MILITARI ARRUOLATI 81-83. l’INPS – UN ALTRO SCHIAFFO! IN ANTEPRIMA LA SENTENZA DI APPELLO
Questa volta è la Corte d’Appello della Corte dei Conti di Roma, con una storica sentenza che apre tante speranze agli interessati, ad obbligare l’istituto previdenziale a calcolare esattamente la pensione di un militare ricorrente arruolato proprio in quegli anni.
Sono moltissimi i militari interessati alla vicenda che, tra l’indifferenza delle gerarchie, sono stati costretti a perseguire la via del ricorso personale con immaginabili sacrifici economici e senza alcun sostegno da parte delle istituzioni. Giova precisare che questi lavoratori in divisa sono quelli che più di altri hanno subito decurtazioni pensionistiche a causa delle varie riforme che si sono succedute: la legge Dini che, tra l’altro, si è dimenticata di costituire una adeguata previdenza complementare per i militari, la riforma Fornero che ha definitivamente sancito un cambiamento di rapporto tra il militare e la sua Amministrazione e le decurtazione di calcolo pensionistico già previste per il 2019.
Come dicevamo nessun sostegno è arrivato dai vertici militari che hanno sostanzialmente abbandonato i propri devoti servitori, appena collocati in quiescenza, (dimenticandosi anche, tuttavia, che la maggior parte di loro é ancora in servizio); militari che sono stati costretti a ricorrere al sostegno individuale di legali e/o associazioni di categoria. Non da meno risulta assordante il silenzio, sulla vicenda, da parte dei Cocer, organi deputati (almeno per ora) alla tutela sindacale del personale in divisa. Abbiamo acceso i riflettori sulla vicenda il 22 dicembre 2016 con un articolo storico che ha decretato l’inizio dei ricorsi, partendo da una delibera di un Cobar carabinieri, quello Umbro, che ha sostenuto caparbiamente la questione. Non conosciamo l’esito delle loro delibere ma visto il silenzio generale delle Amministrazioni interessate, riteniamo siano rimaste inascoltate. Sulle pagine di Infodifesa.it, invece, il dibattito è cresciuto, e anche grazie all’aiuto di alcuni avvocati militari, abbiamo fatto il possibile per non spegnere i riflettori.
I militari arruolati in quel periodo, nonostante la recente deludente risposta del Ministro Di Maio ad una interrogazione di un parlamentare del PD, rivolgono le loro speranze sul Ministro della Difesa Trenta, cui guardano con estrema fiducia, Dicastero che fino ad ora, con equilibrio e saggezza, ha dimostrato sempre una particolare attenzione per le vicende dei militari italiani (rappresentando in questo un vero cambiamento).
Vediamo ora in particolare quali sono le decisioni dell’alta Corte di Roma che, molto probabilmente, costituisce un precedente di valutazione giuridica difficilmente controvertibile. Ecco i punti salienti della recente sentenza 422/2018
“La legge numero 335/1995, art. 1 comma 13, ha fatto salva, regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, la data del 31 dicembre 1995, un anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cosiddetto sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo.
Segnatamente il sistema retributivo previgente prevedeva il calcolo della pensione con riguardo all’ultima retribuzione in relazione all’anzianità maturata fino al 31.12.1992 e con riguardo alla media delle retribuzioni degli ultimi anni in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995: da tale sotto-calcolo scaturiscono per il ricorrente due distinte quote di pensioni, A e B, entrambe calcolate con il sistema retributivo.
Ciò premesso, l’articolo 54 del d.p.r. n 1092/1973 dispone, ai primi due commi che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80% ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Inps che vorrebbe applicabile agli appartenenti al’Arma dei Carabinieri l’art.6 della legge nr. 1543/1963, invece dell’articolo 54, proprio l’INPDAP, nella circolare nr. 22 del 18.9.2009, con riferimento al personale al personale dell’Arma dei Carabinieri, ha chiarito che “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare disciplinato dall’art 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile aumentata di 1,80 % per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”
La disciplina di cui l’articolo 54, poi, non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. nr. 1092/1973. Quindi, è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, un’interpretazione dell’articolo 54, nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 possiedono un’anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni. Il successivo comma che prevede che spetti al militare l’aliquota del 1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di 20 anni di servizio. Viene anche da considerare che il decreto legislativo nr. 165/1997 concernente le applicazioni al personale militare dell’armonizzazione prevista dalla legge nr. 335/1995, non ha escluso il richiamo dell’arti. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema, sistema che appunto prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare. D’altra parte, non può escludersi l’applicazione della predetta norma sul presupposto della assenza di una specifica disposizione che indichi come ripartire l’aliquota del 44% tra i periodi maturati al 31.12.1992 e quelli maturati successivamente fino al 31.12.1995.
Orbene, conclude la Corte, escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che è ricorrente non sia cessato dal servizio con un anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un’anzianità ben Maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo.
In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n 1092/1973. Pertanto l’appello deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo l’articolo 54 del DPR 1092/1973.