Avvocato Militare

VPF ASPIRANTE CARABINIERE ESCLUSO DA PSICOLOGO: “L’ARMA HA COMPITI PECULIARI E REQUISITI DIVERSI, NON BASTA AVER FATTO IL MILITARE”

Analizziamo oggi una recente sentenza del TAR Lazio, la nr. 11568/2016  emessa in data 28 settembre 2016.

Nella fattispecie, con il ricorso ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1050 allievi carabinieri effettivi. In sostanza, i motivi di ricorso sono volti a contestare la validità del giudizio valutativo espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali in data 19.4.2016 – con cui l’interessato è stato ritenuto carente relativamente ai profili “adattabilità, flessibilità, aspettative professionali” –adducendo, in senso contrario, il parere espresso da una specialista in psichiatria, consultato privatamente dal ricorrente, in cui si attesta che l’interessato è stato sottoposto a visita psicodiagnostica e risulta in possesso di adeguate capacità intellettive, comunicative, emotive e relazionali. Sulla base di tale parere il ricorrente chiede che siano disposti ulteriori accertamenti istruttori volti ad accertare il possesso dei requisiti psico-attitudinali in contestazione.

Il TAR non ha ritenuto valide le motivazioni addotte dal ricorrente ed ha rigettato il ricorso. Ecco, di seguito, le principali motivazioni della sentenza.

Il giudizio attitudinale espresso nei confronti del ricorrente viene solo genericamente contestato dall’interessato, lamentando in modo assiomatico il difetto di motivazione e di istruttoria e contestandone la erroneità sulla sola base dell’attestazione medica dell’assenza di disturbi psichici e di imperfezioni del carattere, che nulla hanno a che vedere con gli specifici tratti in cui il ricorrente è stato ritenuto carente sotto il profilo, diverso, della sua capacità ad essere inserito nell’ambito militare per svolgervi le peculiari funzioni del profilo professionale messo a concorso.

Il giudizio di inidoneità in contestazione infatti scaturisce dalla valutazione dello psicologo (che l’ha ritenuto scarsamente capace di tenere in adeguata considerazione il contesto in cui è chiamato ad operare, poco abile nel gestire situazioni critiche; con note di superficialità nel relazionarsi al contesto ed affrontare gli obiettivi; lievemente impulsivo e intollerante alle frustrazioni, non a proprio agio nelle situazioni di confronto); dalle osservazioni dell’Ufficiale Perito selettore che ha giudicato “scarso” il possesso nelle caratteristiche attitudinali relative all’area comportamentale (nel corso del colloquio risulta “moderatamente prestante (…) controllato anche se denota una certa impazienza..emotivamente ancora in fase di formazione” e con “modesta” costanza nel perseguire i propri obiettivi) e all’area di assunzione di ruolo (evidenzia “una adeguata sicurezza all’interno dei gruppi senza essere oppositivo; la motivazione appare limitata e poco approfondita; le informazioni acquisite deboli e insufficienti); nonché dalla valutazione espressa dall’organo collegiale sulla base del materiale contenuto nella cartella e del colloquio sostenuto davanti alla Commissione al suo completo.

Si tratta pertanto di un giudizio articolatamente motivato con riferimento agli elementi di valutazione ed ai parametri previsti dalle Norme Tecniche sulla valutazione dell’attitudine professionale, totalmente diversi rispetto a quelli su cui si è pronunciato il consulente di parte, il quale si limita a rassicurare, dopo un esame psico-diagnostico, la “normalità” del ricorrente – che non è stata nemmeno messa in discussione dalla Commissione sugli accertamenti attitudinali, e che, anzi, è data per scontata, visto che il ricorrente aveva già superato gli accertamenti sanitari -; senza investire il diverso profilo degli aspetti inerenti la vocazione professionale (senza replicare nemmeno in merito al punteggio basso ottenuto alla prova di performance, in cui il ricorrente riporta solo tredici risposte esatte su quaranta) che invece costituivano l’oggetto della valutazione demandando al competente organo collegiale dell’Amministrazione militare.

Né è sufficiente ad invalidare il giudizio sull’idoneità professionale ad essere arruolato come Carabiniere, il positivo apprezzamento conseguito come militare dell’Esercito in ferma annuale, trattandosi di figure professionali completamente diverse, con diversi compiti, sicché le qualità dimostrate nello svolgimento di quest’ultima funzione non assumono comunque alcun valore indicativo per accertare la propensione od attitudine dell’arruolando all’espletamento degli specifici e peculiari compiti come Carabiniere o di altri corpi.

 

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto