Esercito

MILITARI, FINO A DUE ANNI PER LA BUONUSCITA. ESERCITO: DISAGIO E DANNO ECONOMICO PER IL PERSONALE

La liquidazione del TFS per i dipendenti di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, militari e tutti gli altri lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, avviene da parte dell’Inps entro: 105 giorni, 12 mesi, o entro 27 mesi. I diversi termini per il pagamento del TFS o TFR o della buonuscita dipendono dalla cessazione del servizio, ossia se è per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, licenziamento o dimissioni.

Le regole sono abbastanza contorte perché influenzate dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Con la legge di Stabilità 2014, infatti, ci sono stati dei cambiamenti relativi ai termini per il pagamento del TFS di tutti i dipendenti pubblici, nonché cambiamenti relativi alla rateizzazione del TFS o TFR a partire dal 1 gennaio 2014.

Non solo. Chi ha maturato i requisiti dal 2014 deve mettere in conto un ulteriore subdolo slittamento, quello delle rateazioni. Infatti dopo il pagamento della prima rata bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l’importo compreso tra i 50.000 e i 100.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte della somma eccedente i 100.000 euro.

Insomma un sistema tortuoso e burocratico che ha decisamente mutato le aspettative del personale  se si tiene conto che, nel 2011 bastavano 105 giorni per la liquidazione a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

Il differimento del pagamento della buonuscita è stato trattato in una recente delibera del Co.Ce.R. Esercito “la corresponsione del Trattamento di Fine Servizio in più rate comporta per il personale un notevole disagio e danno economico.  Gli orientamenti giurisprudenziali in materia – hanno sottolineato i delegati – tracciano interventi a tutela della spesa pubblica (ad es. dilazione dei pagamenti del T.F.S.) e quindi sono  legittimi esclusivamente a carattere di eccezionale temporaneità (Corte Costituzionale Sentenze n. 822 del 1988 c 178 del 2015).

Il Co.Ce.R esercito ha chiesto, quindi, di ripristinare le modalità di pagamento previste prima dell’entrata in vigore della normativa vigente.

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