Avvocato Militare

AI MILITARI SPETTA IL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO PER L’INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

(di Antonio De Muro) – I trattamenti economici aggiuntivi, destinati al pubblico impiego, per l’infermità dipendente da causa di servizio (ex artt. 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 ed ex artt. 117 e 120 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni ed integrazioni), sono stati soppressi dal 01.01.2009.

Tuttavia l’ art. 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché modificato dall’art. 2159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dall’art. 1 comma 469 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – al comma 1-bis dispone: “al personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare nonche’ al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l’articolo 1801 del codice dell’ordinamento militare”.

Per completare il quadro si riporta che gli artt. 1801 e 1813 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dispongono per tutto il personale de quoche, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita’ dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.

La norma non sembra astrusa, tuttavia, nella sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez II, n. 01822/2016 del 11.05.2016 e pubblicata il 28.11.2016, il Ministero della Difesa riteneva “di non concedere gli scatti di anzianità al quei militari che, pur avendo contratto in servizio e a causa di servizio una patologia o infermità, si siano visti accertare la dipendenza da causa di servizio in epoca successiva al collocamento in congedo, magari per un ritardo imputabile all’Amministrazione”.

Finalmente una buona novella!

Con l’auspicio che queste interpretazioni evasive cessino del tutto si pubblica la sentenza integralmente.

N. 01822/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02178/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA

su ricorso numero di registro generale 2178 del 2013, proposto da:
L. C., rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Lorenzo C.F. LRNDNL66A19E506V, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 47°Reggimento Fanteria,4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, Via F.Rubichi 23, è domiciliato;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa, Centro Amministrativo Esercito Italiano, prot. n. M_DE23770/15336/5.7.5 datato 31.7.2013 avente ad oggetto “benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 e di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali, in particolare
della nota della Scuola di Cavalleria di Lecce prot. n. M_D E228 14 0006261 del 19.3.2013,
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico, ivi compresa l’indennità di buonuscita, in applicazione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dall’art. 1801 del D. Lgs. n 66/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il Cons. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con istanza del 7 marzo 2013, il Primo Maresciallo “Lgt” (Aus.) C. L. ha chiesto la corresponsione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n.3458, previsti per i militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 359.
Con nota del 19 marzo 2013, la Scuola di Cavalleria di Lecce – Servizio Amministrativo – ha comunicato al predetto sottufficiale che “questo Ufficio è impossibilitato a corrispondere quanto richiesto, in quanto l’attribuzione del beneficio economico ex art. 117 R.D. 3458/1928 (ora art. 1801 del D.lgs. 66/2010) è subordinata, a decorrere dal 22.01.2002, alla data dell’emissione del decreto ministeriale con il quale la competente Direzione Generale per il Personale Militare formalizza la dipendenza da causa di servizio dell’infermità già accertata, da parte della C.M.O. competente per territorio; nello specifico il decreto è successivo al collocamento in quiescenza; inoltre la circolare di PERSOMIL nr. DGPM/IV/11^/CD 139758 sancisce che il riconoscimento della malattia invalidante deve avvenire in costanza di servizio”.
L’Ufficio Trattamento Economico del Centro Amministrativo Esercito Italiano, in relazione alla problematica in argomento, ha espresso parere di concordanza con la determinazione adottata dalla Scuola di Cavalleria nei riguardi del Sottufficiale.
Il militare si è così rivolto al Tar per conseguire l’annullamento della decisione a lui sfavorevole alla luce delle seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 R.D. n.3458/1928, in combinato disposto con la legge 539/1950;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1801 del D.lgs. 66/2010;
Eccesso di potere per illogicità manifesta.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettare il ricorso.
La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’11 maggio 2016

DIRITTO

Il Sottufficiale dell’Esercito C. L. lamenta il fatto che l’Amministrazione di appartenenza gli abbia negato l’accesso ai benefici stipendiali previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928, ed estesi a soggetti nei cui riguardi è stata accertata una causa di invalidità per servizio sulla base di una errata motivazione.
Si sarebbe tenuto conto erroneamente del fatto che “il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data di collocamento in congedo del M.llo C.”.
A sostegno del ricorso, il militare fa leva su una giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito il principio in forza del quale i predetti benefici non possono essere legittimamente negati sulla scorta del tempo impiegato per istruire e decidere la domanda di riconoscimento della causa di servizio (sez IV, sent.1881/2011).
E, d’altra parte, sarebbe stata richiamata in termini inappropriati una circolare del Ministero della Difesa che contiene principi del tutto difformi da quelli previsti dalla legge.
Il ricorso è fondato.
Dall’insieme delle disposizioni normative richiamate dalla difesa del ricorrente – artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928 e legge 15 luglio 1950, n. 539 – si desume che il beneficio stipendiale della abbreviazione di due anni o di un anno agli effetti dell’anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, inizialmente riconosciuto ai soli mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti, è stato esteso ai mutilati e agli invalidi per servizio e loro congiunti.
L’art. 3 della legge 15 luglio 1950, n.539 stabilisce che ”agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n.137”.
Risulta, pertanto, che la possibilità di usufruire dei benefici stipendiali di cui si controverte è subordinata al riconoscimento legale di una infermità contratta in servizio o per causa di servizio, chiaro essendo che deve trattarsi appunto di quadro patologico maturato durante il servizio ma indipendentemente dalla data in cui l’Amministrazione conclude il relativo procedimento amministrativo.
Il quadro non muta se si osserva che l’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 ha previsto che “Al personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale non riassorbibile e non rivalutabile, pari al a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”.
La norma in commento potrebbe far pensare che, ai fini del beneficio, sia indispensabile che il decreto con il quale è stata accertata la sussistenza di una invalidità per causa di servizio debba essere emanato in costanza di rapporto di impiego.
Ma la preferibile lettura ed interpretazione del quadro normativo sopra delineato depongono per la irrilevanza del tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo con il quale il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o malattia contratte durante la prestazione del servizio medesimo.
Questa interpretazione appare più coerente con esigenze di giustizia sostanziale e, in particolare, con la necessità di evitare che il soggetto interessato possa risentire un pregiudizio correlato al fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data del suo collocamento in congedo.
Se il legislatore che ha esteso il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio si è premurato di stabilire, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l’infermità fosse stata contratta in servizio non c’è alcuna plausibile ragione per esigere che anche il decreto terminativo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo.
Se così si opinasse, si perverrebbe ad un risultato ingiusto quale quello di non concedere gli scatti di anzianità a quei militari che, pur avendo contratto in servizio e a causa di servizio una patologia o infermità, si siano visti accertare la dipendenza da causa di servizio in epoca successiva al collocamento in congedo, magari per un ritardo imputabile all’Amministrazione.
E’, dunque, erroneo il provvedimento con il quale l’Amministrazione militare nega il beneficio stipendiale di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928 sull’assunto che il decreto ministeriale di riconoscimento della causa di servizio è stato emesso in epoca successiva al collocamento in congedo del militare.
In questo senso, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali che liquida nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto