Carabinieri

Carabiniere gestisce B&B con foto sul sito internet. Punito con 2 giorni di consegna «Condotta contraria ai doveri assunti con il giuramento»

Il ricorrente, un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri ha impugnata la sanzione disciplinare di due giorni di consegna per aver esercitato stabilmente, senza averne preventivamente data comunicazione al proprio comando, attività a scopo di lucro, in ambito urbano contiguo a quella di pertinenza del reparto da lui comandato.

La sanzione è stata ridotta a due giorni, dall’iniziale consegna di sette giorni, all’esito del ricorso gerarchico presentato dall’interessato.

La contestazione mossa al ricorrente è quella di aver gestito, in un appartamento di sua proprietà, un’attività di affittacamere/bed and breakfast, in contrasto con i doveri di esclusività del servizio.

L’amministrazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, ha acquisto gli elementi per incolpare il ricorrente traendoli dalla piattaforma internet e, in particolare, dal sito airbnb.it.

Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione a sostegno del provvedimento sarebbe insufficiente, ma il T.A.R del Friuli invece ha sottolineato che la motivazione è stata adeguatamente sviluppata, sia relativamente all’esauriente accertamento del fatto addebitato al ricorrente, sia relativamente alla rimeditata scelta circa la (più mite) misura della sanzione irrogata, in relazione agli ineccepibili precedenti di servizio.

Inoltre il provvedimento, secondo i giudici del T.A.R. dà ampiamente conto delle giustificazioni addotte dal ricorrente, ma ne smentisce il contenuto osservando che vari elementi, ricavabili dall’esame del sito internet, tra cui la foto del ricorrente associata al profilo del gestore della struttura ricettiva, erano inequivocabili e non occorreva alcun ulteriore approfondimento istruttorio.

Il T.A.R. ha quindi respinto il ricorso evidenziando che l’addebito era quindi tale da giustificare la sanzione irrogata, avuto riguardo alla connotazione dell’Arma dei Carabinieri quale “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza con rango di Forza Armata” (art. 155 D.Lgs. n. 66 del 2010) che rende riprovevole, ai fini disciplinari, una condotta quale quella tenuta dal ricorrente, motivatamente giudicata, con valutazione tutt’altro che illogica o irragionevole o sproporzionata, contraria ai doveri assunti con il giuramento nonché lesiva dell’immagine e del prestigio dell’Arma presso i consociati, cui l’attività istituzionale del Corpo è precipuamente diretta.

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