Difesa

EMENDAMENTI CASSA FORZE ARMATE E CAMBIO DI RUOLO, COSA SI PREVEDE ANTE 2017?

Con la conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, in seguito alla problematica evidenziata in anteprima da InfoDifesa.it sono state introdotte alcune modifiche sostanziali alla vigente normativa.

In particolare il comma 10-quinquies novella il codice dell’ordinamento militare inserendovi il nuovo articolo 1917-bis, riguardante il trattamento previdenziale del personale militare che transita tra ruoli. Nella fattispecie, la nuova disposizione prevede che il personale militare iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all’articolo 1913 del codice dell’ordinamento militare che transiti tra ruoli venga iscritto al nuovo fondo di previdenza, corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data iscrizione al fondo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che per effetto del passaggio da un fondo all’altro, l’intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione e che, ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli.

Occorre comunque precisare che prima del decreto legislativo 66 del 2010, l’indennità supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate era prevista per tutti i  militari in assenza di condizioni. Dall’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento militare il testo è stato modificato, le casse sono state unificate e sono state inserite delle condizioni per ottenere quanto versato. Questo sino ad oggi, infatti con il comma 10 – quinquies che ogni probabilità passerà anche alla Camera, il provvedimento sarà sanato ex nunc e quindi esplicando i propri effetti solo dal momento in cui viene posto in essere.

E per i cambi di ruolo dal 2010 al 2017? Una bella domanda. Nel momento in cui il provvedimento dovesse essere ex tunc, ovvero retroattivo la cassa delle Forze Armate avrebbe non pochi problemi nel trasferimento di somme di un gran numero di militari transitati nei ruoli sottufficiali/ufficiali e militari/civili (esercito e carabinieri).

Di contro se non venisse attuato in modo retroattivo comporterebbe, di fatto, una disparità di trattamento tra chi ha cambiato ruolo tra il 2010 ed il 2017 e chi dall’entrata in vigore del art. 1917bis.

 

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