economico che spetta al pari grado in servizio, dello stesso ruolo
e con anzianità di servizio corrispondente, a quella posseduta dal militare
all’atto del collocamento in ausiliaria. Per coloro che sono stati collocati in
ausiliaria entro il 31 dicembre 2014 la percentuale dell’indennità è del 70%.
Al termine del periodo, la pensione viene calcolata considerando come
retribuzioni anche quanto percepito in posizione di ausiliaria; ciò determina
di conseguenza un trattamento pensionistico maggiorato.
Pensione di Vecchiaia. Per il personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso la pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dell’età
anagrafica prevista per i singoli ordinamenti (Forze Armate, Carabinieri e
Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Penitenziaria, Corpo Forestale dello
Stato e Vigili del Fuoco), che varia anche in funzione della qualifica o grado,
congiuntamente al requisito contributivo minimo di 20 anni. Tali requisiti sono
soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi
della speranza di vita che sia applicano alla generalità dei lavoratori.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2013, se al compimento del limite di età sono già
stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione di anzianità, il
collocamento a riposo d’ufficio continua ad avvenire in corrispondenza dell’età
massima per la permanenza in servizio, senza adeguamento alla speranza di vita.
Per coloro che rientrano nel sistema contributivo è possibile andare in
pensione al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati
almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino
ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale
fatto salvo l’adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza
di vita a decorrere dal 2013. 
Di seguito si riporta una tabella sintetica dei
requisiti anagrafici previsti per le varie categorie.
Pensione di Anzianità. Le leggi di riforma del sistema pensionistico
approvate nel corso degli ultimi anni non sono state applicate al personale del
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il decreto legge n. 201/2011 ha
previsto un regolamento di armonizzazione per incrementare i requisiti minimi
per la pensione anche per il personale di queste tre categorie, per il quale
sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nel FPLD. Tuttavia tale
regolamento ad oggi non è stato emanato, quindi il personale militare ha
mantenuto i requisiti anagrafici e contributivi di 57 anni di età e tre mesi
con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età
anagrafica, di 40 anni e tre mesi. Con l’introduzione della quota di pensione
contributiva per le anzianità successive al 1° gennaio 2012, prevista dalla
legge n. 214/2011, è invece venuta meno la possibilità di ottenere la pensione
di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista,
(aliquota massima di pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile) in
corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni, ad eccezione di chi aveva
maturato tale anzianità entro il 31 dicembre 2011. Dal 1° gennaio 1998, per
effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento (2%) gli anni utili
necessari per conseguire la massima anzianità contributiva ed ottenere, di
conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80% della base
pensionabile), sono i seguenti:
Calcolo della Pensione
· Fino al 31 dicembre
1992 la pensione era costituita da un’unica quota calcolata sulla base della
retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio (non sulla base della
retribuzione media degli ultimi 5 anni come per gli iscritti al Fondo pensioni
Lavoratori Dipendenti – FPLD), maggiorata del 18%. · Non vi erano tetti
retributivi – esistenti invece nel FPLD (il tetto retributivo nel FPLD viene
applicato nella forma di riduzione progressiva, per fasce di retribuzione,
delle aliquote di rendimento).
· I tetti retributivi
per il calcolo della pensione sono stati introdotti a partire dal 1993, e sono
stati integralmente adeguati a quelli del FPLD dal 1° gennaio 1998 per il
calcolo delle pensioni retributive con riferimento alle anzianità fino al 2011.
· Inoltre, fino al
31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado
di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si
applicano aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità
degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.
Le aliquote applicate sono le stesse previste per il
personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie):
· fino al 15° anno di
anzianità il coefficiente di rendimento (l’aliquota con la quale nel sistema
retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo
della pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
· dal 16° anno in poi
il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%.
· Il valore
dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione
pensionabile.
Per il personale dell’esercito, dell’aeronautica
militare e della marina militare privo di grado di ufficiale si applicano le
regole seguenti:
 · Fino al 15° anno di
anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di
anzianità;
· dal 16° anno e fino
al 20° il coefficiente di rendimento è pari all’1,8%
· dal 21° anno e fino
al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di
anzianità
· dall’1.1.1998 in poi
il coefficiente di rendimento è pari al 1,8% per ogni anno di anzianità.
· Il valore
dell’aliquota di rendimento non può superare l’80 per cento della retribuzione
pensionabile.
Per l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza
(Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i
dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore operativo e
settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se
in servizio alla data dell’11 gennaio 1991); per il personale della Polizia;
per il personale del Corpo Forestale dello Stato con ruolo di Ispettore
Sovrintendente, Assistente e Agente le regole sono le seguenti:
· Fino al 15° anno di
anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità
· dal 16° anno e fino
al 20° il coefficiente è pari all’1,8%
· dal 21° anno e fino
al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità
· dall’1.1.1998 in poi
il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità.
· L’aliquota massima
non può in ogni caso superare l’80% della retribuzione pensionabile.
Dal 1°
gennaio 1993
il trattamento
pensionistico è dato dalla somma di due quote di pensione: la quota A,
(determinata sulla base delle voci retributive7 percepite l’ultimo giorno di
servizio e sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31.12.1992) e la
quota B (determinata considerando l’aliquota di rendimento riferita agli
ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995 per coloro che hanno
un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data, oppure fino al 2011
per coloro che hanno almeno di 18 anni al 31.12.1995 ed alla media delle
retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto “periodo di
riferimento”, comprensive dal 01.01.1996 degli elementi accessori corrisposti per
la parte eccedente la maggiorazione del 18%).
Dal 1°
gennaio 1996
per coloro che
avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 la pensione si
calcola con il sistema retributivo; per coloro che avevano meno di 18 anni di
anzianità (sistema 7 indicate dall’art. 43 del D.P.R. 1092/1973 29/5/2015 5
misto), invece, la quota A si calcola come sopra mentre la quota B e la quota
C, contributiva, si calcolano come per la generalità dei lavoratori iscritti al
FPLD.
Dal 1°
gennaio 2012
coloro che avevano
almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 sono destinatari della
quota contributiva di pensione come la generalità dei lavoratori.
Maggiorazioni
economiche spettanti in sede di pensione
A tutto il personale appartenente a tali corpi sono attribuiti,
in aggiunta alla base pensionabile, sei aumenti periodici alla base
pensionabile. Se al momento della cessazione dal servizio il personale
percepisce l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto ad una quota
di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico,
calcolata sulla base del numero di anni in cui è stata percepita tale
indennità. Per coloro che cessano dal servizio per limiti di età con un sistema
di calcolo contributivo o misto il montante individuale dei contributi è
incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno
di servizio moltiplicata per un’aliquota del 33 per cento. Ai fini della
maggiorazione la base imponibile da prendere in considerazione è la
retribuzione contributiva percepita alla cessazione. Agli ufficiali la cui
nomina in servizio permanente o l’ammissione ai corsi normali delle accademie
militari sia stata subordinata al possesso di diploma di laurea, spetta il
riconoscimento d’ufficio di massimo 6 anni di laurea.
Maggiorazioni
di servizio
Le maggiorazioni sono aumenti di servizio che la
legge riconosce in relazione ad un particolare status dell’iscritto o in base
alla natura del servizio svolto e che concorrono alla definizione
dell’anzianità contributiva. Nel caso di sovrapposizione di maggiorazioni viene
valutata quella più favorevole per l’iscritto. Dal gennaio 1998 le
maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni. Gli aumenti di
servizi a seguito di maggiorazioni maturate al 31/12/1997 sono riconosciuti
utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere
riconosciute ulteriori maggiorazioni.
Ricalcolo
con metodo contributivo di pensioni effettivamente erogate del personale
appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
Nel presente documento si presentano i risultati di
uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo
contributivo applicato alle pensioni vigenti del comparto Difesa e Sicurezza
della Cassa trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS). Il
grafico qui sotto documenta come le pensioni del Fondo con decorrenza
successiva al 2009 si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate
applicando il metodo contributivo. Più del 90% dei trattamenti in essere risulta
più elevato dal 40% al 60% rispetto al contributivo, e non ci sono pensioni
erogate dal Fondo che risulterebbero più generose con il ricalcolo
contributivo. La concentrazione della distribuzione su livelli di riduzione
elevati è determinata anche dal fatto che le maggiorazioni dell’anzianità
contributiva previste dalla normativa vigente nel calcolo retributivo non sono
state computate nel ricalcolo contributivo.

Il 90% delle pensioni esaminate ha una età alla
decorrenza non superiore ai 57 anni e il grafico seguente, che riporta gli
importi lordi medi mensili distribuiti per età alla decorrenza, mostra una
sostanziale invarianza negli importi ricalcolati fino all’età di 57 anni. Fino
a quell’età i trattamenti in essere sono in media quasi il doppio rispetto a
quelli ricalcolati con il contributivo.

Per fare alcuni esempi:
· un dirigente della
prefettura, andato in pensione a 60 anni nel 2010 titolare di una pensione
lorda mensile 2015 di 6.450 euro, percepisce una prestazione di 3.290 euro più
alta di quella che avrebbe ottenuto con il ricalcolo contributivo;
· un ufficiale di
Marina andato in pensione a 52 anni nel 2010 vedrebbe il suo assegno
pensionistico passare dagli attuali 5.730 euro mensili a 2.750 euro;
· un sottufficiale
andato in pensione all’età di 54 anni nel 2013 con una pensione attuale di
3.030 euro lordi mensili avrebbe un calcolo contributivo pari a 1.520 euro.
Nota
metodologica sul ricalcolo contributivo
Il calcolo contributivo comporta la disponibilità
delle informazioni relative alla storia contributiva del lavoratore che nel
caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa da
reperire.
Sono state prese in considerazione circa 13 mila pensioni
di vecchiaia ed anzianità con decorrenza compresa fra il 2010 e il 2015.
L’analisi è stata condotta su un numero limitato di
posizioni individuali per le quali è stato possibile recuperare le informazioni
retributive necessarie al ricalcolo, così come disciplinato nel caso di opzione
per il contributivo.
Per ciascun pensionato sono state raccolte le
informazioni anagrafiche e contributive relativa alla storia lavorativa
rilevate dagli archivi del sistema di gestione delle liquidazioni ex-INPDAP.
Per quanto riguarda le retribuzioni sono state
acquisite quelle utilizzate nel calcolo della pensione che le amministrazioni
di appartenenza hanno determinato sulla base del profilo economico-giuridico di
ciascun assicurato.
La disponibilità delle informazioni retributive è
comunque limitata agli anni successivi al 1992 in relazione alle esigenze
elaborative legate al calcolo della prestazione pensionistica.
Sulla base delle retribuzioni suddette è stato
determinato il montante contributivo secondo le regole previste
nell’informativa INPDAP n. 65 del 30/11/2001 recante le disposizioni per il
calcolo della pensione con opzione per il contributivo.
Ai fini della determinazione della quota di montante
relativa ai periodi più risalenti nel tempo sono state prese in considerazione
le retribuzioni degli anni 1993-1995 o in mancanza di queste, le ultime
disponibili.
Le somme delle contribuzioni capitalizzate mediante
i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale)
costituiscono il montante contributivo.
Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in
vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti così come previsto
nell’informativa citata.
Il montante così determinato fino all’anno e al mese
di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in
rendita relativo alla età dell’assicurato alla decorrenza della pensione.
Avendo preso in considerazione pensioni con
decorrenza successiva al 2009 sono stati utilizzati i coefficienti di
trasformazione contenuti nella Legge 247/2007 e per le decorrenze successive al
2012 quelli riportati nel Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro.
In relazione al fatto che i coefficienti di
trasformazione sono pubblicati a partire dall’età di 57 anni, per tutti
pensionati con età alla decorrenza inferiore a tale limite è stato utilizzato
il coefficiente di trasformazione dell’età 57 con un effetto migliorativo
dell’importo ricalcolato in forma contributiva essendo questi coefficienti
crescenti al crescere dell’età.
Moltiplicando il montante per il coefficiente di
trasformazione e dividendo per tredici si ottiene la pensione contributiva
mensile lorda che va confrontata con l’importo della pensione alla decorrenza
rilevata negli archivi dell’Istituto.

Per le analisi riferite all’anno 2015 l’importo
della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione
contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione
calcolata tra l’importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello
alla decorrenza.
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