Guardia di Finanza

E’ tempo di iniziare a parlare del Premio Incentivante per il personale della Guardia di Finanza

Come è noto le finalità per l’attribuzione delle risorse stanziate/confluite nel fondo dei servizi istituzionali sono disciplinate dall’art. 53 del DPR 164/02 e vanno corrisposte al personale per compensare:

  1. l’impiego in compiti o incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità o disagi;
  2. le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria;
  3. l’incentivazione della produttività collettiva, al fine del miglioramento dei servizi;
  4. la presenza qualificata.

Inoltre, possono essere utilizzate per:

  1. fronteggiare particolari situazioni di servizio;
  2. incentivare l’impegno del personale in attività operative e di funzionamento.

Per l’erogazione del premio per l’anno 2020 risulta una disponibilità finanziaria pari a circa 98.293.482,00 (circa 4.810.000,00 in più rispetto al 2019) derivanti da stanziamenti ordinari, specificità, assunzioni straordinarie.

I criteri di ripartizione delle risorse, come è noto, avviene per fasce:

Titolari Incarichi di comando:

  • di reparti territoriali;
  • di reparti o articolazioni connotati da particolare proiezione operativa;
  • diversi dalle precedenti casistiche.

Personale in forza a:

  • Reparti e/o articolazioni connotati da particolare proiezione operativa;
  • Reparti e o articolazioni diversi dai precedenti, nonché distaccato presso Ministeri, Organismi ed Enti vari.

Personale:

  • Specializzato Esperto d’area, Verificatore fiscale e TSA;
  • Qualificato IEF, Tecnica della verifica, Polizia tributaria e CFDA.

Presenza effettiva in servizio

  • Introduzione di due ulteriori fasce

Per quanto concerne la distribuzione del FESI 2020 potrebbero esserci le seguenti novità ancora tutte da definire:

  • introduzione di un nuovo incentivo per i capo pattuglia per il personale non percettore di incentivi legati agli incarichi di comando e per servizi svolti realmente in presenza.

L’incentivo potrebbe essere rivolto, ad esempio, al personale impiegato solo in attività di esecuzione diretta del servizio nei seguenti settori:

  • uscite;
  • entrate;
  • mercato capitali;
  • sicurezza interna ed esterna;
  • contrasto alla criminalità economico – finanziaria;
  • mercato dei beni e servizi;
  • attività informativa.

E’ del tutto evidente che bisognerà individuare e calibrare attentamente i probabili percettori dell’indennità al fine di non creare appiattimenti e sperequazioni e, quindi, vanificare le finalità che sottendono all’introduzione dell’istituto in parola, che muove le mosse, essenzialmente, dall’esigenza di ristorare coloro che nell’attività operativa sono destinatari di maggiori responsabilità.

Il FESI 2020, a seguito delle maggiori risorse disponibili, permetterà di erogare un premio per tutto il personale che ha diritto a beneficiarne, con un incremento pari al 5,1% in più rispetto al 2019.

E’ in fase di concertazione, peraltro, l’ipotesi che permetterà di considerare a tutti gli effetti come presenza in servizio, ai fini del FESI, le assenze del personale effettuate in relazione all’emergenza sanitaria imposte da norme inerenti il contenimento epidemiologico, certificate dalle competenti autorità sanitarie, dispensa temporanea,  per lo svolgimento di accertamenti sanitari propri o dei figli minorenni disposti dall’autorità sanitaria, nonché le prestazioni svolte con la modalità del lavoro agile.

Si stanno facendo, inoltre, ulteriori riflessioni in merito all’opportunità di rivedere alcune tipologie di assenza legate a diritti fondamentali, per lo più derivanti dalla fruizione di istituti che vanno a tutela della maternità, ma è del tutto evidente che un’ipotesi del genere avrebbe inevitabilmente un effetto trascinamento anche su altri istituti non secondari (assenze legge 104/92, per causa di servizio, diritto allo studio, donazione sangue, ecc.) che falserebbero i criteri e i princìpi che hanno sorretto finora l’articolato e complesso impianto del FESI

Eliseo Taverna – Sindacato Nazionale Finanzieri

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