Editoriale

MILITARI, CAMBIA IL MODELLO OPERATIVO: TURN OVER AL 2%, VOLONTARI FINO A 22 ANNI E CSM IN CARICA PER 3 ANNI

Sul disegno di legge governativo in materia di Forze armate – che delega Palazzo Chigi all’adozione di un decreto legislativo per riorganizzare i vertici del ministero della Difesa e non solo – è arrivato nei giorni scorsi il parere del Servizio di Bilancio del Senato. In particolare è corredato di RT, ovvero il documento indispensabile a fornire sia gli effetti finanziari della norme che la congruità delle coperture adottate. Secondo la tale relazione il disegno di Legge:

Innalza da due a tre anni la durata degli incarichi di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e di DNAL, con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo; E’ previsto inoltre il riconoscimento, al termine del mandato, in caso di mancato raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda come equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio mediante novella all’art. 1094, comma 3 del Codice (lett. n);

L’omogeneizzazione – rispetto alla proposta durata triennale dell’incarico – della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza, attualmente recante durata biennale dell’incarico, mediante novella alla legge n. 189/59, art. 4, comma 4.

Si stabilisce poi che nei casi in cui dall’attuazione della disposizione trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l’ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 616 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Dall’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivate nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La parte della disposizione sulla durata degli incarichi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale. Riguardo al riconoscimento ai vertici militari di un trattamento previdenziale analogo a quello riservato al Comandante generale della Guardia di finanza in caso di termine del mandato e cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, evidenzia che dall’applicazione simulata della disposizione agli ultimi quattro conferimenti degli incarichi effettuati per ciascun vertice militare (Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Segretario generale), è risultato che solo in casi rarissimi (n. 3) e per periodi di tempo estremamente contenuti (comunque di media nettamente inferiori all’anno) si sarebbe verificata la cessazione dall’incarico prima del raggiungimento del limite di età.

 

La RT segnala, inoltre, che la norma conferisce la delega per la rimodulazione del modello professionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e in materia di personale militare.

In riferimento alla rimodulazione del modello professionale [(lettera a)] dovrà essere assicurato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall’articolo 798 del codice dell’ordinamento militare, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91.

A tal fine sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato fino al conseguimento di un limite massimo comunque non superiore al cinquanta per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798 del codice dell’ordinamento militare. In particolare, la rimodulazione in parola parte dalla ripartizione delle dotazioni organiche delle Forze armate stabilita dal citato articolo 798-bis del codice dell’ordinamento militareche prevede, su un organico di 150.000 unità, 34.700 unità a tempo determinato, pari al 23,13% dell’entità complessiva degli organici. Stabilito di raggiungere detta ripartizione organica al 1° gennaio 2025 e considerato, a partire da detta data, un naturale esodo del personale pari al 2% annuo (3.000 unità), è possibile ipotizzare che entro l’anno 2035 possa essere conseguita la graduale sostituzione di 30.000 unità a tempo indeterminato con altrettanto personale a tempo determinato. In tale ipotesi, senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, il personale a tempo determinato delle Forze armate passerebbe a circa 64.700 unità, pari al 43,13% del totale generale degli organici (150.000 unità), nel rispetto del limite massimo stabilito dal criterio di delega. È comunque prevista una clausola di salvaguardia che consente lo slittamento di tale termine in relazione alla completa attuazione della citata legge n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi, secondo le medesime modalità previste da tale legge.

Prevedere l’abbassamento dell’età massima per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predispone un sistema modulare di ferme per il personale volontario, che preveda un periodo di ferma iniziale e una successiva unica rafferma, con permanenza in servizio complessivamente non superiore a sette anni;

realizzare un sistema normativa organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, mediante interventi di razionalizzazione delle misure vigenti e introduzione dì nuovi strumenti.

Al riguardo, andrebbero richieste conferme in merito all’effettivo grado di prudenzialità del tasso di turn over annuale del 2 per cento considerato dalla RT atteso che da una sua riduzione o aumento conseguirebbero sensibili modifiche al termine previsto nella ricomposizione del modello verso una più elevata componente di personale a tempo determinato.

Ad ogni modo, anche in relazione alla clausola di salvaguardia ivi citata, che consentirebbe lo slittamento di tale termine in relazione alla completa attuazione della citata legge n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi, (art. 5, comma 2), andrebbe confermato che da tale eventuale differimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione delle modifiche all’assetto “operativo” delle Forze Armate, che intervengono con il provvedimento in esame, da cui andrebbero chiariti i riflessi in termini di dotazione complessiva di personale militare delle FFAA., permanente e a tempo determinato.

Andrebbe sin d’ora chiarito se l’abbassamento dell’età massima per la partecipazione ai concorsi per l’accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti, e la predisposizione di un sistema modulare di ferme per il personale volontario, incardinato su di un periodo di ferma iniziale e una successiva “unica” rafferma, con permanenza in servizio complessivamente non superiore a sette anni risulti di fatto compatibile con l’obiettivo di assicurare l’incremento della dotazione del personale a tempo determinato delle FFAA di 30.000 unità entro il 2035.

Si rileva la potenziale onerosità dell’introduzione di misure di formazione professionale nonché della realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite. Andrebbero pertanto fornite almeno indicazioni di massima sulla quantificazione degli oneri e sulle risorse che saranno utilizzate per tali scopi.

Inoltre, andrebbero chiarite le iniziative normative di cui si prevede l’approvazione, che saranno volte ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, i profili di revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, dal momento che la RT si limita a riferire che la stessa è volta alla gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l’adeguata selezione del personale e la durata prestabilita degli incarichi.

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