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Appuntato si “prenota” per un trasferimento, ma l’Arma trasferisce due colleghi e nega accesso. TAR ordina esibizione dei documenti

Il ricorrente, Appuntato Scelto dei Carabinieri, presentava nel 2013 una richiesta di “prenotazione”, di poi periodicamente reiterata nel corso degli anni, presso un Comando Stazione “più vicina ai suoi luoghi di origine”.

In data 24 gennaio 2020, essendo venuto a conoscenza del recente trasferimento di due colleghi presso il reparto “indicato” nelle cennate richieste di prenotazione, il ricorrente chiedeva quindi di accedere alla documentazione relativa: alla sua richiesta di prenotazione, presentata nel 2013 e allo stato ancora pendente; al trasferimento dei due colleghi presso la stazione dei Carabinieri da lui indicata in sede di prenotazione.

La istanza veniva espressamente motivata con la esigenza di conoscere lo stato di avanzamento della sua richiesta, anche al fine di valutare la eventuale lesione “dei suoi interessi legittimi a seguito dell’avvenuto trasferimenti di alcuni militari”.

Il Comando generale dei Carabinieri, il mese successivo, negava l’accesso, reputando il ricorrente privo di legittimazione ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, atteso che con la richiesta di prenotazione il militare avrebbe fornito una mera dichiarazione di disponibilità all’impiego, nel mentre la effettiva assegnazione ai reparti rientrerebbe nella ampia “e non giudicabile discrezionalità amministrativa”; in ogni caso, l’accoglimento della istanza determinerebbe la lesione della riservatezza di terzi.

Avverso tale diniego insorgeva il ricorrente avanti il TAR Lazio, rimarcando il proprio interesse ad accedere alla documentazione richiesta, al fine di verificare l’operato della Amministrazione nella disamina della sua richiesta e nella determinazione di assegnare due militari presso il reparto cui il ricorrente in definitiva ancora aspirava; né potrebbero sussistere esigenze di riservatezza dei colleghi interessati, avendo anch’essi presentato una richiesta di prenotazione, esigenze peraltro solo genericamente allegate.

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LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR adito ha accolto il ricorso dell’Appuntato.

La posizione “conoscitiva” azionata dal ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al proprio status di militare e lavoratore lato sensu inteso, oltre che alla legittima aspirazione di verificare la correttezza dell’agere dei pubblici poteri.

Contrariamente a quanto reputato dalla Amministrazione nel gravato diniego, precisa il TAR, la conoscenza di tali atti e documenti si appalesa necessaria, onde:

– poter compiutamente, e autonomamente, lumeggiare le circostanze che hanno connotato nel tempo il concreto dispiegarsi della potestà di assegnazione in esame;

– ricostruire l’iter istruttorio ed il processo decisionale che ha seguito la Amministrazione nelle ultime scelte di copertura dei posti e di determinazione del contingente da assegnare al reparto in questione.

Ciò che muove la pretesa conoscitiva del ricorrente è giustappunto la esigenza di puntualmente disvelare la complessiva azione posta in essere dalla Amministrazione, comechè indubitabilmente riverberantesi sulle proprie legittime aspirazioni.

E ciò in disparte:

– la, e a prescindere dalla, effettiva natura e latitudine della discrezionalità di cui in subiecta materia può, all’uopo, essere attributaria la Amministrazione;

– i correlati margini di sindacato eccitabili in sede giurisdizionale. Né – precisa il TAR – in funzione limitativa del diritto di accesso, possono rilevare le generiche e non meglio precisate ragioni di segretezza e/o riservatezza dei terzi interessati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ha quindi accolto il ricorso ordinando alla Amministrazione resistente di esibire la documentazione richiesta e condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese liquidate in € 3.000,00.

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