Avvocato Militare

Cassazione: buono pasto obbligatorio se il turno dura più di 6 ore

I buoni pasto per i dipendenti pubblici sono un’agevolazione che permette ai lavoratori di conciliare il lavoro con il benessere psicofisico. Se il turno di lavoro dura più di sei ore, infatti, il lavoratore ha diritto ad un intervallo non lavorato. Ed è questo il principio ribadito dall’ordinanza della Cassazione n. 32213/2022, che nella sezione Avvocato Militare di Infodifesa andremo ad esaminare.

La vicenda trae origine dalla Corte d’appello di Caltanisetta che, a conferma della sentenza del Tribunale di Gela, ha negato in capo ai ricorrenti, tutti dipendenti turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanisetta, con mansioni di infermieri, il diritto a beneficiare, per il periodo 2001/2010, dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo (nelle fasce orarie 07/14, 14/21 e 21/07) eccedente le sei ore, sul presupposto che costoro non avessero mai richiesto la fruizione del servizio mensa al di fuori dell’orario di lavoro – con interruzione del turno per la pausa pranzo e il prolungamento dello stesso per una durata pari all’operata interruzione – e della non monetizzabilità del pasto.

Se il turno supera le sei ore i buoni pasto sono un diritto

Gli infermieri hanno dunque proposto ricorso per Cassazione, poiché il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena.

Il buono pasto non deve chiederlo il dipendente

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo proposto dai ricorrenti, considerando coessenziale alle “particolari condizioni di lavoro”, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell’inizio del turno. Gli Ermellini ricordano che in un’occasione similare hanno affermato il seguente principio di diritto «In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato». Ciò perché il diritto alla mensa è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003 nr. 66, articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

Militari e Forze di Polizia rientrano nel pubblico impiego privatizzato?

Questo è il nodo cruciale della vicenda per i nostri lettori. Stando a quanto richiamato dalla sentenza degli Ermellini, si fa riferimento al pubblico impiego privatizzato, ma in cosa consiste?  Agli inizi degli anni novanta vi è stata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego e consiste essenzialmente:

  • nell’applicazione delle disposizioni di diritto privato al rapporto di pubblico impiego;
  • nell’applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva;
  • nell’assegnare alla pubblica amministrazione-datrice di lavoro i medesimi poteri di gestione del rapporto tipici del datore di lavoro privato.

Ebbene Il susseguirsi di provvedimenti che hanno modificato, integrato ed abrogato il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha reso indispensabile l’elaborazione di un testo legislativo che riordinasse l’intera disciplina del pubblico impiego. A tale scopo è stato emanato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale costituisce oggi il testo normativo di riferimento per la disciplina dei pubblici uffici e del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, esso si applica a tutte le P.A. ad eccezione delle seguenti categorie di lavoratori (art. 3 D.Lgs. n. 165/2001):

  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • gli avvocati e i procuratori dello Stato;
  • il personale militare e delle forze di polizia;
  • il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
  • i dipendenti della Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • i dipendenti delle autorità indipendenti;
  • i professori e i ricercatori universitari.

La sentenza della Corte di Cassazione sui diritti dei lavoratori turnisti, quindi, non dovrebbe estendersi anche ai militari e agli agenti di polizia. La sezione Avvocato Militare di Infodifesa vi terrà aggiornati sugli sviluppi della vicenda.

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