Avvocato Militare

MINISTERO NEGA RISARCIMENTO AD UN CAPORALE AMMALATO IN MISSIONE. IL TAR BACCHETTA LA DIFESA

Con il provvedimento impugnato il competente dirigente del ministero della difesa ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (e di conseguente attribuzione dell’equo indennizzo) dell’infermità “sarcoidosi polmonare con interessamento renale in fase di remissione” proposta dal ricorrente, caporalmaggiore dell’esercito operatore specializzato in telecomunicazioni.

Il ricorrente, dopo aver premesso di aver prestato servizio per oltre tre anni in missioni umanitarie all’estero (Bosnia, Kosovo e Afghanistan) in contesti ambientali nei quali era stato fatto impiego di munizioni conuranio impoverito e di essere stato in ragione della sua specializzazione (telecomunicazioni) esposto continuamente a onde elettromagnetiche: a) evidenzia che non è affatto vero che il tipo di servizio da lui prestato non lo abbia esposto a fattori causali o concausali dell’insorgenza della infermità che lo ha colpito dato che la letteratura scientifica ha da tempo messo in rilievo la correlazione tra tale infermità e l’esposizione a polveri di uranioimpoverito.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regione di Latina il ricorso è fondato.

Secondo il TAR, infatti, è incontestato che il ricorrente abbia prestato per un periodo complessivamente abbastanza lungo servizio in ambienti che erano stati interessati da episodi bellici in cui sono stati utilizzati proiettili a uranio impoverito; che l’esposizione a polveri contaminate dall’uranio impoverito sia un fattore di rischio di insorgenza di gravi patologie è, come accennato, parimenti ormai un dato assodato nella letteratura medica (questo anche la memoria depositata dall’avvocatura l’ammette, sia pure con le precisazioni sopra riportate); la circostanza che il ricorrente non abbia partecipato a scontri e quindi non sia stato presente al momento dell’esplosione dei proiettili non è decisiva dato che le polveri contaminate permangono nell’ambiente e pertanto ben possono essere inalate da chi in quell’ambiente si trovi ad operare (specialmente per periodi di tempo significativi come nel caso del ricorrente).

In definitiva, conclude il TAR, “incombe sull’amministrazione l’onere di fornire,una volta che l’interessato abbia dimostrato la propria esposizione a tale fattore contaminante, la dimostrazione che la patologia dipenda, invece, da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, gli atti impugnati vanno annullati, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la fattispecie sulla base di una più completa istruttoria.”

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto