Sindacati Militari

Ecco il Decreto Legge sui distacchi e permessi alle associazioni sindacali tra militari

Il Governo è intervenuto con un decreto-legge per introdurre alcune modifiche alla disciplina delle associazioni sindacali tra militari, al fine di favorirne la piena operatività in vista del rinnovo contrattuale del comparto Difesa-Sicurezza.

Si tratta di un provvedimento atteso, che mira a sanare alcune criticità emerse nei primi anni di vita di queste nuove sigle, nate nel 2018 dopo aver vinto una lunga battaglia per il riconoscimento del diritto sindacale tra le forze armate.

In particolare, il decreto punta a facilitare l’accesso delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) alla contrattazione collettiva, riducendo temporaneamente gli stringenti vincoli posti dalla legge in termini di rappresentatività. Ricordiamo che la 46 del 2022 prevede che “I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non piu’ di tre anni. Nessun militare puo’ essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita piu’ di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.”

Schema di decreto «Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari»

ART. 1
(Disposizioni in materia di svolgimento dell’attività a carattere sindacale tra militari)

1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all’articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, per l’anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all’articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.

2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel rispetto del comma 14 del medesimo articolo, le associazioni di cui al comma 1 fruiscono delle ore di permesso calcolate in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a euro 6.709.920, di cui euro 3.388.666 per le Forze armate, euro 2.165.788 per l’Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.554.454, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2
(Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale)

1. Il comma 2, dell’articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente: «2. Le quote percentuali di iscritti previste dall’articolo 1478, commi I e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024; b) di I punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».

ART. 3
(Modifiche in materia di categorie rappresentate dalle APCSM)

1. All’articolo 1476-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), le APCSM possono assumere la rappresentanza in via esclusiva del personale di cui all’articolo 627, comma 2, lettere a) e b). In tal caso, le misure percentuali previste dall’articolo 1478 ai fmi delle rappresentatività sono riferite al solo personale dirigente.».

2. All’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dopo le parole: «personale dirigente Forze di polizia ad ordinamento militare,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle associazioni di cui all’articolo 1476-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
b) al comma 3-ter dopo le parole: «personale dirigente delle Forze armate,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle associazioni di cui all’articolo 1476-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. In fase di prima applicazione, per il triennio 2018-2020, ai fini della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis si applicano i commi 3-bis e i-ter.».

ART. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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