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Carabiniere accusato di stalking, riammesso in servizio “senza armi” dal TAR. “Effetti gravosi per i militari, deve essere garantita difesa e contraddittorio”

Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, tenuto conto del rapporto conflittuale con la ex moglie, lo ha dapprima ammonito a tenere, nei confronti della stessa, una condotta conforme alla legge, poi gli ha fatto divieto di detenere armi e munizioni, ordinandone l’immediato ritiro e successivamente lo ha sospeso dal servizio.

Il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari. Tale provvedimento è stato appellato al Consiglio di Stato che ha ravvisato “plurimi elementi di incertezza nell’istruttoria che è sfociata nel provvedimento di ammonimento del Questore, presupposto degli altri provvedimenti impugnati in primo grado. In particolare emerge l’assenza del contraddittorio, giustificata con una clausola di stile astrattamente valida per tutti i procedimenti di analoga natura e con un implicito ma inappropriato richiamo all’art. 21-octies seconda parte della legge 241 del 1990, e la insufficiente definizione del quadro storico, fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima”.

Al termine del preliminare pronunciamento del Consiglio di Stato sulle misure cautelari si è svolta la pubblica udienza il 6 febbraio 2019 la causa presso il T.A.R. Marche.

Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato non risulta essere stata compiutamente ottemperata dall’Amministrazione. Con essa, invero, è stato disposto un riesame della posizione dell’interessato “ai fini della prosecuzione dell’impiego in servizi che non richiedano la legittimazione all’uso delle armi”, ma non risulta, invece, neppure all’esito del deposito documentale successivamente effettuato, che l’Amministrazione abbia posto in essere il riesame nel senso indicato dal giudice di appello, dal momento che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si è limitato a sospendere gli effetti del proprio provvedimento in attesa della presente decisione e a riammettere in servizio l’interessato nelle more della decisione medesima, mentre, la Questura e la Prefettura hanno solo prodotto memorie e documenti ad ulteriore sostegno del loro precedente operato.

Il T.A.R. ha ribadito quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato nel proprio pronunciamento cautelare in ordine alla sussistenza di elementi di incertezza nell’istruttoria compiuta in vista dell’adozione del provvedimento di ammonimento e degli ulteriori atti di cui esso costituisce il presupposto, dovuti soprattutto all’assenza di contraddittorio con l’interessato, non superabile alla luce della considerazione che il provvedimento, dati gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, non avrebbe potuto essere diverso.

Nel procedimento, secondo i giudici del T.A.R., il coinvolgimento del soggetto da ammonire non deve essere soltanto formale, ma deve permettere al presunto stalker di apprestare tutte le sue difese, mediante una partecipazione proficua ed equamente bilanciata, quantitativamente e qualitativamente, con le accuse mosse dalla presunta vittima, anche nell’osservanza del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Di conseguenza, il Questore deve formare il proprio convincimento sulla sussistenza della pericolosità sociale del presunto stalker mediante l’esame dei fatti narrati dalla presunta vittima, le controdeduzioni dell’ammonendo, le informazioni degli organi investigativi e le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, la cui maggiore obiettività potrebbe consentire un apprezzamento più compiuto della realtà di fatto, dato che, a volte, non è agevole individuare quale, in realtà, sia la vittima e quale il persecutore, in particolare nel caso in cui tale istituto venga utilizzato come strumento di offesa tra ex coniugi. Ciò tanto più quando il destinatario della misura, come nel caso di specie, è un militare, viste le gravose conseguenze che ne discendono sia sul piano personale che professionale.

Per tali ragioni, il Tar Marche ha accolto il ricorso ai fini di un riesame della complessiva posizione del ricorrente, da svolgersi, da parte delle Amministrazioni coinvolte, ciascuna per la parte di rispettiva competenza, in contraddittorio con quest’ultimo e con le modalità innanzi indicate.

Con riguardo al decreto prefettizio che fa divieto di detenere armi e munizioni, che poiché esso, come già evidenziato dal Consiglio di Stato, non è dipendente dal provvedimento di ammonimento in sé, quanto dai fatti cui lo stesso si riferisce, il riesame della Prefettura potrà avere ad oggetto l’apprezzamento dei medesimi fatti al diverso ed autonomo fine del possesso delle armi; ove il divieto dovesse essere riconfermato all’esito del riesame, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dovrà altresì valutare la possibilità che l’interessato prosegua l’impiego in servizi che non richiedano la legittimazione all’uso delle armi.

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