Carabinieri

DECRETO CORRETTIVO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE PER L’ARMA DEI CARABINIERI

Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2018 ha deliberato (in via preliminare e salvo intese tecniche) lo schema di decreto legislativo “correttivo” del provvedimento di riordino dei ruoli per le Forze di polizia (d.lgs. n. 95 del 2017), il cui testo è stato successivamente vagliato dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della PCM e della Ragioneria Generale dello Stato, ottenendo la prevista bollinatura. L’ulteriore iter di approvazione prevede l’esame da parte del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata Stato Regioni e, successivamente, delle competenti commissioni parlamentari.

Il Governo ha, altresì, reso noto che, a breve, proporrà un disegno di legge per l’introduzione della delega di correttivo al riordino dei ruoli delle altre Forze armate e la contestuale proroga del termine per gli ulteriori correttivi per le Forze di polizia.

Il provvedimento, in sintesi, apporta correzioni formali e integrazioni di carattere tecnico, nonché idonee a intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella prima fase di attuazione del riordino, senza ledere il principio di equiordinazione degli ordinamenti del Comparto Difesa/Sicurezza.

Gli interventi attualmente introdotti d’interesse dall’Arma risultano:

a fattor comune: – l’armonizzazione delle denominazioni di gradi, ruoli, corsi e titoli di merito; – la valorizzazione, nell’ambito delle procedure concorsuali interne, del servizio prestato presso le stazioni territoriali, nonché dell’idoneità già acquisita in precedenti concorsi; – l’elevazione da 40 a 45 anni dell’età massima di partecipazione al concorso interno per l’accesso al ruolo tecnico degli ufficiali; – la valorizzazione della specializzazione di musicante ai fini del reclutamento nella Banda dell’Arma; – l’estensione a tutte le procedure concorsuali interne degli accertamenti attitudinali e sanitari (finalizzati alla sola individuazione di ulteriori malattie invalidanti in atto); – la possibilità di articolare i corsi di formazione in più cicli, riconoscendo la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado; – la facoltà di transito, per gli appartenenti ai ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, nei corrispondenti ruoli forestali dell’Arma;

per il ruolo Appuntati e Carabinieri: – la possibilità per gli Appuntati Scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l’accesso al ruolo dei Sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all’emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato; – l’introduzione, per l’accesso ai ruoli Sovrintendenti, di un adeguato periodo transitorio – fino al 2021- nel quale accordare agli Appuntati Scelti la facoltà di scegliere a quale dei 2 concorsi partecipare;

per il ruolo Sovrintendenti: – l’estensione a tutto il 2017 del periodo utile per individuare i Sovrintendenti in servizio ai quali è concessa la possibilità di partecipare al concorso per l’accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto 4 anni nel ruolo; l’introduzione, nel concorso per l’accesso al ruolo Ispettori, di un punteggio incrementale in favore del personale che ha retto il comando di Stazione in sede vacante;

per il ruolo Ispettori: — il perfezionamento delle modalità di alimentazione del ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali (limite di età 59 anni, riserva di 2 posti per il ruolo forestale, iscrizione in ruolo secondo la graduatoria di accesso al corso); – l’incremento delle promozioni a Luogotenente per l’anno 2021; – l’inserimento del personale con anzianità di grado 1° gennaio, nell’aliquota di avanzamento formata al 31 dicembre antecedente;

per i ruoli Ufficiali: – collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale; – la possibilità di ripartire, entro le dotazioni da Tenente a Tenente Colonnello, i volumi organici tra i diversi gradi/specialità del ruolo tecnico, con determinazione del Comandante Generale; – la tutela dei Tenenti Colonnello del ruolo tecnico, scavalcati economicamente dai Maggiori con uguale anzianità di servizio.

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