Difesa

La Cassa di Previdenza delle Forze Armate: Un’Analisi delle Nuove Disposizioni

Con la recente legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di stabilità per l’anno 2023), all’art. 1. comma 651 sono stare introdotte rilevanti novità all’assetto normativo riguardante la previdenza integrativa del personale militare delle Forze Armate (ivi inclusa l’Arma dei Carabinieri). di cui agli arti. 1913-1920, dlgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), la cui gestione è affidata alla Cassa di Previdenza delle Forze Armate. Novità che Infodifesa ha riportato in anteprima analizzando la bozza della legge di bilancio.

Con la predetta riforma il legislatore ha inteso garantire la sostenibilità di lungo periodo dei trattamenti previdenziali integrativi a favore di tutto il personale militare delle Forze Armate, ciò anche attraverso un riassetto dei rispettivi trattamenti in un’ottica di standardizzazione.

Nello specifico, si riportano, di seguito gli elementi più significativi della normativa riferiti:

  • all’eliminazione, ai fini della maturazione del diritto all’emolumento di che trattasi, della locuzione “diritto a pensione” che, naturalmente, ne condizionava, limitandone la portata applicativa, la effettiva corresponsione;
  • alla restituzione dei contributi in caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, prima di sei anni di iscrizione al fondo di appartenenza, originariamente esclusa;
  • al diritto a percepire I’indennità anche in caso di transito in altre amministrazioni pubbliche, purché iscritto da almeno sei anni alla propria gestione previdenziale, ivi incluso il passaggio ai Servizi informativi di sicurezza presso la PCM. In tale ultimo caso, si è altresì disposto la eventuale reiscrizione nel pertinente fondo previdenziale. qualora si rientri nella propria Forza Armata e si stimi che i residui anni di servizio siano più di sei (art. 1913, co. 3-ter. d.lgs. n. 66/2010);
  • alle variazioni delle aliquote di contribuzione e rendimento, a far data dal primo gennaio 2023 (ferma restando la pregressa disciplina per il periodo fino al 31 dicembre 2022). rispettivamente, dal 2 al 3% (art. 1916, co. 2. cit. d.lgs. 66/2010) e dal 2 al 2.5% (art. 1914, co. 2-bis dlgs. n. 66/2010);
  • alla conferma del diritto all’indennità supplementare all’atto della cessazione dal servizio, anche in caso di transito tra ruoli nell’ambito della medesima Forza Armata.

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