Avvocato Militare

Dvd anonimo, carabiniere tira uno schiaffo ad una persona in caserma. Punito e trasferito, il TAR conferma “E’ venuta meno la fiducia”

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha disposto il trasferimento d’autorità al fine di rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale palesatasi a seguito della ricezione di un DVD, spedito in forma anonima, contenente un filmato ritraente il ricorrente nell’atto di usare violenza (consistita in uno schiaffo) nei confronti di una persona condotta in caserma.

Precisamente, il Comando ha ritenuto che il fatto appena descritto e la spedizione stessa del video, che ne prova la verificazione, siano fattori che hanno compromesso il rapporto di fiducia originariamente sussistente tra il ricorrente, da un lato, e la locale Autorità Giudiziaria.

Si precisa che per tali fatti è stato adottato, sempre nei confronti del ricorrente, è stata comminata la sanzione disciplinare del “rimprovero”.

IL TAR HA RESPINTO IL RICORSO

Non risulta illogico ritenere – sottolinea il TAR – che l’affidamento reciproco tra i militari della Stazione dei Carabinieri in cui prestava servizio il ricorrente, sia venuto meno a seguito della conoscenza, da parte di questi ultimi, della condotta del ricorrente; l’avvenuta compromissione dell’affidamento reciproco non può che riverberare i propri effetti in senso negativo sull’attività istituzionale della caserma in quanto solo l’azione sinergica degli appartenenti al Comando di cui si discorre, che necessariamente presuppone un rapporto di fiducia reciproco tra i militari, è idonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio e, quindi, il buon andamento dell’amministrazione.

Non risulta, pertanto, configurabile alcuna irragionevolezza nella motivazione del provvedimento impugnato, né si può asserire fondatamente che quest’ultimo sia affetto dal vizio di sviamento di potere; il trasferimento, infatti, proprio alla luce di quanto detto, è funzionale a rimuovere l’elemento perturbante dell’azione sinergica dei militari della Stazione e, quindi, strumentale ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione.

Si sottolinea come la linearità del ragionamento suesposto non sia intaccata né dalla circostanza per cui la condotta tenuta negli anni dal ricorrente sia stata “nella media” né dalla distanza temporale intercorsa tra i fatti che hanno portato al provvedimento disciplinare richiamato ed il trasferimento coatto.

Ebbene, sotto il primo profilo, – precisa il TAR – si evidenzia che per costante giurisprudenza il rapporto di fiducia può venir meno anche sulla base di un’unica condotta, benché grave, in disparte che il giudizio nella media si colloca alla metà dei cinque giudizi possibili, ed individua la mera sufficienza, da cui certo il militare può nel tempo discostarsi anche verso il basso.

Sotto il secondo profilo, invece, va evidenziato che non ha rilievo la data in cui è avvenuto il fatto ripreso nel video trasmesso in forma anonima ma quella in cui l’amministrazione ha avuto contezza dell’avvenuto venir meno del rapporto fiduciario tra gli operanti della Stazione dei Carabinieri.

Il TAR, respingendo il ricorso, ha posto le spese a carico del ricorrente liquidandole in € 1.500,00.

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