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INFERMIERI MILITARI: «RISCHIAMO DI ESSERE DENUNCIATI, LA DIFESA PAGHI LA NOSTRA ISCRIZIONE ALL’IPASVI»

Con
sentenza n. 7776 depositata il 16 aprile 2015 la Corte di Cassazione
 ha stabilito che il datore di
lavoro che beneficia in via esclusiva dell’opera del professionista deve
provvedere all’iscrizione del dipendente al relativo albo professionale o, se
già iscritto, rimborsare a quest’ultimo le somme già pagate per iscrizione
annuale.

Questa sentenza ha immediatamente acceso la discussione e sicuramente
la decisione dei Giudici di “Palazzaccio” avrà dei riflessi su tutte
le pubbliche amministrazioni che hanno nei propri organici dei dipendenti
altamente qualificati ai quali la legge impone l’iscrizione agli albi
professionali.
Da
qualche tempo sugli organi di stampa – Tiscali in prima fila –
 si discute della questione degli infermieri
militari ed al relativo obbligo impostogli dalla legge di iscriversi alla
Federazione nazionale dei Collegi IPASVI (Ministero della salute) per
l’esercizio della professione sanitaria. ( n.d.r. – Tiscali è intervenuto anche
in occasione dei recenti rischi di naufragio
dei
progetti della Difesa sulla sanità presso la base di La Spezia
.).
Qualche
lettore potrebbe domandarsi se è importante discuterne 
e a parere di chi scrive la risposta è ovviamente
“SI”, sempre che si voglia fare luce sui casi di esercizio abusivo
della professione sanitaria infermieristica in ambito militare.
Sulla
questione era già intervenuta la Direzione generale della sanità militare
 (ora Ispettorato Generale della sanità
militare IGESAN) che, sentito il parere dell’ufficio legislativo del Ministero
difesa, si pronunciò con le linee di indirizzo n. 013/0004870 del 31/03/2011,
stabilendo che l’obbligo di iscrizione alla Federazione nazionale dei Collegi
IPASVI, seppur requisito indispensabile per l’esercizio professionale, sia in
ambito pubblico che privato, stabilito dalla Legge 43/2006, non sembra possa
trovare applicazione nei confronti del personale sanitario infermieristico che
svolge la propria attività, in regime di rapporto di impiego esclusivo, presso
l’Amministrazione difesa. La Direzione generale in quell’occasione precisò che
il rapporto di impiego del personale infermieristico militare è connotato dalla
specificità propria della condizione del militare a cui risulta preclusa la
facoltà di esercizio dell’attività extra-professionale, salvo che nei casi
autorizzati e disciplinati dalla Direzione generale per il personale militare.
L’effetto di questa disposizione ha determinato la mancata iscrizione alla
Federazione nazionale IPASVI della quasi la totalità degli infermieri militari.L’importanza
della sentenza della Corte di Cassazione ha suggerito a Tiscali
 di
chiedere ad un infermiere della Marina militare di chiarire questi aspetti.
Ecco cosa ci ha detto.
L’obbligo
di iscrizione all’Ipasvi previsto dalla legge diventa, per l’amministrazione
militare,un “non sembra” obbligatorio. È possibile questa
cosa o ci troviamo difronte alla solita interpretazione di comodo?
«Da un punto di vista giuridico il “non
sembra”, scritto nero su bianco dalla Direzione generale della sanità
militare cela il disinteresse dei vertici militari che hanno sempre prestato
poca attenzione al problema che è di stretta legalità o, se l’hanno fatto, è
stato con imbarazzante superficialità. È un parere giuridico che potrebbe avere
lo stesso valore – per fare un esempio – di un eventuale prescrizione dove si
affermi che “nell’uso di un automezzo militare non sembra che i militari
debbano rispettare il Codice della strada” il che, ovviamente, è una
assurdità. In base a quanto sancito dall’art. 212 del Codice dell’ordinamento
militare, “il personale delle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, svolge con autonomia
professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto
previsto dalla legge
1° febbraio 2006, n. 43
“, e per chi conosce i contenuti della
precitata legge, la medesima, all’art. 2 comma 3, stabilisce l’obbligo di
iscrizione all’Albo sia in ambito pubblico che privato, senza, quindi,
prevedere alcun tipo di deroga per gli infermieri militari.»
Ma
allora gli infermieri militari sono obbligati ad iscriversi all’Ipasvi oppure
no?
«Per il vertice della sanità militare sembrerebbe di
“no”, tuttavia l’Ispettorato logistico della Marina militare
(Maricomlog Napoli) ha voluto inserire l’obbligo di iscrizione all’Ipasvi tra i
requisiti minimi previsti per il personale infermieristico che presta servizio
presso le Unità funzionali di assistenza sanitaria (UFAS) per poter garantire
l’assistenza al personale estraneo all’A.D. (n.d.r. –
“Raccomandazioni” diramante con fg. n. 6874 del 13.04.2015).
Possiamo
quindi dire che l’obbligo esiste?
«La legge non esclude i militari dall’obbligo di
iscrizione al relativo albo professionale quando l’attività svolta nell’ambito
dell’amministrazione della Difesa. Basta pensare ai medici che sono tutti
regolarmente iscritti ai rispettivo ordine professionale perché, a differenza
degli infermieri, non sono soggetti al vincolo dell’esclusività della
prestazione lavorativa. Il paradosso, per noi infermieri militari, che non
possiamo svolgere attività extra-lavorativa – ad es. assistenza domiciliare – è
che senza l’iscrizione all’Ipasvi fuori dalle caserme non siamo più tali e se
per caso ci troviamo nell’evenienza di dover prestare dei soccorsi o assistere
dei civili, come avviene nel caso dei migranti, rischiamo, in teoria, anche di
essere denunciati per esercizio abusivo della professione. Soccorrere un
cittadino coinvolto in un incidente stradale e salvargli la vita ci potrebbe
costare anche il posto di lavoro. È assurdo, ma è la legge.».
La
sentenza della Cassazione quindi è un punto a vostro favore. Ma ora chi paga la
vostra iscrizione all’Ipasvi?
«La Difesa ora deve pagare la nostra iscrizione
all’Ipasvi e non c’è bisogno che si inventino altre fantasiose interpretazioni
giuridiche. La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che
l’amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di
iscrizione annuale all’Albo professionale. Certo, è vero che la sentenza
riguarda espressamente la professione forense ma i principi giuridici posti a
fondamento della decisione dei Giudici sono applicabili anche alle altre
professioni ove sussista il vincolo di esclusività e per le quali l’iscrizione
agli Ordini ed agli Albi risultano funzionali allo svolgimento dell’attività
professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente.».
Cosa si
sente di consigliare ai suoi colleghi infermieri militari?

«Di intimare all’ammimministrazione militare di
provvedere con urgenza a regolarizzare la loro posizione in merito
all’iscrizione all’Ipasvi, mentre a quelli che vi sono già iscritti di chiedere
il rimborso delle quote di iscrizione pagate fino ad oggi.»

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