ECCO I REQUISITI PER LA PENSIONE DI MILITARI E POLIZIOTTI NEL 2015
Restano
immutati i requisiti per la pensione nel 2015 per i lavoratori
del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Com’è noto a questo comparto
si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti
nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria in virtu’ delle specificità riconosciute ai lavoratori del
settore.
immutati i requisiti per la pensione nel 2015 per i lavoratori
del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Com’è noto a questo comparto
si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti
nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria in virtu’ delle specificità riconosciute ai lavoratori del
settore.
E dato
che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non
è stata presa in considerazione per mancanza di “accordo” sui nuovi
requisiti da applicare, nei confronti del personale appartenente a Esercito,
Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello
Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a
trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011. L’età
pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge
122/2010 deve essere adeguati con la speranza
di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e
continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti
anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a
causa della finestra mobile (almeno
di 12 mesi).
che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non
è stata presa in considerazione per mancanza di “accordo” sui nuovi
requisiti da applicare, nei confronti del personale appartenente a Esercito,
Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello
Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco continuano a
trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011. L’età
pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge
122/2010 deve essere adeguati con la speranza
di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e
continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti
anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a
causa della finestra mobile (almeno
di 12 mesi).
Inoltre
anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si
applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate
a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno
18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema
retributivo. Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.
anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si
applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate
a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno
18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema
retributivo. Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.
La Pensione di
Vecchiaia – Anche quest’anno dunque la pensione di
vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona
al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in
servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione
della qualifica del grado (nella maggior parte l’età della permanenza massima
in carica si attesta a 60 anni e con alcune eccezioni sino a 65 anni)
congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei
lavoratori, 20 anni di contributi.
Vecchiaia – Anche quest’anno dunque la pensione di
vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona
al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in
servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione
della qualifica del grado (nella maggior parte l’età della permanenza massima
in carica si attesta a 60 anni e con alcune eccezioni sino a 65 anni)
congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei
lavoratori, 20 anni di contributi.
Il
requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza
di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età
risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di
anzianità) cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito
anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere
incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015). Laddove la decorrenza della
pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio
fino all’accesso al trattamento pensionistico.
requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza
di vita nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età
risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di
anzianità) cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito
anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere
incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015). Laddove la decorrenza della
pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio
fino all’accesso al trattamento pensionistico.
La pensione
di anzianità – Per quanto riguarda la pensione di
anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al
trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: a)
raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi
indipendentemente dall’età anagrafica; b) raggiungimento di una anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi;
c) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente
all’aliquota dell’80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata
entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal
primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53
anni e 3 mesi.
di anzianità – Per quanto riguarda la pensione di
anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al
trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti: a)
raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi
indipendentemente dall’età anagrafica; b) raggiungimento di una anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi;
c) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente
all’aliquota dell’80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata
entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro rata dal
primo gennaio 2012) ed in presenza di un età anagrafica di almeno 53
anni e 3 mesi.
Coloro
che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza
di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore
posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012; di due mesi se sono
maturati nel 2013; di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014 (ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011).
che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza
di vita a partire il primo gennaio 2013) scontano un ulteriore
posticipo di un mese se i requisiti sono maturati nel 2012; di due mesi se sono
maturati nel 2013; di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014 (ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 18 comma 22 ter del DL 98/2011).
(SCARICA MESSAGGIO INPS 545/2013)