Polizia

SIGLATO ACCORDO TRA POLIZIA STRADALE ED AUTOSTRADE. LE INDENNITA’ DI BASE ED AGGIUNTIVE ED I MECCANISMI PREMIANTI

E’ stato firmato il nuovo accordo tra l’Associazione italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito ai servizi di Polizia Stradale sulle autostrade del nostro Paese.

In particolare:

1. Indennità autostradale di base

Al personale in organico presso îl Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell’ambito della rete autostradale in concessione alla singola Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell’ambito della rete stessa, spetta l’indennità “di base” di cui all’articolo 39 della Legge 16.1.2003, n. 3, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, nr.. 119. L’ammontare dell’indennità “di base” viene fissato in E 5,16 (Euro cinque/16) pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale. Al sopra indicato importo di E 5,16 (Euro cinque/16) si devono aggiungere E 0,387 (trecentottantasette millesimi di Euro) ex art.3 della legge 27.12.1953, n. 963, di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora i soli servizi di pattuglia e polizia giudiziaria o i compiti di sala operativa e di “operatore di giornata” siano effettivamente prestati in ambito autostradale in turni della durata di 3 (tre) ore — in luogo delle 6 (sei) ordinarie — (es. con prestazioni in regime di straordinario emergente o programmato), al personale della Polizia Stradale impiegato in tali servizi o compiti è riconosciuta un’indennità “di base” ridotta pari a E 2,58 (Euro due/58), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali. Nessuna indennità è riconosciuta al personale della Polizia Stradale per l’effettuazione di turni di servizio di durata ridotta, ancorché in ambito autostradale, per compiti o funzioni diverse da quelle sopra specificate o comunque per turni di servizio di durata inferiore alle tre ore.

Al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell’ambito della rete autostradale in concessione alla Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell’ambito della rete stessa, che svolga servizio dì pattuglia, di sala operativa e all’operatore di giornata, nelle giornate cc.dd. “superfestive” (10 gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, P maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano) viene corrisposta una ulteriore indennità fissata nel 50% (cinquanta per cento) dell’indennità “di base”, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, da sommarsi all’indennità “di base”.

2.Indennità autostradale “aggiuntiva”

Al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell’ambito della rete autostradale in concessione alla singola Società concessionaria, nonché a quello comunque impiegato nell’ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia e di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di “operatore di giornata”, viene corrisposta una indennità “aggiuntiva” fissata, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, in:

– E 1,50 (Euro uno/50) per il turno serale (18.00/24.00 oppure 19.00/01.00);

– E 2,50 (Euro due/50) per il turno notturno (00.00/06.00 oppure 01.00/07.00).

La corresponsione della Indennità “aggiuntiva” avrà luogo esclusivamente in caso di pieno rispetto da parte della Polizia Stradale degli impegni di copertura dei servizi ordinari di polizia ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione assunti con i singoli accordi convenzionali e determinati come segue:

  • il numero delle pattuglie di Polizia Stradale complessivamente impegnate nei servizi ordinari sulla rete autostradale della Società concessionaria dovrà poter consentire una loro distribuzione per tratta e fascia oraria coerente con quanto stabilito negli articoli 27 e 28 dello schema di Disciplinare vigente;
  • tale distribuzione, fermo restando il numero di pattuglie complessivamente previsto, sarà localmente ridefmita, in presenza di eventuali peculiari esigenze, dalle competenti Commissioni Paritetiche Territoriali, già istituite in forza dei vigenti accordi convenzionali;
  • in particolare in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali saranno trimestralmente valutate e determinate:
    • la distribuzione del numero di pattuglie giornalmente previste per compili ordinari di vigilanza e primo intervento su ciascuna per ciascun quadrante di servizio, con modifica dell’assetto di base di cui agli artt. 27 e 28 dello schema di Disciplinare vigente ove ritenuto necessario; il modello di presidio così rivisto sarà soggetto a periodiche verifiche;
    • le necessità di presidio aggiuntivo di pattuglie per compiti ordinari di vigilanza e primo intervento in giornate o periodi di massima intensità della circolazione o interessati da eventi meteo di particolare impatto (es. neve, nebbia) o da altri eventi/manifestazioni di rilevante interesse per la collettività;
    • le necessità di presidio con pattuglie dedicate per i servizi integrativi di cui agli artt. 32, 33 e 34 dello schema di Disciplinare vigente, con la precisazione che le attività di tale genere svolte normalmente dalle pattuglie nello svolgimento delle proprie funzioni ordinarie di vigilanza e primo intervento non possono considerarsi scoperture, neanche parziali, ai fini della verifica dei presupposti per la corresponsione dell’Indennità aggiuntiva” di cui al presente capitolo;
    • i consuntivi, quantitativi (copertura effettiva rispetto al previsto) e qualitativi (risultati raggiunti) dei suddetti servizi.
  • nella determinazione dei livelli di copertura dei servizi ordinari di polizia si terrà conto delle eventuali modifiche organizzative introdotte dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, riferendosi, in assenza di queste o di accordo tra Società concessionaria e Polizia Stradale sulla loro introduzione, all’assetto di base di cui ai predetti arti. 27 e 28 del Disciplinare.

La verifica della effettiva copertura dei servizi ordinari di polizia da parte della Polizia Stradale ai fini del riconoscimento dell’indennità “aggiuntiva” avverrà con le modalità di seguito descritte:

  • l’entrata in autostrada e l’uscita dall’autostrada delle pattuglie è comunicata dal competente Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale alla Sala Radio della Società concessionaria; tale comunicazione avverrà a regime in tempo reale con disaggregazione per singola tratta e quadrante operativo e con modalità ed automatismi mi che le parti definiranno congiuntamente;
  • sulla base di tali informazioni, al temine di ciascuno dei 4 trimestri dell’anno e per l’intera competenza autostradale della Società concessionaria, è calcolato un “indice di copertura”, che esprime, in valore percentuale, il rapporto tra il numero complessivo di pattuglie di Polizia Stradale effettivamente registrate per tratta e per quadrante e il numero complessivo di pattuglie per tratta e per quadrante programmate o ratificate dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, o, in difetto, previste dagli artt. 27 e 28 del vigente schema di Disciplinare;
  • le pattuglie che eccedono la distribuzione per tratta e per quadrante prevista convenzionalmente con riferimento agli arti. 27 e 28 del vigente schema di Disciplinare, se non espressamente previste o ratificate dalle Commissioni Paritetiche Territoriali, non concorrono alla determinazione dell'”indice di copertura”;

3. Altri meccanismi premianti

È facoltà della Società concessionaria riconoscere una specifica “premialità” al personale in organico presso il Centro Operativo Autostradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti o comunque operanti nell’ambito della propria rete autostradale il cui impegno abbia concretamente concorso a determinare rilevanti risultati nella gestione di emergenze di particolare complessità o nei servizi integrativi pianificati in sede di Commissione Paritetica Territoriale.
La corresponsione della ‘premialità” potrà aver luogo esclusivamente in caso di raggiungimento su base annuale degli “indici di copertura” dei servizi ordinari di polizia convenzionalmente definiti. Sulla base delle segnalazioni e proposte delle Commissioni Paritetiche Territoriali pervenute entro il mese di settembre di ciascun anno, la Società concessionaria potrà determinare l’importo delle “Premialità”, il cui pagamento avverrà nel corso dell’anno successivo attraverso un moltiplicativo dell’indennità maturanda dalle risorse interessate. La Società concessionaria si impegna ad estendere la possibilità di partecipazione alle iniziative sociali a favore dei propri dipendenti al personale della Polizia Stradale in organico al Centro Operativo Autostradale e ai Reparti istituiti nell’ambito della rete autostradale in concessione alla Società, nonché a quello comunque impegnato nei servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell’ambito della rete stessa.

4. Ottimizzazione dei servizi di Polizia Stradale

La Polizia Stradale si conferma nelle funzioni di organo deputato in via esclusiva alla vigilanza e al primo intervento in autostrada ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione nonché alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi lungo le arterie autostradali sul territorio nazionale e rinnova, anche a tal fine, l’impegno ad assumere gli obblighi di cui al Titolo II dei vigenti accordi convenzionali. Una più definita articolazione di tali obblighi riguarderà: a. la costante condivisione con la Società concessionaria delle notizie, informazioni e dei relativi aggiornamenti ai fini della migliore e più efficace prevenzione e gestione degli eventi di viabilità e meteorologici e di una adeguata, chiara e tempestiva informazione all’utenza. Tale forma di fattiva collaborazione nell’esclusivo interesse della collettività e dei viaggiatori dovrà realizzarsi pienamente tra le sedi operative della Polizia Stradale e della Società concessionaria e, ove ricorrano i presupposti per un coordinamento di ordine superiore, direttamente tra il Servizio di Polizia Stradale e i vertici della Società; b. l’adozione di specifici piani con l’obiettivo di adeguare, secondo le indicazioni della Commissione Paritetica. Territoriale, l’attività di polizia stradale lungo la rete autostradale alle mutate esigenze di mobilità correlate al più ampio contesto, anche norrnativo, europeo; c. la ricerca, la promozione e lo sviluppo di ogni utile iniziativa volta a mettere in atto azioni mirate a prevenire, limitare e contrastare il fenomeno delle violarlo dell’obbligo del pagamento del pedaggio autostradale;

Per assicurare una più efficiente ed omogenea gestione e manutenzione delle autovetture di servizio della Polizia Stradale fornite dalla Società concessionaria, anche in relazione alla evoluzione delle caratteristiche di durabilità e sicurezza dei più moderni veicoli rispondenti alle specifiche convenzionali, la loro sostituzione con altri veicoli nuovi di fabbrica può essere fissata, d’intesa con i singoli concessionari, in ragione di una percorrenza massima di 300.000 (trecentomila) chilometri e in ogni caso non oltre i cinque anni di uso e comtniq dovrà avvenire entro i sessanta giorni dalla dichiarazione di fuori uso.

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