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Ufficiale dell’Arma escluso dall’avanzamento. “Curriculum dei promossi sopravvalutato”, il TAR ordina una nuova valutazione

Il ricorrente Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri impugna l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2018, nella parte in cui è stato collocato al 48° posto della graduatoria finale di merito con il punteggio di 28,10, ma non iscritto nel quadro di avanzamento in posizione utile.

Il ricorrente, adendo il TAR,  ha sintetizzato la sua carriera elencando gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze ricevute e gli incarichi ricoperti. Ritenendo che il proprio curriculum vitae presenti maggiori titoli e qualifiche rispetto a quelli dei colleghi assunti a riferimento, agisce in giudizio avverso l’esito del giudizio di l’avanzamento.

Il ricorrente censura l’attività valutativa della Commissione esaminatrice, ritenendo che quest’ultima sia incorsa in un macroscopico errore con riferimento al punteggio di merito attribuitogli, se raffrontato alle risultanze della documentazione caratteristica; in particolare, lamenta una minusvalutazione del proprio profilo professionale e una sopravvalutazione di quello dei militari iscritti nel quadro di avanzamento, poiché valutati con punteggio superiore ancorché non in possesso di qualità, titoli e precedenti di carriera migliori rispetto a quelli posseduti dall’odierno esponente.

LA DECISIONE DEL TAR

La documentazione caratteristica del ricorrente – sottolinea il TAR – seppur non connotata da iniziale apicalità, delinea una tendenza di carriera progressivamente crescente, con rendimento in costante evoluzione: invero, da un iniziale giudizio di “superiore alla media”, il ricorrente ottiene poi il giudizio di “eccellente” nel grado di Capitano, in qualità di Comandante della Compagnia Carabinieri di Iglesias; in seguito, quest’ultima valutazione è sempre corredata da espressioni elogiative: ad esempio, nel grado di Maggiore si riscontra eccellente con “vivissimo ed incondizionato compiacimento” e nel grado di Tenente Colonnello, si riscontra il giudizio di “eccellente con compiacimento” e poi di “vivo compiacimento”.

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Dalla stessa documentazione risulta che il ricorrente ha svolto svariati incarichi eminentemente di vertice, connotati da alta responsabilità ed elevata autonomia, in ambito internazionale e interforze, come l’incarico di “Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale Carabinieri – Ogaden” in Napoli, incarico ordinariamente attribuito ai Generali di Brigata in ragione dell’elevatissimo livello di competenza richiesto, in cui ha conseguito giudizi di assoluto pregio corredati da costanti espressioni di “vivissimo ed incondizionato compiacimento”; o ancora, i precedenti incarichi di Comandante Provinciale di Pisa e Comandante dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio”, in quest’ultimo incarico, peraltro, meritando un encomio semplice.

Il Collegio ravvisa elementi oggettivi e concreti utili per affermare che il ricorrente ben si presti ad essere configurato come un ufficiale esemplare, tenuto conto dei precedenti di carriera costantemente ottimi (comprovati non solo dai giudizi ma anche dalle massime aggettivazioni nelle voci interne), esenti, peraltro, da qualsiasi menda, nonché dell’ampia esperienza maturata anche nel grado e delle elevate doti culturali possedute.

Nonostante quanto sopra il Collegio sottolinea che “con riferimento alle qualità possedute, l’interessato ottiene un punteggio di merito inferiore a quello dei controinteressati, nonostante egli abbia dimostrato una tendenza di carriera “eccellente” rispetto a quella dei parigrado e non abbia mai subito, a differenza degli altri ufficiali, flessioni nella qualifica finale, la quale è quasi in assoluto “eccellente”; invero, i giudizi di minor rilievo posseduti dal ricorrente, come già osservato, sono da ricondursi unicamente all’inizio della propria carriera e, comunque, circoscritti al grado di tenente – giudizio “superiore alla media” -, mentre già nel grado di Capitano ottiene il giudizio “eccellente” e lo mantiene per tutto l’arco della propria carriera, corredato da espressioni di “vivissimo ed incondizionato compiacimento” come nel grado di Maggiore.”

Quanto al profilo culturale – sottolinea il TAR – il ricorrente si è laureato in Giurisprudenza, conseguendo poi una seconda laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e Scienze Internazionali e Diplomatiche e i Master in Scienze Strategiche e in Studi Internazionali Strategico Militari; inoltre, diversamente degli odierni controinteressati, può vantare una conoscenza eccellente della lingua inglese pari al 3° grado, nonché la frequenza di numerosissimi corsi, tra cui il 5° Corso Superiore di S.M. Interforze e il 4° Corso per Consigliere Giuridico nelle F.A., oltretutto diventando successivamente tutor dell’Istituto Interforze.

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Nello stesso solco, il ricorrente vanta un iter formativo e di carriera (Accademia, Corso d’Istituto, Corso di Applicazione, precedenti avanzamenti) di obiettiva preminenza nel raffronto con gli scrutinandi, sia per posizionamento assoluto in graduatoria, sia rispetto al numero dei candidati e, quindi, complessivamente più brillante rispetto a quello dei colleghi.

Non v’è dubbio, quindi, che a favore del ricorrente militino elementi di rilievo – sottolinea il TAR – che impongono in parte qua una rivalutazione del giudizio reso; così come per le doti intellettuali e di cultura, per le quali del pari non si riescono ad individuare le ragioni della ritenuta inferiorità rispetto ai controinteressati, stante il fatto che l’odierno deducente ha conseguito risultati migliori nei corsi formativi e, ancora, che non è dato riscontrare agli atti l’esistenza suffragata di un minor livello di capacità intellettuali complessive.

In definitiva – secondo i giudici amministrativi – la valutazione del ricorrente all’odierno esame, non solo “non corrisponde alle risultanze della documentazione caratteristica (eccesso di potere in senso assoluto), ma [è anche affetta] da palese incongruenza e disparità nell’applicazione dei parametri valutativi (eccesso di potere in senso relativo) ed è sintomaticamente tale da rilevare uno sviamento di potere del giudizio rispetto alla finalità di individuare i migliori profili professionali” non rinvenendosi le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito una posizione di preminenza ai controinteressati nell’effettuare l’operazione di bilanciamento.

Pertanto, con riferimento alla necessaria corrispondenza tra i giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento e gli elementi desumibili dai libretti personali degli Ufficiali soggetti alla procedura valutativa per controllare che non siano frutto di errore, favoritismo o di arbitrio o comunque di un’applicazione distorsiva del metro di valutazione, il TAR accogliendo il ricorso ha disposto che “il Ministero della Difesa proceda ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione tenendo conto del contenuto della sentenza.”

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