Guida Amministrativa

Forze Armate, Iscrizione negli Albi professionali: quando è consentita dalla legge

Per quanto riguarda gli Albi professionali, ai militari risultano applicabili le norme generali sul pubblico impiego e quelle che disciplinano gli Ordini Professionali. Per la quasi generalità delle professioni l’iscrizione all’albo è vietata agli impiegati pubblici ai quali non sia consentito l’esercizio della libera professione, come nel caso del personale militare.

Fra queste si possono elencare le seguenti:

– professione di avvocato (art. 3 del R.D.L. n.1578/1933);

– professione di geometra (art. 7 del R.D. n. 274/1929);

– professione di attuario (art. 6 della legge n. 194/1942);

– professione di perito industriale (art 7 del R.D. 11.2.1929).

In altri casi l’iscrizione è consentita in un elenco speciale dei non esercenti la professione, come nei seguenti casi:

– professione di dottore commercialista e di esperto contabile (artt. 4 comma 3 e 34 comma 8 del D.Lgs n.139/2005 );

– professione di geologo (art. 2 della legge n. 112/1963);

Per alcune professioni l’iscrizione è consentita, fermo restando il divieto di esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista dalla legge, come nel caso della professione di ingegnere e architetto (art. 62 comma 1 del R.D. n.2537 del 1925). In altri casi l’iscrizione è consentita ma con annotazione attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e il divieto di esercitare la libera professione.

Fra queste:

– professione di psicologo (art. 8 della legge 18 febbraio 1989 n.56);

– professione di agronomo (art. 3 comma 4 della legge 7 gennaio 1976 n.3).

Nell’attuale ordinamento è previsto un solo caso di iscrizione obbligatoria del pubblico dipendente e riguarda le professioni sanitarie infermieristiche. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 2 comma 3 della recente legge n. 43 del 2006.

Alcuni Ordini professionali, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, prevedono l’iscrizione in appositi albi dei praticanti o tirocinanti per la durata del praticantato o del tirocinio. L’iscrizione in tali albi da parte del personale militare, al solo fine del sostenimento dell’esame di abilitazione e del conseguimento della stessa, può essere consentita purché l’attività venga svolta a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese documentate e sempre che sia compatibile con i doveri d’ufficio.

La compatibilità, tuttavia, dovrà essere verificata sulla base della normativa che disciplina ogni singolo Albo in quanto alcuni non prevedono alcuna inconciliabilità con il rapporto di pubblico impiego (es: Albo praticanti Avvocati; Albi dei tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili) mentre altri stabiliscono a carattere generale che la pratica “è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno” (es: Albo dei praticanti Geometri).

In ogni caso la facoltà di iscriversi all’Albo professionale ed anche l’obbligo, come previsto per gli infermieri, sussistendo per i militari le incompatibilità stabilite dalla legge, non dà diritto all’esercizio della libera professione, fatti salvi i casi previsti da disposizioni speciali.

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