Pensioni

Dopo la sentenza, la Difesa si adegua: riconoscimento dell’art.54 ai militari in ausiliaria

:La recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 1/2021/QM ha fornito una dirimente risoluzione in ordine alla controversa questione relativa ai criteri applicativi dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. nei confronti del personale militare provvisto, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità utile ai fini previdenziali compresa tra i quindici anni ed i diciotto anni (meno un giorno).”

È quanto scrive la Direzione Generale della Previdenza Militare in una missiva che vi proponiamo in anteprima e che segna un passo importante nel riconoscimento dell’art.54 così come previsto dalla sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti.

“Attesa la rilevanza e portata della predetta pronuncia si ravvisa di tutta opportunità impartire prime disposizioni applicative finalizzate a recepire, nell’ambito dei procedimenti pensionistici direttamente gestiti dall’A.D., i criteri di calcolo ivi esplicitati, fermo restando la necessità di un approfondimento congiunto con l’INPS per la definizione di una condotta auspicabilmente condivisa ed omogenea, anche con riguardo ai procedimenti rientranti nella potestà determinativa dell’Istituto previdenziale medesimo.

In particolare, allo stato attuale, per il personale collocato o da collocare in ausiliaria, per il quale permane la competenza in capo al Ministero della Difesa, codesti Centri (gestionali ed amministrativi della Difesa ndr), nella definizione dei relativi trattamenti pensionistici provvisori, opereranno in conformità alle indicazioni enunciate nella succitata sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/2021 QM.

In sostanza – sottolinea Previmili – tale criterio di calcolo va riferito al personale, inquadrato nel cosiddetto sistema pensionistico “misto” di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, provvisto di un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a quindici anni ed inferiore a diciotto anni.

Nei confronti dello stesso la componente retributiva del rispettivo assegno di ausiliaria sarà determinata computando l’aliquota di rendimento del 2.44% per ogni anno di servizio utile maturato alla predetta data del 31 dicembre 1995, beninteso da ripartire nelle due quote di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (“quota A” per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e “quota B” per quelle dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995).

Analoga condotta – ribadisce Previmil – dovrà osservarsi in sede di emanazione dei decreti definitivi di pensione (da parte dei Centri pensionistici a ciò deputati in regime di decentramento) nei confronti del personale militare trovatosi in posizione di ausiliaria, già titolare di un trattamento pensionistico provvisorio ed attualmente transitato all’INPS, per il quale occorre provvedere all’emissione del decreto commutativo in pensione definitiva. Appare opportuno che i precitati provvedimenti contengano nel preambolo lo specifico richiamo all’applicazione della menzionata sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. I /2021/QM.

Si fa riserva – conclude Previmil – di fornire ulteriori precisazioni per la trattazione di tutti gli aspetti nodali conseguenti all’applicazione dei suddetti principi di calcolo, con particolare riguardo al riesame dei provvedimenti già emessi con criteri difformi da quelli sopra descritti, nonché con riferimento alla trattazione del contenzioso di non immediata fissazione di udienza, azionato anche avverso l’INPS.

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