Avvocato Militare

Segnala irregolarità, sottufficiale dei carabinieri vittima di ritorsione: l’ANAC interviene e sanziona due ufficiali dell’Arma

(di Avv. Umberto Lanzo) – L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dichiarato, in una recente delibera, la natura ritorsiva dei comportamenti tenuti da due ufficiali dei Carabinieri nei confronti di un sottufficiale che aveva presentato una segnalazione di presunte irregolarità. L’ANAC ha irrogato a ciascuno dei due militari una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, accertando la violazione dell’art.54-bis del D.Lgs. 165/2001 in materia di tutela dei whistleblower.

I fatti risalgono al novembre 2022, quando il sottufficiale aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Brescia denunciando una serie di episodi potenzialmente illeciti verificatisi presso la caserma ove prestava servizio. Nella segnalazione venivano descritti fatti e condotte omissive che coinvolgevano anche altri militari in servizio, che secondo il segnalante potevano configurare irregolarità nello svolgimento dell’attività amministrativa.

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La segnalazione del sottufficiale e l’avvio delle iniziative sanzionatorie

Successivamente, con due relazioni di servizio trasmesse nel novembre 2022, il sottufficiale aveva integrato la prima segnalazione inviando ulteriori elementi ad ANAC e alle autorità giudiziarie. Tali azioni, poste in essere dal militare nella sua veste di whistleblower, determinavano l’avvio di iniziative sanzionatorie nei suoi confronti.

Nel gennaio 2023, infatti, l’ufficiale responsabile della caserma oggetto della denuncia aveva avviato nei confronti del segnalante un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di cinque giorni di consegna, sulla base della contestazione di non aver informato i superiori delle comunicazioni inviate e di aver espresso giudizi negativi verso di essi.

Inoltre, sempre a gennaio era stato disposto dal Comando provinciale il trasferimento del sottufficiale ad altra sede, sulla base delle “insanabili incomprensioni”  e per avere “minato la serenità del reparto” e per avere rappresentato, in alcuni suoi precedenti scritti, vari episodi “attinenti al servizio”, aventi potenziale rilevanza penale e/o disciplinare.

Il militare si era però espressamente qualificato come whistleblower, invocando le tutele previste dalla normativa. Ciononostante, i provvedimenti punitivi erano stati ugualmente adottati.

La sanzione disciplinare era stata poi annullata dal superiore gerarchico in sede di ricorso, ma ciò non escludeva la natura complessivamente persecutoria dei comportamenti tenuti nei suoi confronti dopo la denuncia.

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L’istruttoria dell’ANAC e gli estremi della ritorsione

Di qui, l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’ANAC. L’Autorità, dopo un’attenta istruttoria, ha accertato la sussistenza di tutti gli estremi per parlare di misure ritorsive, ravvisando nelle azioni poste in essere dai due ufficiali la chiara volontà di punire il sottufficiale per aver presentato l’esposto.

Nella delibera si rileva infatti come il procedimento disciplinare fosse stato avviato senza alcun valido motivo, nonostante l’espressa qualifica di whistleblower assunta dal militare. Anche il trasferimento coatto ad altra sede risultava finalizzato a limitarne l’operatività in rappresaglia per le rivelazioni fatte.

L’ANAC ha inoltre evidenziato come il provvedimento sanzionatorio sia stato annullato nel merito dal superiore gerarchico solo in un secondo momento, dopo l’intervento dell’Autorità.

Per tali motivi, l’esercizio dei poteri punitivi nei confronti del sottufficiale è stato definito pretestuoso e strumentale, integrante una chiara volontà ritorsiva vietata dall’art.54-bis.

La norma in questione, infatti, prevede che i segnalanti non debbano subire alcun tipo di conseguenza sfavorevole sul luogo di lavoro a causa della segnalazione, tra cui sanzioni disciplinari o demansionamenti, a meno che non siano accertate con Sentenza passata in giudicato responsabilità penali o civili gravi del dipendente.

Nel caso trattato dall’ANAC, invece, il provvedimento disciplinare sarebbe dovuto rimanere ineseguito fino a sentenze definitive sfavorevoli al militare, che però non si sono mai verificate.

Pertanto, l’Autorità ha ritenuto sussistenti gli estremi per la violazione dell’art.54-bis da parte dei due ufficiali, disponendo nei loro confronti la sanzione pecuniaria minima di 5.000 euro ciascuno, come previsto dal regolamento ANAC.

La decisione è significativa nel ribadire l’illegittimità di azioni di ritorsione contro coloro che segnalano presunte irregolarità, tutelando in questo modo la loro fondamentale funzione di garanzia della legalità e trasparenza nella pubblica amministrazione.

Qualsiasi forma di persecuzione dei whistleblower costituisce un grave precedente disincentivante future segnalazioni, oltre che una violazione delle normative. L’ANAC, con questa delibera, ha inteso stigmatizzare con fermezza tali condotte, sanzionando severamente chi le ponga in essere. Un monito a tutelare la libertà e l’anonimato di chi intenda collaborare nella lotta alla corruzione denunciando illeciti.

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