Avvocato Militare

Carabiniere lamenta la pulizia della stanza, il vitto e discute coi colleghi. Luogotenente a capo della squadra “rimproverato” per non aver tempestivamente informato il Comandante

Il ricorrente, un Luogotenente dell’Arma dei carabinieri ha impugnato il provvedimento con il quale il Comandante della Compagnia del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, gli aveva comminato la sanzione disciplinare del “rimprovero” per il seguente addebito: “maresciallo maggiore … in distaccamento in Siracusa dal 7 al 20 maggio 2021 in qualità di comandante di squadra ometteva di comunicare tempestivamente alla propria scala gerarchica il verificarsi di comportamenti di un proprio dipendente non conformi ai canoni di contegno, decoro e compostezza propri dell`istituzione, posti in essere nei confronti di altri militari in servizio e di personale civile, notiziando le superiori autorità soltanto in data 20 maggio 2021 su esplicita richiesta del comandante di compagnia pro tempore in violazione degli articoli 717 (senso di responsabilità), 725 (doveri propri dei superiori) e 748 (comunicazioni dei militari) del T. U.O.M.

I fatti

Il ricorrente, all’epoca dei fatti maresciallo maggiore, era inviato come caposquadra in Siracusa dal 7 maggio al 20 maggio 2021. Durante questo periodo di servizio in Sicilia nell`ambito della squadra (che era formata dal ricorrente e da altri nove militari) si verificavano dei “problemi”; in particolare il 16 maggio 2021 si verificava un aspro litigio tra due di questi militari; inoltre uno di questi due militari si sarebbe ripetutamente lamentato con il personale dell`albergo presso cui i militari erano alloggiati della poca efficienza del servizio di pulizia della sua stanza e anche del servizio di ristorazione suscitando reazioni negative.

In occasione del fatto del 16 maggio 2021 due dei militari della squadra, chiedevano al ricorrente di informare immediatamente del fatto al Comandante di compagnia ma il ricorrente riferiva loro di ritenere più opportuno agire una volta rientrati in sede al fine di evitare tensioni all’interno della squadra; analoga richiesta era formulata in relazione alla questione della “pulizia della stanza” ma anche in questo caso il ricorrente riteneva opportuno riferire i fatti solo dopo il rientro in sede.

Il comandante della compagnia era peraltro informato telefonicamente degli episodi verificatisi da alcuni componenti della squadra il 19 e 20 maggio 2021; egli quindi il 20 maggio contattava telefonicamente il ricorrente chiedendo delucidazioni sul “comportamento disdicevole” del militare in questione, sul “perché non lo avesse avvertito personalmente e giornalmente di questa situazione di minore serenità operativa”, e su “quali provvedimenti avesse preso” e gli ordinava di redigere una relazione sui fatti accaduti. Il ricorrente presentava la relazione di servizio dopo il rientro in sede e il riposo fruito alla fine del distaccamento e, nella stessa, il ricorrente confermava i fatti accaduti chiarendone contesto e contenuti.

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La decisione del TAR

Il TAR adito ha vagliato nella sentenza se gli eventi in questione (un alterco tra i componenti della squadra e frizioni e/o alterchi con il personale dell`albergo causati dall`insoddisfazione per il servizio di pulizia della stanza e di ristorazione) avessero “riflessi sul servizio” e dovessero essere sollecitamente riferiti al proprio superiore. Il Collegio ha ritienuto che i problemi relativi alla pulizia della stanza non abbiano incidenza sul servizio; il litigio tra i componenti della squadra, invece, almeno astrattamente, rilevanza avrebbe potuto avere; senonchè il litigio è successivamente “rientrato” nel senso che vi è stato un chiarimento tra i suoi protagonisti (confermato per quanto con diversità di “accenti” dalle relazioni del ricorrente e dei militari presenti) per cui l`episodio alla fine va considerato – anche tenendo conto della banalità della sua genesi (un problema di distribuzione di bibite) – come un relativamente fisiologico episodio di frizione tra colleghi che può verificarsi in qualsiasi contesto lavorativo. È quindi più che dubitabile che il ricorrente avesse l`obbligo di riferirne sollecitamente al comandante di compagnia e che quindi sussistesse l`elemento oggettivo dell`illecito tanto più che gli atti impugnati non chiariscono in che modo gli episodi in questione avessero inciso sul servizio; in ogni caso, come confermato dalle relazioni di servizio, il ricorrente – su sollecitazione di alcuni dei militari presenti (che gli avevano chiesto di riferire immediatamente al superiore) – si era riservato di farlo al ritorno in sede (ormai prossimo) con una decisione che rientra nella sfera di autonomia del del caposquadra e la cui motivazione (evitare di creare tensioni all’interno della squadra) risulta plausibile (anche alle luci delle tensioni per così dire “sotterranee” che traspaiono dalla relazione di servizio dei militari S. e A.) e tale quindi da escludere l’illecito disciplinare almeno dal punto di vista dell’elemento soggettivo.
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