Difesa

DIFESA: TUTTI I DETTAGLI DEL DECRETO F.E.S.I., CRITERI DI ATTRIBUZIONE, ESCLUSIONE E CASI PARTICOLARI

Abbiamo già pubblicato la tabella degli importi del F.E.S.I. per il Comparto Difesa, oggi pubblichiamo, sempre in anteprima, le disposizioni applicative sul Fondo Efficienza Servizi Istituzionali emanate dallo Stato Maggiore Difesa. Il decreto ministeriale in argomento prevede la corresponsione di: un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato; incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l’anno; maggiorazioni per il personale impiegato in particolari sedi di servizio.

Le risorse economiche saranno destinate al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di tenente colonnello (e gradi corrispondenti), con esclusione dei:
– dirigenti (escluso il personale “omogenizzato”);
– volontari di truppa non in servizio permanente;
– allievi in formazione di base non in servizio permanente.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

E’ attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito,  nel corso dell’anno 2016, non ha riportato:
un giudizio inferiore a “superiore alla media” come ultima valutazione caratteristica;
– una sospensione precauzionale dall’impiego ;
– una sanzione disciplinare di stato;
– la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.
Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, nel caso in cui nell’anno 2016 siano stati compilati solo “rapporti informativi” ovvero “dichiarazioni di mancata redazione”, si dovrà fare riferimento all’ultima scheda valutativa precedentemente predisposta o analoga documentazione attestante un giudizio/valutazione favorevole ed equivalente a quello minimo richiesto.

Sono ritenuti utili, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:
i giorni di effettiva presenza in servizio;
– i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestate;
– i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l’anno 2016;
– i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977.
Sono altresì considerate giornate di presenza in servizio le assenze dovute per il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
Le giornate di assenza dovute per i c.d. “recuperi delle giornate non lavorative e/o recuperi delle festività” non sono computabili ai fini del FESI indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Il servizio di reperibilità al di fuori dell’attività di servizio non è ritenuto utili ai fini del F.e.s.i.

Al personale militare che, nel corso del 2016, è promosso al grado superiore, il compenso giornaliero lordo, rapportato al grado, è corrisposto con riferimento alla data del decreto di promozione emanato della Direzione Generale per il Personale Militare.

Diversamente dai precedenti, il Decreto ministeriale 2016 elimina il vincolo riferito al periodo minimo di servizio di 180 giorni per l’attribuzione del compenso poiché il diritto alla percezione del F.e.s.i. nasce a seguito del compimento di ciascuna giornata lavorativa ritenuta utile secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 3. La suddetta soglia, citata all’art. 3 del DecretoMinisteriale 2016, è da intendersi quale periodo minimo per non incorrere nell’applicazione delle riduzioni previste. In tale ambito, al fine di premiare ed incentivare la presenza in servizio del
personale, è stabilito che il compenso giornaliero lordo può essere incrementato o diminuito in ragione del numero complessivo di giornate lavorative svolte nel corso dell’anno. Il predetto compenso sarà corrisposto:
– in misura intera, senza l’applicazione di riduzioni e maggiorazioni, al personale che ha prestato un servizio complessivo compreso tra 180 e 200 giorni nell’anno 2016;
– maggiorato secondo i criteri di cui al successivo punto 6, al personale che ha prestato un servizio superiore a 200 giorni nell’anno 2016;
– ridotto, secondo le percentuali riportate nel successivo punto 7, al personale che ha prestato un servizio inferiore a 180 giorni nell’anno 2016.

L’articolo 4 istituisce una maggiorazione del compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3 per fronteggiare particolari situazioni di servizio ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. Tale maggiorazione è riconosciuta per le sole giornate di servizio prestato nel corso dell’anno presso le strutture di vertice indicate nella tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale in oggetto. La rispettiva misura percentuale sarà:

– intera, nella misura del 35% in caso di una prestazione annua di servizio effettivo pari o superiore a 180 giorni;

– ridotta, secondo le misure percentuali fissate dall’art. 6 del richiamato Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni. La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell’anno 2016.

RIDUZIONI

L’articolo 6, nell’ottica di disincentivare l’assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure:
– 25 per cento, per il personale che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 180 ed uguale o maggiore a 135 giorni nell’anno 2016;
– 50 per cento, per il personale che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 135 ed uguale o maggiore a 90 giorni nell’anno 2016;
– 75 per cento, per il personale che ha prestato un periodo di servizio inferiore a 90 giorni nell’anno 2016.
Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all’art. 3 e, ove prevista, della maggiorazione del 35% di cui all’art. 4

CASI PARTICOLARI

Con l’articolo 7 vengono disciplinati alcuni casi particolari:
– E’ riconosciuto il diritto alla percezione del F.e.s.i anche in favore degli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso dell’anno 2016. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di tenente colonnello, fermo restando quanto specificato all’art. 2 comma 1 e 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione al grado di colonnello. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del Decreto Ministeriale in argomento.

– Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato determinato ai sensi dell’articolo 2 comma 3. Il presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle “canoniche” cinque giornate.

ORARIO DI SERVIZIO ARTICOLATO SU SEI GIORNI SETTIMANALI

– E’ riconosciuta ai graduati in servizio permanente in possesso di un’anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni, una maggiorazione del compenso giornaliero di cui all’art. 3 da determinarsi con successivo decreto ministeriale. Tale maggiorazione non verrà corrisposta in caso di formale avvio della concertazione economica nell’anno 2016.

PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE

PERSONALE TURNISTA

L’articolo 8 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell’orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3 comma 1 per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall’articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3 comma 1 deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare (vds. esempio n. 4). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell’ambito dello svolgimento del turno stesso.
Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non.

TURNISTA

CASI DI ESCLUSIONE

E’ escluso dall’ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all’estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell’ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestato in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del F.e.s.i., salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del DM in argomento.

SERVIZIO ALL'ESTERO

CONCLUSIONI

In ragione delle sostanziali novità introdotte dal Decreto Ministeriale in oggetto, occorre attuare un costante e scrupoloso monitoraggio delle presenze del personale amministrato secondo i criteri appena esposti. Tale attività impone di porre in essere un’attenta valutazione di tutte le variabili che, dall’anno in corso, intervengono nel conteggio delle giornate da computarsi come utili ai fini del FESI.

In aggiunta, occorre precisare che, come già avvenuto per il Decreto Ministeriale FESI riferito all’anno 2015, anche per l’anno in corso la quantificazione monetaria del compenso pro capite sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza. Come precedentemente chiarito, tale procedura si rende necessaria al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle risorse disponibili sui capitoli di cedolino unico e garantire, conseguentemente, il pagamento delle spettanze nel più breve tempo consentito. Per quanto premesso ed al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento a causa di ritardi o impedimenti in fase di trasmissione dei dati riferiti al personale avente diritto al compenso, si raccomanda di aggiornare, anche mensilmente, il conteggio delle citate giornate riferite al personale amministrato, avendo cura, in caso di trasferimento, di darne immediata comunicazione al nuovo Ente/Distaccamento/Comando/Reparto.

ESEMPI PRATICI

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