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IN PUGLIA LA CORTE DEI CONTI BACCHETTA L’INPS E L’ARMA: SENTENZA FAVOREVOLE PER I PENSIONATI MILITARI 81/83

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia ha accolto la richiesta del ricorrente, già appartenente all’Arma dei carabinieri, di ricalcolo della pensione con i relativi arretrati secondo quanto stabilito dall’art. 54 del DPR 1092/1973 e riportato in anteprima da Infodifesa.it ormai circa 2 anni fa. Purtroppo nonostante i provvedimenti pensionistici non siano aderenti a quanto disposto dalla normativa vigente, alcune sezioni giurisdizionali delle Corte dei Conti rigettano i ricorsi, determinando il paradosso che in regioni differenti, a parità di requisiti dei ricorrenti, vigono pensioni differenti. Ecco uno stralcio della sentenza 446/2018 del giudice Pasquale Daddabbo.

“Il ricorrente – già appuntato scelto dei carabinieri cessato dal servizio a partire dal 12.12.2009, con anzianità di servizio utile al 31.12.1995 inferiore a 18 anni – si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l’amministrazione, con riferimento alle quote A e B, da calcolare con il sistema retributivo, non abbia applicato l’aliquota di rendimento del 44% pervista dall’art. 54, co. 1 del DPR 1092/1973.

Preliminarmente occorre ricordare che la legge n° 335/1995 (art. 1 comma 13), ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento). Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995). Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni (10 o più cfr. art. 13 L. 503/1992) in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensione A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo. Ciò premesso è solo il caso di ricordare che l’art. 54 del DPR 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo“.

In ordine all’applicazione del primo comma dell’art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni si contrappongono due diversi orientamenti. Secondo la difesa dell’INPS tale norma e quindi l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. Secondo una parte della giurisprudenza tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tiene conto del fatto che la norma è da considerarsi speciale ed attributiva di un trattamento di favore e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo; inoltre si sostiene che la disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, aveva una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent’anni di servizio. Tale orientamento non appare condivisibile sia perché non risulta che la forma rivesta carattere di specialità in quanto fin dall’origine definiva i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari e sia perché la stessa Prescindeva dalle cause di cessazione dal servizio essendo applicabile indistintamente a tutti coloro che avessero maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del DPR 1092/1973.

E’ da ritenersi, quindi, maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico l’applicazione dell’art. 54 citato nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.

In particolare, poi, deve evidenziarsi che nel caso del ricorrente il Comando Generale dei Carabinieri per la determinazione dell’aliquota di rendimento ha applicato il primo comma dell’art. 54 citato effettuando un’operazione non prevista da alcuna disposizione: esso, infatti, per determinare l’aliquota di rendimento spettante al ricorrente ha diviso per 20 l’aliquota complessiva del 44% ed ha ottenuto una frazione annua del 2,2% sulla cui base ha poi costruito le distinte aliquote di rendimento per la quota A e per la quota B. Orbene escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece tale stessa aliquota per ricavarne quella frazionale annua sulla cui base determinare quelle da applicare nel caso specifico costituisce una contraddittoria e non corretta applicazione dell’art. 54 del DPR 092/1973.

Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando corretta applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 secondo i criteri sopra esposti. Il ricorrente ha inoltre diritto a conseguire gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla suddetta riliquidazione e quelli percepiti. Su tali arretrati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 33786 proposto dal sig. Grandolfo Saverio e per l’effetto dichiara il diritto alla riliquidazione della pensione con la corretta applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art.

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