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CONSIGLIO DI STATO: AI CARABINIERI DEI LABORATORI TELEMATICI SPETTA L’INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO

Una recente pronuncia del Consiglio Stato ha accolto la rivendicata indennità di servizio esterno richiesta da alcuni carabinieri in servizio presso il Laboratorio Telematico della Legione Lombardia.

Nello specifico, secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato,  gli appellanti hanno svolto attività di servizio esterno, vale a dire all’aperto o, se in ambienti chiusi, spostandosi in modo significativo dalla sede di appartenenza e utilizzando a tal fine automezzi militari;

i servizi in esame sono stati comandati con atti formali dal capo del laboratorio telematico (redazione del “memoriale del servizio giornaliero” in relazione alle richieste di intervento di volta in volta pervenute);

l’incombenza ha avuto carattere non episodico o saltuario, ma di frequenza giornaliera (si veda la relazione di dettaglio) proprio in ragione delle funzioni istituzionali dei laboratori telematici, destinati a operare a favore di tutti i reparti dell’Arma;

per intrinseche esigenze organizzative, l’erogazione di tali prestazioni, per il suo carattere di servizio on call, non poteva non implicare una disponibilità del personale addetto continua o quanto meno organizzata in turni;

Sussistono dunque i presupposti applicativi previsti dalla normativa di settore, (svolgimento di servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, di durata corrispondente all’orario di servizio o, a partire dal 2002, di durata non inferiore a tre ore) e la ragion d’essere della speciale indennità giornaliera di servizio esterno, introdotta per la prima volta dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147. Questa è riconducibile alla necessità di favorire il personale che si trova ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nell’esposizione ad agenti atmosferici o nella particolare diversità del luogo di lavoro, mentre non può essere corrisposta sulla base del semplice svolgimento del servizio al di fuori del proprio ufficio.

Riscontrando dunque le condizioni previste dalla normativa di legge sopra richiamata, il Collegio ha ritenuto che, in linea generale, la rivendicata indennità di servizio esterno sia dovuta nei termini e secondo le scansioni che seguono:

– dal 1° novembre 1995 in quanto la durata del servizio esterno coincida con l’orario di servizio giornaliero;

– a decorrere dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 164/2002, per l’attività esterna di durata giornaliera non inferiore alle tre ore;

– riconosciuta la spettanza del diritto in via di massima, è parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., opposta dalle Amministrazioni resistenti in primo grado e rinnovata in questa sede di appello, in quanto non sono nel fascicolo processuale domande di corresponsione dell’indennità, né altri atti interruttivi anteriori alla notifica della domanda giudiziale. Pertanto, l’indennità di servizio esterno è dovuta agli appellanti a partire dal giorno di inizio del quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con prescrizione degli importi dovuti per il periodo precedente.

 

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