Avvocato Militare

Maresciallo della Guardia di Finanza parte in licenza senza verificare che sia stata concessa dal Comandante: punito con due giorni di consegna

Un maresciallo della Guardia di Finanza, ha impugnato la sentenza che ha rigettato il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del suo Comandante con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo della consegna di due giorni per aver iniziato il periodo di licenza ordinaria prima della relativa autorizzazione da parte del superiore.

La Vicenda

Il militare aveva presentato formale istanza di fruizione della licenza ed avendo visionato il prospetto dei turni di servizio, constatando che non avrebbe dovuto essere in servizio il giorno successivo (giorno, peraltro, di inizio del suo periodo di congedo), e iniziava, quindi, a fruire del suo periodo di licenza.

Tuttavia il Comandante gli contestava la violazione del Regolamento di Disciplina Militare, fruendo del periodo di licenza senza accertarsi dell’avvenuta autorizzazione; il Comandante della Tenenza difatti aveva avuto notizia della sua richiesta di licenza ordinaria tardivamente e non aveva potuto autorizzarla prima.

Il ricorso al TAR Puglia

L’adito tribunale ha rigettato il ricorso, osservando in primo luogo che i prospetti giornalieri dei servizi hanno notoriamente una valenza puramente indicativa e che l’ordine di servizio del giorno non era stato firmato dal Comandante; in secondo luogo che ai sensi della Circolare del 10.7.2006 la licenza richiesta si considera concessa solo il giorno in cui l’autorità competente appone il visto di autorizzazione sull’istanza: perciò prima di assentarsi dal lavoro il militare avrebbe dovuto verificare che l’istanza presentata fosse stata esaminata e autorizzata dai superiori competenti.

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La decisione del Consiglio di Stato

Secondo i giudici del Consiglio di Stato Incontestato è il fatto che il maresciallo si sia assentato dal servizio senza aver verificato la effettiva concessione della licenza; né può avere valenza in senso contrario l’invocata a circostanza che lo stesso prima di assentarsi avesse consultato l’ordine di servizio, dal quale non risultava in sevizio, per la duplice ragione che il medesimo prospetto di servizio aveva una valenza meramente indicativa e non risultava nemmeno sottoscritto dal Comandante.

In ogni caso, comunque, un comportamento rispettoso dei doveri di servizio non avrebbe potuto prescindere dall’accertamento che la concessione della licenza fosse stata assentita.

Allo stesso modo non può assumere alcun valore “sanante” la circostanza che il Comandante abbia comunque concesso la licenza con decorrenza dal dal primo giorno di assenza, in quanto la questione della data di decorrenza opera su un piano amministrativo e del tutto differente dalla questione della violazione degli obblighi previsti dal Regolamento di Disciplina Militare che ha giustificato l’adozione della sanzione disciplinare.

La sanzione inflitta di due giorni di consegna – secondo i giudici del Consiglio di Stato – non evidenzia poi manifesti profili di irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità.

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