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PENSIONI MILITARI 81/83: INPS PERDE ANCORA IN PUGLIA CON CONDANNA ALLE SPESE

Un’altra sentenza che vede protagonista l’INPS e ancora una volta pone sul tavolo la questione dei “militari arruolati 81/83”che Infodifesa.it ha seguito sin dall’inizio. Ancora una volta, una Corte dei Conti (la sede giurisdizione della Puglia)  in favore dei militari. In Puglia è la seconda sentenza che riportiamo (clicca qui per leggere l’altra sentenza). Sono innumerevoli ormai le sentenze favorevoli e, paradossalmente, anche il governo, in una recente interrogazione parlamentare, ha deciso di attendere l’esito di una sentenza di appello per prendere provvedimenti e sanare eventuali sperequazioni. Analizziamo la sentenza favorevole della Puglia emessa il 6 novembre.

Il ricorrente – già sottufficiale della Marina Militare cessato dal servizio a partire dal 26.7.2016, con anzianità di servizio utile al 31.12.1995 inferiore a 18 anni – si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l’amministrazione, con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo (A e B), non abbia applicato l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, co. 1, del DPR 1092/1973.

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Puglia ha ricordato che l’art. 54 del DPR 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”. In ordine all’applicazione del primo comma dell’art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 e che a tale data avevano un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni si contrappongono due diversi orientamenti. Secondo la difesa dell’INPS tale norma e quindi l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo. Secondo una parte della giurisprudenza tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tiene conto del fatto che la norma è da considerarsi speciale ed attributiva di un trattamento di favore e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo. Il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio. D’altra parte non può escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto dell’assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente, fino al 31.12.1995.

La Corte ha dunque accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente liquidate nell’importo di €. 1.000 da distrarsi a favore del difensore.

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