Carabinieri

Carabinieri, nuovi profili di impiego per Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati. I dettagli della circolare

L’Arma dei carabinieri nell’ambito dei nuovi profili di impiego del personale ha ritenuto di mantenerne inalterata l’impostazione, congeniale ad assicurare l’armonica crescita professionale dei militari in ciascun ruolo, confermando, in via generale ed al netto di limitate, specifiche eccezioni, la centralità dell’esperienza maturata nei reparti deputati al controllo del territorio. I nuovi Profili saranno applicati a partire dalle assegnazioni del personale in uscita dai prossimi corsi formativi e costituiranno riferimento, con la debita gradualità, per tutte le manovre ed i provvedimenti di impiego che saranno definiti dalla data della presente circolare.

RUOLO ISPETTORI

I Marescialli in uscita dal corso triennale devono prestare un quadriennio di servizio a Tenenza o Stazione, ad eccezione di:

− chi è già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico e riportate nell’appendice 1, che deve, comunque, prestare almeno un anno di servizio a Tenenza o Stazione, con possibilità di essere poi reimpiegato nell’ambito della specializzazione, aderendo a specifica interpellanza e previo superamento delle eventuali selezioni;

− quelli classificatisi nel 1° e 2° decimo della graduatoria di corso ed individuati per incarichi di inquadramento o come istruttori presso:

  • . le Scuole Allievi Marescialli e Brigadieri ed Allievi Carabinieri;
  • . i Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile, i quali, comunque, dopo 2 anni saranno trasferiti all’Organizzazione Territoriale, secondo criteri premiali nell’individuazione della sede di servizio, al fine di effettuare il previsto quadriennio d’impiego a Tenenza o Stazione, così acquisendo e consolidando la necessaria esperienza di base;

− quelli selezionati, su base volontaria, dal Comando Generale d’intesa con il Raggruppamento Operativo Speciale durante il periodo formativo, per essere trasferiti “a domanda” al citato Raggruppamento dopo 3 anni di servizio a Tenenza o Stazione, previo conseguimento della qualifica di “Operatore Anticrimine” e ferma restando la necessità di dimostrare, nel primo anno di servizio nella catena anticrimine, particolari attitudini funzionali allo speciale comparto, la cui mancanza comporta il reimpiego:

  • . “a domanda”, nella precedente sede di servizio;
  • . “d’autorità”, senza oneri, presso reparto ricadente nel medesimo comune sede dell’articolazione anticrimine ove ha già prestato servizio;

− quelli selezionati per essere impiegati, dopo un anno di servizio a Tenenza o Stazione:

  • . al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, ovvero ai Reggimenti 7° e 13°, previo superamento della relativa selezione e del corso propedeutico;
  • . al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, preferibilmente se in possesso di pregressa esperienza ippica e previo superamento della relativa selezione.

2. I Marescialli in uscita dal corso triennale sono assegnati dal Comando Generale:

− ai Comandi di Corpo in relazione alle prioritarie esigenze di organico e di servizio;

− se classificatisi nel 1°/10 della graduatoria e non impiegati per le esigenze di cui al punto 1, 2^ alinea, a uno dei Comandi di Corpo tra quelli richiesti, compatibilmente con i posti disponibili. I Comandi di Corpo, successivamente, provvedono ad assegnare i Marescialli alle dipendenti articolazioni, Comandi Tenenza/Stazione e Squadre, tenendo conto, ove possibile, delle aspettative del personale.

3. I Marescialli in uscita dal corso triennale, comunque dopo almeno un anno di servizio a Tenenza o Stazione, sono reimpiegabili, se in possesso di specifiche competenze, qualifiche professionali e/o idonei titoli di studio (es. conoscenza di idiomi stranieri rari, avanzate conoscenze nel settore informatico, capacità tecniche in particolari settori), presso Reparti ove possano essere valorizzati adeguatamente, previa verifica, caso per caso, a cura del Comando Generale.

4. I Marescialli nominati al termine del corso superiore di qualificazione sono assegnati, salvo particolari comprovati motivi, al Comando di Legione nel cui territorio è dislocato il Reparto di pregressa appartenenza, per l’espletamento di un biennio di servizio a Tenenza o Stazione. Gli stessi, laddove già effettivi al Raggruppamento Operativo Speciale, ai Reggimenti 1°, 4°, 7° e 13°, agli Squadroni Eliportati Cacciatori, nonché ai Comandi dell’Organizzazione Speciale, potranno esservi confermati2 , se in possesso della relativa specializzazione, su proposta motivata del Comando di Corpo di appartenenza.

5. I Marescialli in uscita dai corsi formativi specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono impiegati per almeno dieci anni nella specializzazione, venendo assegnati alle minori articolazioni dello speciale comparto, per maturarvi un quadriennio o un biennio minimi di permanenza, a seconda che provengano dal corso triennale o da quello superiore di qualificazione.

6. Gli appartenenti al ruolo possono essere:

− ammessi ai corsi di specializzazione attinenti all’impiego in Organizzazione diversa solo dopo il superamento del quadriennio/biennio di cui ai precedenti paragrafi 1 e 4, fatta eccezione per quello di “Capo Fanfara”, al quale si può accedere dopo un anno di servizio a Tenenza o Stazione;

− destinati ad incarichi di natura esclusivamente gestionale, solo dopo aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss. della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”. Coloro che abbiano già prestato servizio nell’Arma nei Ruoli Sovrintendenti o Appuntati e Carabinieri non possono essere assegnati/confermati al Reparto di pregressa appartenenza, salvo motivate deroghe eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo e fermo restando il divieto di scavalco (es. riassegnazione di un Maresciallo che già reggeva in sede vacante il Reparto da Brigadiere).

7. Ferme restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, per l’impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento è disposto a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo per tali impieghi. In particolare, i Marescialli possono essere trasferiti:

  • − al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, se in possesso della valutazione caratteristica non inferiore a “Nella Media” e previo espletamento di un periodo di servizio a Tenenza o Stazione di 2 anni, per i frequentatori del Corso Superiore di Qualificazione, e di 3 anni, per quelli provenienti dal Corso Triennale;
  • − ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, previo espletamento del previsto periodo di servizio a Tenenza o Stazione (2 e 4 anni in relazione al corso di provenienza).

8. Gli appartenenti al ruolo impiegati in incarichi caratterizzati dal rischio di corruzione, di volta in volta individuati dalla disciplina di settore, vi permangono per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale sono avvicendati a cura degli organi di impiego competenti, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali debitamente motivate e relazionate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l’indicazione delle ragioni impeditive e delle misure alternative adottate.

ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI CHE CONSENTONO IL REIMPIEGO NELL’INCARICO DI MARESCIALLO

− tecnico telematico;

− tecnico di radiologia medica;

− infermiere professionale;

− programmatore junior e senior;

− analista di procedure e di sistema;

− amministratore avanzato di database e rete dati;

− operatore del G.I.S.;

− specialista di elicottero/aereo;

− pilota di elicottero;

− artificiere, explosive ordnance disposal artificiere antisabotaggio;

− analista/assistente di laboratorio;

− operatore laboratorio analitico;

− capo meccanico;

− elettromagnetista;

− meccanico di automezzi/cingolati;

− fisioterapista;

− operatore subacqueo;

− esploratore (impiegato al 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” o al Centro Addestramento della 2^ Brigata Mobile Carabinieri);

− operatore anticrimine;

− passaggio nell’Arma a cavallo;

− operatore in Area di crisi.

RUOLO SOVRINTENDENTI

I Vice Brigadieri promossi al termine del corso di qualificazione:

− sono, di massima, destinati per l’espletamento di almeno un quadriennio di servizio a Tenenza o Stazione o Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile nell’ambito della regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il pregresso Reparto di appartenenza, ad eccezione di coloro i quali siano:

  • . già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico e riportate nell’appendice 1, che saranno reimpiegati, ove possibile, nell’incarico precedentemente ricoperto;
  • . stati prescelti, in relazione a dimostrate attitudini e capacità, per incarichi di inquadramento presso i Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile;

− specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono assegnati per il compimento di un quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto. Motivate deroghe potranno essere eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo di destinazione.

2. I Vice Brigadieri promossi al termine del corso di formazione professionale, compatibilmente con la disponibilità di utili posizioni, sono riassegnati ai Comandi di Corpo di appartenenza per l’impiego in incarichi organicamente attribuiti al ruolo, tenendo conto, per gli specializzati, di quanto previsto dalla pubblicazione n. N-8 “Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell’Arma dei Carabinieri”. In alternativa, sono reimpiegati nell’ambito della Regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il pregresso Reparto di appartenenza, di massima nelle Organizzazioni Territoriale o Addestrativa in ragione delle posizioni disponibili.

3. Nel reimpiego secondo quanto stabilito nei precedenti paragrafi, i Comandi competenti avranno cura di assegnare il citato personale valutandone:

− la possibilità di conferma nei pregressi Reparti di appartenenza, in relazione alle eventuali carenze organiche nel ruolo, ed evitando, comunque, il verificarsi di scavalcamenti di altro personale più anziano nel ruolo di provenienza;

− le aspettative eventualmente rappresentate, fermo restando quanto indicato al precedente alinea.

4. Gli appartenenti al ruolo possono essere:

− ammessi ai corsi di specializzazione, solo dopo il superamento del quadriennio di cui al precedente paragrafo 1, se promossi al termine del corso di qualificazione;

− destinati a incarichi di natura esclusivamente gestionale, solo dopo aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss. della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”.

5. Ferme restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, per l’impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento è disposto a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo per i peculiari impieghi. In particolare, i Sovrintendenti potranno essere trasferiti:

− al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, se in possesso della valutazione caratteristica non inferiore a “Nella Media” e previo espletamento di un periodo di servizio a Tenenza o Stazione o Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile di 3 anni, per i soli provenienti dal Corso di Qualificazione;

− ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, previo espletamento del previsto periodo di servizio a Tenenza o Stazione o Nucleo/Sezione/Aliquota Radiomobile, per i soli provenienti dal Corso di Qualificazione.

6. Gli appartenenti al ruolo impiegati in incarichi caratterizzati dal rischio di corruzione, di volta in volta individuati dalla disciplina di settore, vi permangono per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale sono avvicendati a cura degli organi di impiego competenti, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali debitamente motivate e relazionate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l’indicazione delle ragioni impeditive e delle misure alternative adottate.

ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI CHE CONSENTONO IL REIMPIEGO NELL’INCARICO DI VICE BRIGADIERE
− tecnico telematico;
− tecnico di radiologia medica;
− infermiere professionale;
− programmatore junior e senior;
− analista di procedure e di sistema;
− amministratore avanzato di database e rete dati;
− operatore del G.I.S.;
− specialista di elicottero/aereo;
− pilota di elicottero;
− artificiere, explosive ordnance disposal e artificiere antisabotaggio;
− conduttore cani per la ricerca di armi ed esplosivi/ sostanze stupefacenti/ esigenze di polizia;
− assistente di laboratorio;
− operatore laboratorio analitico;
− capo meccanico;
− elettromagnetista;
− meccanico di automezzi/cingolati;
− fisioterapista;
− comandante di unità navali costiere;
− operatore subacqueo;
− esploratore (impiegato al 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania” o al Centro Addestramento della 2^
Brigata Mobile Carabinieri);
− musicante

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RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI

I Carabinieri neo-promossi sono destinati:

a. se classificatisi nel 1°/10 della graduatoria finale del corso formativo, a uno dei Comandi di Corpo tra quelli indicati, compatibilmente con i posti disponibili;

b. in relazione alle esigenze di organico e di servizio, ai Comandi Legione per l’impiego a Tenenza o Stazione, ove dovranno permanere per almeno quattro anni di servizio, ad eccezione di quelli individuati al fine dell’assegnazione:

  • − dopo almeno due anni, per completare il quadriennio, a Nuclei/Sezioni/Aliquote Radiomobili o Squadriglie;
  • − al termine del corso di specializzazione in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, alle minori articolazioni dello speciale comparto, per maturarvi un quadriennio minimo di permanenza. Motivate deroghe potranno essere eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo di destinazione;

c. dopo un periodo minimo di permanenza, non inferiore a 1 anno, presso la Tenenza o la Stazione, possono essere reimpiegati:

  • − al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, ovvero ai Reggimenti 7° e 13°, previo superamento della relativa selezione e del corso propedeutico
  • − al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, preferibilmente se in possesso di pregressa esperienza ippica e previo superamento della relativa selezione;
  • − ai restanti Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile;
  • − al Reggimento Corazzieri, con esclusione del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, secondo quanto previsto dal n. 29 della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”;
  • − a fanfare, qualora già in possesso di idoneo titolo di studio e previo superamento di esame tecnicoartistico svolto a cura del Maestro Direttore della Banda dell’Arma;
  • − a infermerie presidiarie, se in possesso di Laurea di I livello in scienze infermieristiche o titolo equipollente.

2. Gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri:

a. effettivi ai Reggimenti/Battaglioni delle Brigate Mobili 1^ e 2^ possono essere trasferiti a “domanda” a Reparti delle Organizzazioni Territoriale, Addestrativa e Mobile dell’Arma dei Carabinieri:

  • – fatta salva la normativa prevista dalla pubblicazione n. N-8 “Norme per i corsi di formazione successiva per i militari dell’Arma dei Carabinieri”, relativamente al periodo minimo di impiego nelle specializzazioni possedute (8 anni ovvero 10 per quelle ad alto contenuto tecnico);
  • – tenendo conto delle esigenze di organico e di servizio dei Reparti di appartenenza e di quelli richiesti e nel rispetto delle disposizioni, annualmente emanate, regolanti l’assegnazione alle regioni di origine;

b. devono aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni comprensivo della fase formativa, per aspirare all’impiego a incarichi gestionali, fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss. della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”;

c. specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono impiegati per almeno dieci anni nella specializzazione da svolgersi, una volta maturato il quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto, in Reparti ove sono ordinativamente previste posizioni a loro devolute;

d. dopo almeno un anno di servizio presso una Tenenza o una Stazione1 , sono impiegabili, se in possesso di specifiche competenze, qualifiche professionali e/o idonei titoli di studio (es. conoscenza di idiomi stranieri rari, avanzate competenze nel settore informatico, capacità tecniche in particolari settori), presso Reparti ove possano essere valorizzati adeguatamente, previa verifica, caso per caso, a cura del Comando Generale.

3. Ferme restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, per l’impiego al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento è disposto a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato nei confronti del personale ritenuto idoneo per tali impieghi. In particolare, gli Appuntati e i Carabinieri possono essere trasferiti:

  • − al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, se in possesso della valutazione caratteristica non inferiore a “Nella Media” e previo espletamento di un periodo di servizio a Tenenza o Stazione di 3 anni;
  • − ai Servizi di Informazione e Sicurezza e alla Direzione Investigativa Antimafia, previo espletamento del previsto periodo di 4 anni di servizio a Tenenza o Stazione.

4. Gli appartenenti al ruolo impiegati in incarichi caratterizzati dal rischio di corruzione, di volta in volta individuati dalla disciplina di settore, vi permangono per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale sono avvicendati a cura degli organi di impiego competenti, salvo che non ricorrano situazioni eccezionali debitamente motivate e relazionate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con l’indicazione delle ragioni impeditive e delle misure alternative adottate.

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