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Green pass, pubblicato in G.U. il decreto: eliminata la sospensione dal lavoro in assenza di green pass

Approda in Gazzetta Uffiiciale il dl sul green pass approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri. E nel testo sono state “ammorbidite” le sanzioni per il lavoratore privo del certificato verde: è stata tolta la sospensione del lavoratore, ma non quella della retribuzione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge riguardante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening” approvato dal Consiglio dei ministri di giovedì. Via libera, inoltre, dell’Aula della Camera al decreto legge green pass bis, che contiene anche le misure relative alla riapertura di scuole e università ‘in presenza’, riservando l’eventuale ‘dad’ solamente a singole istituzioni scolastiche (o alle zone ‘rosse’) e all’obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto. I voti a favore sul provvedimento, che va convertito entro il 5 ottobre e va al Senato, sono stati 335, 51 i no e tre astenuti. “Il voto della Lega a questo dl sarà favorevole. Speriamo di tornare presto alla vita normale.Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening). è stata eliminata la sospensione dal lavoro in assenza di green pass, ma è stato lasciato intatto l’obbligo di esibirlo per poter accedere ai luoghi di lavoro. Chi non lo avrà sarà assente ingiustificato e scatterà comunque, fin dal primo giorno, la sospensione dello stipendio. L’obbligo di esibire il certificato verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati si applicherà dal 15 ottobre. “L’efficacia rimane la stessa”, ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a “Tgcom24”, sottolineando che “il lavoro deve essere tutelato”. Per le imprese con meno di 15 dipendenti “dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata” per non essersi messi in regola con l’obbligo di green pass “il  datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31dicembre 2021”.

Resta il nodo dei controlli, affidati ai datori di lavoro, in attesa delle linee guida che dovranno essere emanate nei prossimi giorni per chiarire questo e altri punti. Fino al 31 dicembre, le farmacie – ma anche tutte le strutture convenzionate con il sistema sanitario, dovranno applicare ai tamponi un prezzo calmierato: 15 euro, 8 euro per i minorenni. Confermata dunque la linea imposta dal premier Mario Draghi di non prevedere la gratuità del test, come chiedevano i sindacati e Matteo Salvini, per non depotenziare l’incentivo alla vaccinazione costituito dall’obbligo di green pass. Piccole modifiche anche al periodo di validità dei pass: durerà 12 mesi per chi è risultato positivo dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, o a completamento del ciclo. Per chi ha contratto la malattia e si vaccina, il pass varrà dal giorno della somministrazione, senza aspettare il quindicesimo

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