Difesa

DOPPIO CERTIFICATO DI MALATTIA PER I MILITARI: ECCO LA NUOVA PROCEDURA

Riportiamo, di seguito, le disposizioni con le quali il Ministero della Difesa informa la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in ordine al Decreto del Ministro della difesa 24 novembre 2015 recante le modalità per l’adozione del sistema del doppio certificato per il personale di cui all’ali. 748, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Il Ministro della Difesa ha, infatti approvato il decreto che regolamenta le modalità con le quali il personale militare della Difesa, assente dal servizio per motivi sanitari, presenta la relativa certificazione medica. Il decreto è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa. II citato decreto armonizza gli articoli del TUOM con il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 96.

Il Decreto in oggetto introduce il sistema del cosiddetto “doppio certificato”: il militare assente per malattia deve farsi rilasciare dal medico che abbia accertato tale condizione due certificati, uno recante la sola prognosi da consegnare al Comando del proprio Ente di appartenenza e il secondo, in cui è trascritta anche la diagnosi della patologia sofferta, da consegnare, in busta chiusa, al dirigente sanitario dell’Ente in cui presta servizio, per il quale la conoscenza della diagnosi risulta indispensabile ai tini della verifica della persistenza dell’idoneità psico-fisica del militare.

Entrambi i certificati di cui al comma sono inviati dal militare al Comando dell’ente, distaccamento o reparto che lo impiega in una unica busta che contiene al suo interno una ulteriore busta chiusa recante la dicitura “contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato” ben visibile e stampigliata su entrambi i lati. Nella prima busta è inserito il certificato contenente la sola prognosi, mentre nella seconda busta chiusa, al fine di garantire che la stessa venga aperta solo dal personale sanitario incaricato del trattamento, è posto il certificato che riporta sia la diagnosi che la prognosi dell’infermità. II Comando dell’ente, distaccamento o reparto che riceve la busta provvede, per il tramite di personale formalmente designato e incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 30 del Codice, a trattare i dati contenuti nel certificato contenente la sola prognosi lavorativa dell’infermità e, senza aprirla, a consegnare con tempestività al competente organo sanitario militare la busta che contiene il certificato recante diagnosi e prognosi.

I dati relativi alla diagnosi devono essere trattati dai soli organi sanitari militari competenti e non possono in alcun modo essere trascritti nei documenti caratteristici, matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare.

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