Tutela Legale Forze di Polizia, a che punto siamo?
Lo scorso 2 novembre il Sindacato Autonomo di Polizia ha portato all’attenzione del Capo della Polizia la necessità di valorizzare e pubblicizzare adeguatamente gli strumenti di tutela legale previsti per il personale della Polizia di Stato, in sintonia con la previsione dell’art. 1, comma 1000, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”.
In particolare, nella nostra nota, si fa riferimento espressamente ai servizi assicurativi sussidiari per la copertura della tutela legale affidati, a conclusione della gara europea pubblicata dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, alla compagnia assicurativa “Roland”, con durata triennale e scadenza prevista per il 14 marzo 2025.
Detta copertura assicurativa […] tiene indenni gli Assicurati degli oneri che gli stessi devono sostenere per la propria difesa, patrocinio, assistenza legale comprese spese e onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e/o allo status di appartenente alla Polizia di Stato.
Nonostante ciò, il SAP ha registrato la mancata attivazione della polizza assicurativa da parte degli operatori della Polizia di Stato, ad avviso del SAP per una scarsa pubblicizzazione e una inadeguata divulgazione. Per tali ragioni il SAP ha chiesto un intervento del Capo della Polizia che sia in grado di superare i limiti, rappresentati, provvedendo a una maggiore divulgazione, pubblicizzazione e chiarificazione delle garanzie offerte dalla tutela legale nonché invitandolo a sfruttare l’opportunità fornita dall’art.1 comma 1000 della citata Legge n.234/2021 che autorizza la spesa di 10.220.800 euro da destinare alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale di “eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio”, stanziando le risorse previste per potenziare la copertura assicurativa, assicurando così la tutela legale anche nelle ipotesi di colpa grave.
Quando è attivabile la tutela legale
Sono 3 i momenti che innescano il funzionamento della polizza di tutela:
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La garanzia opera in tutti i casi non coperti dall’Ente di appartenenza e in via sussidiaria a quanto previsto ai sensi dell’art. 32 della citata l .n.152/1975 e dell’art. 18 della citata l. n 135/1997;
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La società anticipa, in attesa della definizione del giudizio, le spese legali e/o peritali che gli assicurati devono sostenere, fermo quanto previsto nelle “esclusioni”: sono espressamente comprese nella garanzia anche le spese relative a procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa, a condizione che il procedimento giudiziario, tra l’altro, si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della “notitia criminis” o per remissione di querela;
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Nei casi di spese non ritenute congrue dall’Avvocatura dello Stato la garanzia deve intendersi operativa in eccesso a quanto effettivamente liquidato all’Assicurato da parte dell’Ente di appartenenza.
Occorre precisare, inoltre, che le spese relative alla difesa in atti e/o fatti in cui venga accertata la responsabilità dell’assicurato per fatto e/o atto commesso con dolo o colpa grave, definita con sentenza passata in giudicato, non sono coperte dalla polizza, con la conseguenza che l’assicurato dovrà rifondere alla società quanto da questa eventualmente anticipato.