Avvocato Militare

Vittoria per i ricorrenti della Guardia di Finanza: Il Consiglio di Stato riconosce inclusione dei sei scatti sul TFS

(di Avvocato Umberto Lanzo) – Il Consiglio di Stato ha stabilito un importante precedente nel campo del diritto pensionistico, riconoscendo a quattro ex appartenenti alla Guardia di Finanza il diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del loro trattamento di fine servizio (TFS). Questa decisione, che capovolge un precedente diniego dell’INPS, rappresenta un punto di svolta significativo nella comprensione e nell’applicazione delle norme pensionistiche per il personale militare.

Contesto del Caso

I ricorrenti, ex appartenenti alla Guardia di Finanza, avevano inizialmente presentato ricorso al T.a.r. per il Veneto, contestando il rifiuto dell’INPS di includere la maggiorazione di sei scatti stipendiali nel loro TFS. Questa richiesta si basava sull’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987, che prevede tali maggiorazioni per il personale delle forze di polizia, anche se cessato dal servizio su richiesta.

Il Primo Verdetto e l’Appello dell’INPS

Il T.a.r. Veneto aveva accolto il ricorso, sostenendo che, nonostante l’INPS avesse interpretato la norma come applicabile esclusivamente alla Polizia di Stato, questa dovrebbe estendersi anche agli ex membri della Guardia di Finanza. L’INPS aveva poi presentato appello, argomentando che la sentenza violava il quadro normativo di riferimento e proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, in relazione ai principi di sostenibilità del debito pubblico.

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Analisi della Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello dell’INPS, ha offerto un’analisi dettagliata e approfondita del quadro normativo, chiarificando alcuni punti chiave:

1. Applicabilità dell’Art. 6-bis: La sentenza ha chiarito che l’articolo 6-bis del d.l. n. 387/1987, originariamente pensato per la Polizia di Stato, è applicabile anche alla Guardia di Finanza. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma non limitasse il suo ambito esclusivamente alla Polizia di Stato, ma si estendesse a tutto il personale delle forze di polizia, inclusa la Guardia di Finanza. Il Consiglio di Stato ha sottolineato: “Nell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza», è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica «al personale dei ruoli della Polizia di Stato» (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.”

2. Rifiuto dell’Interpretazione Costituzionalmente Orientata: Il Consiglio di Stato ha respinto l’argomentazione dell’INPS che richiedeva una lettura della normativa allineata ai principi di sostenibilità del debito pubblico. Ha ritenuto che una tale interpretazione fosse in contrasto con il chiaro intendimento legislativo e con la lettera della legge.

3. Diritto alla Maggiorazione per Cessazione a Domanda: Uno degli aspetti cruciali della decisione è stata l’affermazione che il diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali si applica anche al personale cessato dal servizio su richiesta, e non solo in caso di cessazione per età o inabilità.

4. La Questione del Termine del 30 Giugno nel Contesto della Sentenza. Un aspetto fondamentale della sentenza riguarda la questione del rispetto del termine del 30 giugno, come citato nell’articolo 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. Secondo questa disposizione, la domanda di collocamento in quiescenza (pensionamento) deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate sia l’età richiesta che gli anni di servizio. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha fornito un’interpretazione illuminante su questo punto, con significative ripercussioni per i richiedenti. L’INPS sosteneva che il mancato rispetto di questo termine potesse essere interpretato come una condizione decadenziale, ossia che impedirebbe l’applicazione dell’istituto dei sei scatti nel calcolo del TFS per chi non rispettasse il termine. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto questa interpretazione, sottolineando che il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma piuttosto funzionale alla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo. Inoltre, la sentenza ha chiarito che il rispetto di tale termine non costituisce una condizione imprescindibile per il diritto alla maggiorazione. Infatti, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il collocamento a riposo può avere decorrenza a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda, suggerendo quindi che il termine del 30 giugno influisce principalmente sulla tempistica del collocamento a riposo, ma non sulla sua ammissibilità o sui diritti che ne conseguono.

Questa interpretazione rafforza la posizione dei ricorrenti e apre la strada a una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme pensionistiche, in particolare per quanto riguarda il calcolo dell’indennità di buonuscita. La decisione del Consiglio di Stato, quindi, non solo riconosce il diritto alla maggiorazione degli ex appartenenti alla Guardia di Finanza, ma chiarisce anche un punto normativo cruciale che potrebbe influenzare positivamente la situazione pensionistica di altri appartenenti alle forze di polizia e militari.

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