Avvocato Militare

Risponde alle domande del pm in modo lacunoso e non esaustivo, Maresciallo punito con due giorni di consegna

Un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare di corpo con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna di giorni due, nonché avverso il successivo provvedimento del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno con il quale il ricorso gerarchico presentato è stato respinto.

Il maresciallo ha evidenziato che la contestazione disciplinare concerne un episodio avvenuto nel 2017, in occasione di un’udienza dibattimentale nella quale egli era ascoltato quale teste in relazione al verbale a sua firma redatto nel corso delle indagini di polizia giudiziaria; secondo la contestazione disciplinare, nel corso di tale udienza, svolta innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, il sottufficiale avrebbe fornito una testimonianza lacunosa e non esaustiva rispetto alle domande poste dal P.M. circa il contenuto dell’informativa a sua firma. In particolare, la sanzione disciplinare della consegna di giorni due è stata inflitta poichè: «―Mar. Magg. Comandante di Stazione distaccata, in sede di udienza dibattimentale tenutasi presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), forniva una testimonianza lacunosa e non esaustiva rispetto alle domande poste dal P.M. in relazione al contenuto dell’informativa a Sua firma, non riuscendo a fornire un quadro chiaro dei fatti nonostante fosse stato più volte autorizzato e sollecitato dal P.M. alla consultazione dell’atto, creando biasimo da parte dall’A.G. che inoltrava missiva nel senso ». 

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tar ha accolto il ricorso.

La sanzione disciplinare è stata emessa in quanto il maresciallo avrebbe leso il prestigio dell’Arma, fornendo una deposizione testimoniale asseritamente lacunosa e non esaustiva su fatti riportati in un verbale di indagine di Polizia giudiziaria a propria firma.

Tuttavia dal verbale dell’udienza del 14.12.2017 emerge che la deposizione di maresciallo non può definirsi lacunosa e non esaustiva. Infatti il sottufficiale ha, nella sostanza, confermato i fatti riportati nel documento a sua firma. La circostanza che su alcune domande, specie quelle più dettagliate e analitiche, il teste non abbia ricordato perfettamente la vicenda storica non può essere qualificato come condotta negligente. Il teste infatti è tenuto a dichiarare quanto ricorda, eventualmente anche venendo autorizzato a leggere documenti a propria firma, ed eventuali e circoscritte lacune nel ricordo sono fisiologiche della prova testimoniale, specie se riferite a fatti specifici e dettagliati, più difficili da ricordare.

Sotto tale profilo, peraltro, non è secondario che la vicenda storica oggetto della deposizione risaliva ad alcuni anni addietro, e si riferisce ad accertamenti compiuti personalmente da altro militare e non dal maresciallo punito.

In secondo luogo, sottolinea il Tar, pur se si volesse sostenere l’argomento dell’amministrazione resistente secondo cui il maresciallo avrebbe dovuto giungere preparato all’udienza dibattimentale, allo stesso modo il ricorso sarebbe fondato. Infatti il maresciallo era stato regolarmente chiamato a testimoniare per l’udienza del 23.3.2017, ma la sua deposizione non venne raccolta a causa dell’astensione proclamata dagli Avvocati, per cui il Tribunale rinviò il processo alla successiva udienza del 14.12.2017, precisando che «non dovrà, allo stato, ritornare per la prossima udienza». Quindi nell’udienza del 14.12.2017 il maresciallo non avrebbe dovuto essere ascoltato come teste, e infatti non venne citato e convocato; tuttavia, essendo egli presente in Tribunale nella data del 14.12.2017 per altri incombenti, venne ugualmente ascoltato come teste, sia pur senza il preavviso della convocazione. È chiaro quindi che il maresciallo ha accettato di deporre nell’udienza del 14.12.2017 per spirito di collaborazione con il Tribunale, pur se non avrebbe dovuto essere ascoltato e pur non avendo ricevuto alcuna preventiva convocazione.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso e condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 1.000,00.

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