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IL CERTIFICATO DEL MEDICO MILITARE E’ LEGITTIMO SOLO SE RILASCIATO IN CASERMA

(di Ruggero Pettinelli) – Il caos burocratico italiano genera mostri con
cadenza ormai mensile. Per questo, da ormai troppo tempo gli appassionati sono
costretti a restare costantemente sugli spalti, a rintuzzare le “genialate”
partorite dalla pubblica amministrazione.

La novità di questo mese è che alcune
questure (quella di Roma in primis) stanno rifiutando agli
appassionati che presentano i documenti per il rilascio o il rinnovo di un
Porto d’armi, i certificati di idoneità psicofisica rilasciati dai medici
militari. A meno che dal certificato stesso non risulti che è stato rilasciato
non solo da un medico militare, ma anche all’interno della relativa struttura
di servizio (ospedali militari, strutture sanitarie della polizia di Stato).
Se, invece, il medico con le stellette ha rilasciato il certificato in un
proprio ambulatorio o in altro luogo (pensiamo alle autoscuole), e quindi manca
il bollo della struttura, nisba, carta straccia. Ma perché?
Una
lunga diatriba
Si tratta dell’ennesimo capitolo di una diatriba che
va avanti da oltre 15 anni, cioè da quando (28 aprile 1998) fu emanato l’ultimo
decreto del ministero della Sanità relativo all’accertamento dei requisiti
psicofisici per il rilascio dei porti d’arma. Infatti, mentre l’articolo 35 del
Tulps, nello specificare quali autorità fossero competenti al rilascio del
certificato medico per il nulla osta (e in senso lato per il Porto d’armi)
indicava genericamente “dal settore medico legale delle Aziende sanitarie
locali o da un medico militare, della polizia di Stato o del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco”
. Il decreto ministeriale del 14 settembre 1994
(sostituito da quello del 28 aprile 1998) stabiliva inoltre che il certificato
potesse essere rilasciato da “strutture sanitarie militari o della
polizia di Stato o da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della
polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente e in attività di
servizio”. 
Invece l’articolo 3 del decreto attribuì tale competenza
agli uffici medico-legali, ai distretti sanitari delle Unità sanitarie locali e
alle “strutture sanitarie militari e della polizia di Stato”. Sembra
la stessa cosa, ma non lo è: nella prima indicazione, infatti, è il “medico
militare” a essere competente al rilascio, mentre nella seconda è la “struttura
sanitaria militare”. Ne consegue che nel primo caso il medico militare può
rilasciare il certificato sia che stia operando fisicamente nella struttura
militare, sia che si trovi nel proprio ambulatorio privato, nel secondo caso
teoricamente no. Teoricamente, appunto.
Della questione si occupò, in tempi molto rapidi, il
Tar del Veneto (logicamente dietro ricorso), pronunciando il 3 settembre 1998
l’ordinanza numero 1.217, con la quale si sospese cautelarmente l’efficacia
dell’articolo 3 del decreto. In attesa di un pronunciamento definitivo sulla
questione che, a quanto pare, non arrivò mai.
A stretto giro si pronunciò anche la Direzione
generale della sanità militare del ministero della Difesa con la circolare
559/C28180.10100A(1) del 1° giugno 1999, nella quale oltre a dar conto dell’ordinanza
sospensiva del Tar, si precisò che “È parere di questo ufficio che deve
ritenersi applicabile il precedente decreto del ministero della Sanità del 14
settembre 1994, limitatamente alla parte oggetto dell’impugnativa (art. 3),
ovvero devono ritenersi validi i certificati forniti dai singoli sanitari”. 
La
circolare specificò anche che “Nella considerazione che un decreto
ministeriale non può abrogare una norma di legge tuttora vigente (art. 35 del
Tulps), la scrivente ritiene che tutti i medici militari in servizio permanente
e in attività di servizio, possono rilasciare le certificazioni in argomento
che, comunque, come sempre dovranno essere redatte secondo gli inderogabili
dettami suggeriti da scienza e coscienza e avvalendosi, se del caso, anche
della consulenza di specialisti”.
Occorre intendersi sul termine “in attività di
servizio”, perché ci sarà utile per procedere nel ragionamento. Con tale
termine non si intendeva, infatti, che i medici militari dovessero trovarsi
fisicamente all’interno dell’ospedale militare, ma che semplicemente vi
risultassero in servizio attivo, per differenziarli dai medici militari in
quiescenza. La precisazione non era secondaria, perché l’articolo 119 del
codice della strada consentiva anche a questi ultimi di emettere i certificati
per il rinnovo della patente di guida, mentre per il rilascio dei certificati
per il Porto d’armi risultavano tassativamente esclusi.
Anni di
quiete, e poi…
Una volta raggiunto questo “equilibrio” di
interpretazioni da parte del ministero della Difesa, la situazione non è più
cambiata fino al 2013: i medici militari hanno seguitato a rilasciare i
certificati in questione nei propri studi o nelle autoscuole (con significativi
vantaggi in termini di tempo d’attesa e orari di ricevimento, per gli
appassionati d’armi, rispetto ad alcune Asl), questure e commissariati hanno
continuato ad accettarli senza colpo ferire, anche dopo l’eventuale perenzione
del giudizio davanti al Tar del Veneto (in parole povere, la decadenza di tutto
il processo amministrativo del 1998 per il mancato compimento di atti necessari
al suo proseguimento da parte delle parti, cosa che generalmente avviene nel
termine massimo di cinque anni) e, quindi dell’altrettanto inevitabile
decadenza dell’ordinanza sospensiva.
Tutto questo fino, appunto, al 2013, più
precisamente fino al 4 luglio, allorché l’Ispettorato generale della sanità
militare dello stato maggiore della Difesa ha inviato alla questura di Salerno
e per conoscenza al ministero dell’Interno una lettera, nella quale ha voluto
ribadire e chiarire il concetto di medici “in servizio”. Nella lettera,
infatti, si legge che “L’accertamento dei requisiti psicofisici… è riservato
esclusivamente al personale medico in attività di servizio. Pertanto, a parere
di questo Ispettorato generale, gli ufficiali medici in “ausiliaria” o in
“riserva” possono rilasciare i certificati in titolo, purché si trovino nella
condizione di trattenuti o richiamati temporaneamente in servizio ed operino
presso le strutture sanitarie militari di cui al summenzionato articolo 3. In
tale contesto, si ritiene infine opportuno ribadire che risultano
tassativamente esclusi dalla potestà certificativa in oggetto i medici militari
in quiescenza ovvero cessati definitivamente dal servizio, ancorché gli stessi
siano, a mente dell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile n. 285
recante Nuovo codice della strada, legittimamente abilitati ad altra attività
certificativa concernente l’idoneità alla guida di autoveicoli e motoveicoli”.
Insomma, si ritorna all’inizio: il ministero della
Difesa non intendeva dire che i medici militari dovessero rilasciare i
certificati obbligatoriamente dentro le strutture di riferimento ma
semplicemente che, per poterli rilasciare, avrebbero dovuto risultarvi in servizio.
Vi pare la stessa cosa?
In effetti, la scelta delle parole utilizzate nella
lettera del 2013 è stata forse poco felice, anche se tutto sommato, per
interpretarla nel modo corretto, si sarebbe potuto semplicemente fare
riferimento alla “storia” precedente della vicenda (che abbiamo cercato di
riassumervi). Alcune questure però hanno preso la strada apparentemente più
comoda (in buona o cattiva fede, questo non è dato sapere), ed ecco il
patatrac. E ora?

E ora, la situazione è così fatta: alcune questure (per
fortuna) non si sono adeguate a questo grossolano equivoco, e quindi proseguono
con la prassi consolidata; dal ministero dell’Interno, indicazioni precise che
giustifichino questo nuovo orientamento non sembrano esserne state emanate.
Anzi, nel frattempo, secondo le indiscrezioni pervenuteci sembra che il
ministero sia stato recentemente investito della questione, e che i funzionari
stiano cercando una soluzione che possa riportare il tutto nell’alveo della
normalità. Per quanto riguarda le questure “creative”, in attesa di un
provvedimento ministeriale (che si auspica rapido) che possa ripristinare la
situazione precedente, le strade sono in effetti tre: la prima, spesso
(purtroppo) preferita dagli appassionati per quieto vivere, è quella di
abbassare supinamente il capo e mettersi in coda all’Asl quando c’è da
rinnovare il Porto d’armi; la seconda è quella di cercare di far ragionare
l’ufficio armi della questura, portando a loro conoscenza tutta la vicenda e
non solo l’ultimo capitolo (sì, lo sappiamo, è quasi sempre tempo perso, ma non
si sa mai!); la terza, al solito, è quella di fare ricorso al Tar quando la
questura dovesse rifiutarsi di accettare il certificato medico rilasciato dal
medico militare, al di fuori della struttura di servizio. Ma in quest’ultimo
caso, visti anche i costi, è preferibile attendere gli sviluppi ministeriali.

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