Forze di Polizia

I DUBBI SULLA FASE TRANSITORIA DEL RIORDINO. ECCO COSA PREVEDE IL DECRETO PER OGNI FORZA DI POLIZA

Lo schema del riordino, ora all’esame delle Commissioni Difesa ed Affari Costituzionale, disciplina in modo complesso ed articolato la fase transitoria. Ecco le disposizioni distinte per ogni Forza di polizia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE POLIZIA DI STATO

Viene disposta, in primo luogo, la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di personale da espletare fino al 2022. E’ previsto il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono ai ruoli superiori.

Sono previste disposizioni attuative relative alla progressione di carriera delle varie qualifiche e le determinazioni dell’anzianità di servizio, delle qualifiche e delle denominazioni di coordinatore a seguito delle modifiche apportate.

Sono altresì dettate norme derogatorie e transitorie volte a stabilire che:

  • non è richiesta la laurea fino al 2016 per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore;
  • non è richiesto il requisito di età introdotto, per il concorso interno a vice commissario, fino al 2026;

E’ inoltre prevista, con decorrenza 1° gennaio 2017 , l’istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, in sostituzione del ruolo direttivo speciale. Ha una dotazione organica di 1.800 unità ed è articolato in 3 qualifiche

  • vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione;
  • commissario;
  • commissario capo.

Alla copertura dei posti del ruolo si provvede con corsi per titoli riservati ai sostituti commissari.

A seguito dell’istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento viene dettagliatamente disciplinato il computo delle disponibilità dei posti nell’ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori. Sono dettate disposizioni attuative di transito dell’attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l’acquisizione delle nuove qualifiche. Al contempo sono dettate disposizioni sulle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente con decorrenza dal l° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021, e la disciplina per l’accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

Il posticipo al 2020 l’applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 334/2000, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n) del provvedimento in esame.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARMA DEI CARABINIERI

 

In materia di reclutamento del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri, sono disciplinate le immissioni nel ruolo normale anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno a seguito dell’unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest’ultimo posto ad esaurimento), prevista dall’articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame. A sua volta il comma 2 del nuovo articolo 2196-ter introduce un regime transitorio fino al 2022 per l’alimentazione del ruolo normale, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a “eccellente” nell’ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni). Il successivo comma 3 nuovo articolo 2196-ter definisce, invece, un regime transitorio fino al 2022 per l’alimentazione del ruolo normale, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo aiutante, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai

  1. requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni. Da ultimo il comma 4 del nuovo articolo 2196-ter limita fino al 2027 (collegato all’articolo 2248-bis, introdotto dall’articolo 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l’ammissione al ruolo normale con riferimento ai posti riservati al personale dell’Arma;
  2. 2196-quater volto a prevedere, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022), l’innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l’accesso al ruolo forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall’articolo 664-bis, introdotto con il d.lgs. sull’assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell’Arma;
  3. 2196-quinquies concernente interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:

a) l’incremento della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;

b) la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;

c) la deroga all’impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;

d) la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale.

Infine, il nuovo articolo 2199-bis, anch’esso contemplato dall’articolo 27 dello schema di decreto legislativo in esame, stabilisce il principio generale in forza del quale i volontari delle Forze armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020 potranno transitare nell’Arma dei carabinieri anche se non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Al riguardo la relazione illustrativa precisa che la disposizione è volta a consentire la graduale entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti i titoli di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri.

A questo proposito si ricorda, infatti che con riferimento al titolo di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri l’articolo 22 dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce l’attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione – previsto dalla lettera b) dell’articolo 708 del Codice – con il diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Il diploma di istruzione secondaria di primo grado è invece richiesto per l’arruolamento nei gruppi sportivi di cui all’articolo 1524 del Codice (cfr. nuovo comma 2 dell’articolo 707). L’articolo 28 regola il regime transitorio in materia di formazione.

Nel dettaglio si prevede l’introduzione nel Codice del nuovo articolo 2206-ter che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del l° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l’accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo.

Da ultimo, la lettera i) dell’articolo 29 prevede l’inserimento nel Codice del nuovo articolo 22l4-quinquies, che disciplina il transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale.

In particolare, si prevede:

  1. la facoltà per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel ruolo normale;
  2. le modalità di prima iscrizione nel ruolo degli ufficiali transitati dal ruolo speciale a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;
  3. il posizionamento dopo l’ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal ruolo speciale nel ruolo normale ai sensi del nuovo articolo 835;
  4. un arco temporale nel corso del quale effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel ruolo normale. A tal fine è fissato un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l’aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;
  5. il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del ruolo normale provenienti dall’ Accademia e di quelli già transitati ai sensi del nuovo articolo 835 dal ruolo speciale (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

Una specifica disposizione reca, poi il regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzioni quadri per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri (art.2250-quater).

La richiamata nuova disposizione è volta:

  1. a modificare l’ordine di precedenza per il collocamento in aspettativa per riduzioni quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale.
  2. a disapplicare l’istituto dell’aspettativa per riduzioni quadri nei confronti dei generali e dei colonnelli del Ruolo forestale.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento la norma si motiva in ragione delle “esigenze connesse con l’assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del ruolo forestale a regime”.

A sua volta la nuova formulazione dell’articolo 2252 del Codice, proposta dalla lettera i) dello schema di decreto in esame, il regime transitorio delle promozioni al grado di maresciallo aiutante per i marescialli capo che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GUARDIA DI FINANZA

Al fine di assicurare flessibilità organizzativa e potenziare l’attività di contrasto dell’evasione fiscale autorizza nel triennio 2018-2020, l’assunzione nel ruolo ispettori, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di· facoltà assunzionali. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo ispettori fino a 28.602 unità.

Si autorizza per ciascun anno un concorso straordinario per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente in possesso di specifici requisiti

I successivi commi da 30 a 56 recano ulteriori norme – di contenuto eterogeneo – di stato giuridico in deroga, ivi inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere l’applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE POLIZIA PENITENZIARIA

La tabella 1 – che sostituisce la tabella A allegata al D.Lgs 443/1992 – prevede una rimodulazione della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria che passa da 44.610 (36.455 agenti ed assistenti; 4500 sovrintendenti; 3655 ispettori) a 40.487 unità:

  • 32.332 agenti ed assistenti;
  • 4.500 sovrintendenti;
  • 3.655 ispettori).

Come si evince dall’ATN (analisi tecnico-normativa) allegata allo schema di decreto, è prevista una successiva rimodulazione delle dotazioni organiche ad invarianza di spesa, e precisamente:

1) un incremento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti

2) un incremento di 535 unità del ruolo degli ispettori, da compensare attraverso la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti.

Successivamente, la dotazione organica complessiva degli agenti e assistenti, completato l’aumento di 800 unità del ruolo dei sovrintendenti (la cui dotazione organica viene modificata da 4500 a 5300) e di 535 unità del ruolo degli ispettori ( la cui dotazione viene modificata da 3015 a 3550), passerà da 32.332 a 30.645 unità.

Si ricorda che l’organico della banda musicale del Corpo (105 unità) è compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non comporta incrementi della dotazione complessiva.

Carriera dei funzionari

In base alla tabella 2 – che sostituisce le tabelle D ed E allegate al D.Lgs. 146/2000 – la dotazione complessiva del ruolo dei funzionari (715 unità) è rimasta inalterata rispetto ai soppressi ruoli ordinario e speciale attualmente previsti.

In particolare sono previsti in organico:

  • 5 dirigenti superiori;
  • 96 primi dirigenti;
  • 299 tra commissari coordinatori e commissari superiori penitenziari;
  • 315 tra vice commissari, commissari e commissari capo penitenziari

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

A decorrere dal 1 ottobre 2017 è sostituita la tabella dei parametri (allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193), con la tabella AA allegata al decreto in esame, in conseguenza – come evidenziato nella relazione tecnica – del potenziamento delle funzioni e dell’attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali (il cui onere è richiamato nella tabella 1 per gli anni 2017-2026).

Sono altresì disposte (comma 1):

– la cessazione, al 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (previsto dall’art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

– la corresponsione di un assegno lordo una tantum di 350 euro, di cui alla tabella BB, allegata allo schema di decreto, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro, relativo a 299.602 unità;

– dal 1 ottobre 2017 sono definiti gli importi orari del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle nuove posizioni parametrali (assistente capo con cinque anni nella qualifica; sovrintendente capo con quattro anni nella qualifica; sostituto commissario “coordinatore”), con un onere di 1.054.170 euro, riferito a 40.316 unità;

– a decorrere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, l’attribuzione, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni, del parametro stipendiale 154 (+4 punti parametrali rispetto ai 150 attualmente percepiti). Nella relazione tecnica si evidenzia che il valore di un punto di parametro ammonta a 172,7 euro e che il personale interessato è complessivamente stimato in 605 unità, di cui 365 della Polizia di Stato, 140 della Polizia penitenziaria, 70 dell’Arma dei carabinieri e 30 del Corpo della guardia di finanza. L’onere complessivo, conteggiato al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione (42,01 %), è quantificato in 197.836 euro per l’anno 2017.

E’ inoltre prevista (comma 2), a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell’ambito di uno stanziamento variabile nell’arco del decennio, da 53,1 milioni nel 2018 a 19 milioni a decorrere dal 2026, per una platea di circa 38.000 unità.

E’ altresì stabilito  un assegno lordo una tantum a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è determinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente (come specificato nella relazione tecnica) in particolare alla soppressione di alcuni istituti economici (previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge l aprile 1981, n. 121) dell’assegno di valorizzazione dirigenziale (di cui all’articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002), nonché dell’indennità perequativa (di cui all’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266).

L’onere complessivo varia da 21,3 milioni del 2018 a 22,4 milioni di euro a decorrere dal 2026, riferito a circa 8.100 unità. Nella relazione tecnica si evidenzia che “conseguente, anche al fine di superare eventuali difficoltà applicative per effetto del passaggio al nuovo sistema retributivo, viene confermato che la predetta indennità, nonché quella di posizione, limitatamente alla parte fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di decorrenza della promozione alla qualifica o grado superiori, indipendentemente dall’assunzione dell’incarico corrispondente alla qualifica o grado superiore”.

Sono introdotte clausole di salvaguardia che stabiliscono che al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni dello schema di decreto, percepiscono un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell’entrata in vigore del decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.

A tal fine per ”trattamento fisso e continuativo” si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per ”trattamento fisso e continuativo in godimento” si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

E’ prevista l’attribuzione ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all’assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

E’ attribuito, ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del l° gennaio 2018, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, di un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all’assegno funzionale mensile spettante ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 5.

Nella relazione tecnica si evidenzia che le citate disposizioni non determinano maggiori oneri nella considerazione che il personale percettore degli assegni personali in parola, a normativa vigente, è destinatario del trattamento economico dell’omogeneizzazione stipendiale che invece è previsto cessi ai sensi delle disposizioni introdotte dal presente schema di decreto per effetto dell’abrogazione di tale istituto, i cui benefici complessivi sono superiori agli importi indicati ai predetti commi. Gli assegni personali in questione sono volti, quindi, a compensare il minor trattamento economico che verrà riconosciuto dal 1° gennaio 2018.

Al commissario capo e al capitano con 10 anni di anzianità nel ruolo è attribuito un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. Gli assegni richiamati (hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

Il comma 11 istituisce un apposito Fondo, per un onere complessivo, a decorrere dal 2018, di 4 milioni di euro, per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e gradi corrispondenti, alimentato con le seguenti somme: a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro; b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro; c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro; d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

In fase di prima applicazione, è disposto il “reinquadramento” dei dirigenti a seguito dell’attuazione della nuova disciplina sui trattamenti economici, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo conto degli anni di servizio effettivo prestato e degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente. Il relativo onere è inserito nella richiamata tabella 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è prevista la corresponsione dell’indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 801,40. Viene precisato che al medesimo personale fino al 30 ottobre 2017 continua ad applicarsi il parametro già previsto per la denominazione di sostituto commissario e per la qualifica di luogotenente.

Nella relazione tecnica si specifica che si tratta di un emolumento attribuito al personale in servizio (indennità di polizia) corrisposto a seguito di procedure contrattuali, i cui oneri sono stati quantificati e coperti come da tabella 1 allegata alla relazione tecnica.

E’ stabilito che (comma 15) le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.

I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 per l’assistenza alle persone disabili al personale di cui al decreto in esame sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera.

Viene introdotta, anche in relazione alle rilevanti modifiche nel ruolo degli ispettori e nella carriera dei funzionari, con lo sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale, una tabella di corrispondenza del personale delle Forze di polizia che transita in altre amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.

Si rinvia ad un decreto interdirettoriale la definizione dei segni distintivi delle qualifiche e denominazioni previste in attuazione dello schema di decreto.

A decorrere dal ° gennaio 2015, al personale di cui al decreto che nell’ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, sempre che l’infermità risulti dipendente da causa di servizio.

Ai fini dell’applicazione del decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto.

 

 

 

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