Avvocato Militare

Offendere i carabinieri non è reato se non ci sono altre persone presenti

Commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale chi pronuncia in modo volgare con toni offensivi valutazioni dirette alla persona dei pubblici ufficiali e non all’operato degli stessi in luogo esposto al pubblico e alla presenza di terze persone. Ed è proprio la molteplicità dei presenti, non pubblici ufficiali, ad essere evidenziata in una recente sentenza della Corte di Cassazione.

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Deve premettersi – si legge nella sentenza della Corte di Cassazione – che la fattispecie di cui all’art. 341-bis cod. pen. richiede che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, in modo che le offese possano essere udite da queste ultime, giacché tale aspetto di per sé costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto dell’ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, ulteriori rispetto a quelle ordinarie.

 

Ben si comprende in tale quadro che le persone presenti, almeno due, devono essere diverse da quelle destinatarie della condotta oltraggiosa, non sussistendo altrimenti quelle condizioni esterne all’operato del pubblico ufficiale che valgono a delineare la specifica offensività del fatto.

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Orbene, alla luce di tali premesse – secondo la Corte di Cassazione – deve ritenersi erronea la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto integrato il fatto, in quanto il ricorrente avrebbe rivolto espressioni offensive ai singoli operanti, alla presenza degli altri: in realtà la Corte non si è avveduta che la condotta era stata tenuta in unità di contesto, nella fase in cui gli operanti stavano tutti svolgendo i medesimi compiti di ufficio, ed era consistita nella formulazione di offese generiche, con riguardo alle quali non veniva messa in rilievo la specificità della posizione di uno dei militari, ma emergeva la riferibilità della condotta all’indistinto operare dei vari carabinieri, tutti in varia guisa raggiunti da epiteti offensivi.

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In tale situazione non avrebbe potuto concretamente apprezzarsi quello specifico disvalore su cui riposa la punibilità della condotta alla luce della formulazione dell’art. 341-bis, cod. pen. che non si limita a tutelare genericamente l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, ma mira in ultima analisi ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, come detto, in relazione alle sfavorevoli condizioni esterne all’operato del pubblico ufficiale. Detto altrimenti – sottolinea la Corte di Cassazione – nel caso in esame non è stata rappresentata la concreta sussistenza di quella condizione esterna, che sola consente di ritenere integrato il fatto.

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