Avvocato Militare

SI PUÒ REGISTRARE LA CONVERSAZIONE CON UN POLIZIOTTO?

Chi vuol registrare ciò che dice un carabiniere, un poliziotto, un vigile urbano, un dipendente del Comune o altro pubblico ufficiale deve osservare alcune regole. E’ quanto spiega la Redazione di la Legge per Tutti. Polizia e carabinieri difendono i cittadini, la loro sicurezza e i relativi diritti. Questo ci viene insegnato sin dalla scuola elementare. Capita tuttavia che anche le forze dell’ordine sbaglino e dimentichino questa loro funzione istituzionale. Lo sa bene chi si è presentato presso una una stazione dei carabinieri per sporgere una denuncia e lì s’è visto frapporre ogni tipo di ostacolo («Chi te la fa fare…», «Si tratta di un tipo noto, un delinquente abituale…», «Rischi una ritorsione…», «Passa domani perché oggi non c’è l’addetto…», ecc.); chi ha subito un controllo della polizia che è andata ben oltre i propri poteri; chi è stato costretto a seguire gli agenti in caserma o in questura, pur senza che una legge preveda tale limitazione della libertà; chi è stato oggetto di una perquisizione ad opera di un posto di blocco o è stato multato pur in assenza dei presupposti e delle violazioni previste dal codice della strada. E in tutti questi casi è logico chiedersi: si può registrare la conversazione con un poliziotto o un carabiniere?

Immaginiamo anche un cittadino che si rechi presso un ufficio del Comune per ottenere un’autorizzazione e lì non trovi mai l’addetto o gli venga richiesto un certificato non previsto dalla legge o, peggio, gli si fa intendere che la sua istanza non verrà mai accolta per dei non meglio precisati motivi. Si può registrare quello che dice il pubblico ufficiale?

Procediamo con ordine e cerchiamo di dare una risposta a questi interrogativi. Registrare quello che dice un poliziotto può servire per denunciarlo in caso di abuso d’ufficio Il problema della registrazione di nascosto di una conversazione si può porre non solo verso i privati (il vicino di casa, il collega di lavoro, il capo dell’azienda, un creditore o un debitore), ma anche e soprattutto nei confronti dei pubblici ufficiali; questo perché la loro parola – o meglio, ciò che risulta dal verbale da questi redatto o dai loro atti – fa «pubblica fede»: in altri termini ha più “valore” rispetto a quello che dice o scrive un comune cittadino. Il contenuto di una multa, di un verbale di ispezione, di un interrogatorio, di un avviso di ricevimento compilato dal postino si presume corrispondente al vero fino a che una querela di falso non dimostri il contrario. La «querela di falso» è un particolare procedimento civile volto a provare che i fatti si sono svolti in modo diverso rispetto a quanto riportato sul verbale dal pubblico ufficiale. Per contestare un atto pubblico dunque è necessaria la “prova contraria” (nell’ambito del procedimento di «querela di falso») e questa può essere di qualsiasi tipo, anche una registrazione vocale o un filmato girato di nascosto.

Ecco perché può diventare così importante registrare la conversazione con un poliziotto o un carabiniere: per dimostrare che i fatti sono andati in un determinato modo o che, anche in assenza di un verbale o di un atto ufficiale, il pubblico ufficiale si è comportato in modo illegittimo. Così facendo il cittadino potrebbe anche difendere i propri diritti dalle forze dell’ordine sporgendo denuncia contro il responsabile per uno dei tanti reati previsti in caso di illeciti da questi realizzati come omissione di atti d’ufficioabuso di atti di ufficiocorruzioneconcussione, ecc.

Veniamo ora al problema se è legittimo o meno registrare una conversazione con un poliziotto o un carabiniere. La Cassazione ha più volte detto [1] che è possibile registrare ciò che dice una persona, anche senza il suo consenso, purché ciò non avvenga presso il suo domicilio, gli altri luoghi di privata dimora o comunque ove questa vanta una maggiore sfera di riservatezza (ad esempio l’auto del soggetto registrato, il suo posto di lavoro, lo studio o l’ufficio del datore di lavoro). Ma poiché il commissariato, la stazione dei carabinieri, la questura, gli uffici del Comune sono luoghi pubblici, non si può più parlare di tutela della privacy. Dunque è ben possibile registrare quello che dice un poliziotto o un carabiniere a prescindere dal luogo ove avviene tale registrazione.

Inoltre la registrazione può essere eseguita autonomamente dal privato, senza prima chiedere l’autorizzazione a un giudice o alla stessa polizia (siamo infatti fuori dall’ambito delle «intercettazioni ambientali» in senso stretto, che sono invece quelle eseguite dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del magistrato). Detto in termini pratici, chiunque può usare il proprio smartphone, aprire l’applicazione dedicata alle registrazioni vocali o ai filmati e registrare il corso della discussione avuta con il pubblico ufficiale senza prima dover avvisare quest’ultimo di tale attività. La registrazione o il filmato potrà essere prodotto in processo senza particolari formalità [2], come prova in favore del cittadino dell’illecito operato del pubblico ufficiale.

note

[1] Cass. sent. n. 24288/2016 del 10.06.2016.

[2] L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può avvenire in modo più che legittimo attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 co. 1, cod. proc. pen. La disposizione in parola, infatti, qualifica come documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto