EditorialePolitica

Decreto Sicurezza 2026 approvato, cosa cambia tra armi, manifestazioni, proroghe e immigrazione

Approvazione definitiva il 24 aprile 2026: cosa cambia con il D.L. 23/2026

Il 24 aprile 2026 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge A.C. 2886 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026, presentato come “decreto sicurezza”, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché immigrazione e protezione internazionale.

Il provvedimento, secondo il quadro indicato nel preambolo, persegue quattro direttrici: contrasto ai reati in materia di armi e strumenti atti ad offendere, interventi sulla sicurezza urbana e sulle manifestazioni pubbliche, nuove regole per le indagini dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, misure organizzative e di rafforzamento per forze di polizia, Ministero dell’interno, vittime del dovere e gestione dei flussi migratori.

Il testo si è allargato durante l’iter parlamentare: da 33 articoli e 104 commi è passato a 38 articoli e 115 commi dopo l’esame del Senato. Un dato politico e normativo rilevante: non si tratta di un decreto “monotematico”, ma di un contenitore ampio che interviene contemporaneamente su ordine pubblico, repressione penale, apparati dello Stato, concorsi, detenzione, espulsioni e accoglienza.

Armi, coltelli e minori: stretta più dura su porto abusivo e vendita

L’articolo 1 inasprisce le sanzioni per il porto di lame superiori a 8 centimetri e per strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 centimetri, a un solo taglio e con punta acuta, dotati di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano. Il testo assimila inoltre particolari strumenti, come i coltelli a scatto o “a farfalla”, alle armi senza licenza, introducendo anche sanzioni amministrative accessorie.

L’aggravamento riguarda anche il porto di armi od oggetti atti ad offendere all’interno di convogli e mezzi adibiti al trasporto di passeggeri. Non è un dettaglio tecnico: il decreto individua nel trasporto pubblico uno degli spazi sensibili su cui concentrare la risposta sanzionatoria.

C’è poi una novità che sposta il baricentro anche sulle famiglie: viene prevista una sanzione pecuniaria a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minore di 18 anni commette uno dei reati in materia di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. In più, viene disposto il divieto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Il decreto inserisce inoltre alterazione di armi, fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e porto di armi per cui non è ammessa licenza tra i reati per cui anche una condanna non definitiva dello straniero può precludere l’ingresso legale in Italia.

Ammonimento del questore e minori: cresce il perimetro del controllo preventivo

L’articolo 2 amplia la disciplina dell’ammonimento del questore per soggetti minorenni, già rafforzata dal cosiddetto decreto Caivano. Per i minori ultraquattordicenni, nei casi di percosse, lesioni e minacce nei confronti di altro minore, viene introdotta una sanzione amministrativa a carico del genitore o del responsabile se il ragazzo commette nuovamente uno dei reati dopo l’ammonimento.

Per i minori tra 12 e 14 anni, l’ammonimento viene esteso anche a ulteriori reati, tra cui uccisione di animali, maltrattamento di animali, lesioni personali, rissa, violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio, furto e danneggiamento. È un allargamento significativo: l’area della prevenzione amministrativa si spinge sempre più in basso per età e sempre più in largo per tipologia di condotte.

Durante l’esame al Senato è stata inoltre introdotta la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i contenuti online del profilo personale e i relativi dati. Un passaggio che segnala come il decreto saldi esplicitamente ordine pubblico e dimensione digitale.

Rapine, ricettazione, furti e confisca allargata: la leva patrimoniale si espande

L’articolo 3 estende la confisca allargata al reato di rapina aggravata e alla nuova fattispecie di rapina aggravata di gruppo prevista dall’art. 628-bis c.p. Il decreto amplia inoltre le aggravanti in materia di ricettazione e riformula il furto con strappo, includendo anche la sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

L’impostazione è chiara: non solo repressione del fatto, ma anche rafforzamento degli strumenti di aggressione patrimoniale. È una delle linee più nette del provvedimento, insieme al rafforzamento dei poteri amministrativi di prevenzione.

Sicurezza urbana, DASPO e zone a vigilanza rafforzata: il prefetto allarga il perimetro

L’articolo 4 rafforza gli strumenti di sicurezza urbana, ampliando l’ambito applicativo dell’ordine di allontanamento e del DASPO urbano, anche nelle nuove “zone a vigilanza rafforzata” individuate dal prefetto. Introduce inoltre nuove ipotesi di divieto di accesso, estende i poteri del questore e prevede discipline più incisive per soggetti recidivi o pericolosi, con misure applicabili anche ai minori.

Il punto politicamente più sensibile è proprio questo: il decreto consolida una traiettoria normativa in cui la prevenzione amministrativa diventa un perno della gestione dell’ordine pubblico, con un ruolo crescente di prefetti e questori.

Droga, sequestri e Comuni: repressione e prevenzione sociale nello stesso articolo

L’articolo 5, modificando il Testo unico stupefacenti, introduce la confisca obbligatoria di autoveicoli e beni mobili utilizzati per il compimento del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti. Stabilisce inoltre che il fatto non possa essere qualificato di lieve entità quando le condotte siano poste in essere in modo continuativo e abituale.

Nello stesso articolo, però, compare anche un segmento di intervento non strettamente repressivo: i Comuni caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale possono promuovere, in sinergia con altri enti, iniziative educative, sportive, culturali e ricreative per allontanare minori e giovani da contesti di spaccio e consumo di sostanze. È uno dei pochi punti in cui il decreto affianca alla sanzione un tentativo di presidio sociale.

Videosorveglianza, polizia locale e stretta sui parcheggiatori abusivi

L’articolo 6 rifinanzia con 19 milioni di euro anche per il 2026 l’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, incrementa il Fondo per la sicurezza urbana e prevede incentivi per l’assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e per il pagamento dello straordinario.

Nel corso dell’esame al Senato sono state inoltre introdotte disposizioni che ridefiniscono l’impianto sanzionatorio applicabile all’esercizio non autorizzato dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Anche qui la logica è coerente con il resto del testo: più controlli, più strumenti operativi, più sanzioni.

Manifestazioni pubbliche: perquisizioni estese e accompagnamento coattivo fino a 12 ore

L’articolo 7 è uno dei nuclei più delicati del decreto. Da un lato, estende i poteri di perquisizione della polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; dall’altro introduce, nelle stesse situazioni, una forma di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia fino a un massimo di 12 ore, quando vi sia fondato motivo di ritenere, sulla base di specifici elementi fattuali, che i soggetti possano costituire un concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Durante il passaggio al Senato è stata disciplinata anche l’ipotesi in cui la persona accompagnata sia un minore di 18 anni. Il dato sostanziale è che il decreto interviene non soltanto sulla sanzione di condotte già poste in essere, ma sulla gestione anticipata del rischio in contesti di protesta o aggregazione pubblica.

Fuga ai controlli stradali e arresto in flagranza differita

L’articolo 8 modifica il Codice della strada per sanzionare e qualificare come reato la condotta di chi, violando gli obblighi connessi ai controlli stradali, si dà alla fuga mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Il secondo comma interviene sul codice di procedura penale, estendendo a questa fattispecie l’arresto in flagranza differita.

L’articolo 8-bis, introdotto al Senato, estende ai veicoli adibiti al trasporto valori la facoltà comunale di riservare spazi per carico e scarico merci, con conseguente divieto di sosta nelle aree interessate.

Pubbliche manifestazioni: stop al reato, arriva la maxi sanzione da 1.000 a 10.000 euro

L’articolo 9 modifica il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di pubbliche manifestazioni. La mancata comunicazione dello svolgimento di una manifestazione non viene più configurata come contravvenzione punita con arresto fino a sei mesi e ammenda, ma come illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

La punibilità viene estesa espressamente anche a chi promuove una riunione in luogo pubblico attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, anche in gruppi chiusi di utenti, senza il necessario preavviso all’autorità. È una depenalizzazione solo apparente: il carcere scompare, ma la risposta economica diventa molto più pesante e soprattutto più facilmente applicabile.

Nuove interdizioni, lesioni contro docenti e trasporto pubblico, arresto obbligatorio in flagranza

L’articolo 10 introduce una nuova misura interdittiva per soggetti condannati per reati come attentati con finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, estendendo al Senato la platea anche ai reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’articolo 11, integralmente riscritto al Senato, estende la procedibilità d’ufficio per le lesioni personali commesse contro personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico. Modifica inoltre l’art. 583-quater c.p. includendo tra le persone protette anche personale docente, dirigenti scolastici, personale tecnico e ausiliario della scuola, oltre al personale del trasporto pubblico, quando i fatti avvengono nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni. In questi casi viene previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza.

Il messaggio politico è lineare: il decreto seleziona alcune categorie esposte – scuola e trasporto pubblico – e le inserisce in un perimetro di tutela rafforzata tipico dei settori considerati strategici per l’ordine pubblico quotidiano.

Annotazione preliminare e cause di giustificazione: cambia il primo tratto delle indagini

Gli articoli 12 e 13 introducono una disciplina nuova in materia di iscrizione della notizia di reato e attività di indagine quando ricorra una causa di giustificazione. Viene previsto l’istituto della annotazione preliminare e si demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’attuazione del registro relativo all’annotazione preliminare del nome della persona a cui è attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione.

Si tratta di una delle parti più tecniche ma più rilevanti del provvedimento, perché tocca il punto iniziale del rapporto tra fatto, indagine e iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Tutele e benefici per forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco

L’articolo 14 estende la disciplina sull’assistenza legale al personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco anche ai casi in cui si sia proceduto ad annotazione preliminare. Lo stesso articolo esclude dall’obbligo di tracciabilità i pagamenti relativi a trasferte e missioni effettuate nel territorio nazionale, ai fini della detassazione dei rimborsi spese spettanti dal 1° gennaio 2025 a personale di forze armate, forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al Senato è stato aggiunto anche il comma 2-bis, che proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 ottobre 2026 il termine per disporre trasferimenti di personale dei vigili del fuoco, anche in deroga al requisito di permanenza minima nella sede di prima assegnazione.

L’articolo 15 estende la disciplina delle operazioni sotto copertura anche agli ufficiali di polizia giudiziaria dei nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria.

Carcere, 41-bis e polizia penitenziaria: il decreto rafforza anche l’apparato interno

L’articolo 16 interviene sui permessi di necessità per detenuti in regime di 41-bis e per i collaboratori di giustizia. Al Senato è stata introdotta la previsione che i termini per presentare ricorso contro le decisioni sui permessi per i detenuti soggetti al 41-bis siano di 48 ore per il pubblico ministero e di 15 giorni per il detenuto, mentre il termine vigente era di 24 ore per entrambi.

Gli articoli 17, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 21-bis, 22, 23, 24 e 25 compongono un blocco molto ampio dedicato al personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria: concorsi straordinari, accessi con laurea, disciplina della disponibilità dei dirigenti, reclutamento nei settori tecnici, progressioni di carriera, procedure semplificate e interventi di riqualificazione professionale.

Qui il decreto mostra il suo secondo volto, meno visibile nel dibattito pubblico ma centrale nel testo: oltre alla stretta penale e amministrativa, c’è un vasto capitolo di manutenzione ordinamentale e organizzativa degli apparati di sicurezza.

In particolare l’articolo 20 prevede la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 2027, concorsi straordinari per marescialli carabinieri in possesso di laurea triennale e contiene una serie di norme in materia di personale dell’Arma (tra cui requisiti per l’arruolamento, prolungamento della ferma, ruolo tecnico e ruolo forestale, promozioni, aliquota di valutazione per Generale di Corpo d’Armata, alloggi di servizio).
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni concernenti la durata dell’incarico
del Vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, estesa a due anni, e la composizione delle
commissioni si avanzamento degli ufficiali

Ministero dell’interno, beni confiscati, vittime del dovere

L’articolo 26 autorizza il Ministero dell’interno a procedere, con carattere di priorità, allo scorrimento delle graduatorie vigenti e a utilizzare ulteriori procedure di reclutamento; fino al 31 dicembre 2027, il personale così assunto viene escluso dalle procedure di mobilità volontaria e da utilizzi presso altre amministrazioni tramite comando o distacco. Lo stesso articolo incrementa di 2 milioni di euro il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e modifica il contingente di personale assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario per il recupero e la valorizzazione dei beni confiscati.

L’articolo 27 impone alle amministrazioni pubbliche di definire un programma di assunzione delle vittime del dovere, del terrorismo, delle stragi di tale matrice, della criminalità organizzata e del contagio da Covid-19 durante l’emergenza epidemiologica, se personale sanitario, socio-sanitario o farmacista; in caso di decesso, la misura riguarda i familiari superstiti. Viene inoltre riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro fino a 24 ore annue per partecipare a iniziative pubbliche volte a diffondere la cultura della legalità e la memoria delle vittime.

L’articolo 27-bis, introdotto al Senato, tutela il personale statale impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, garantendo il diritto di riscatto degli alloggi del programma del 1991 in caso di vendita a terzi.

Immigrazione, identificazione, espulsioni, gratuito patrocinio e CPR: la parte più pesante del decreto

Gli articoli 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 31 e 32 compongono il blocco migratorio del provvedimento, ed è uno dei segmenti più incisivi.

L’articolo 28 introduce per detenuti e internati stranieri l’obbligo di cooperare all’accertamento dell’identità, esibendo elementi relativi a età, identità, cittadinanza e ai Paesi di soggiorno o transito. Il mancato rispetto di questo obbligo rileva ai fini della liberazione anticipata e del giudizio di pericolosità sociale, presupposto per l’espulsione dello straniero condannato per reati che prevedono l’arresto in flagranza obbligatorio o facoltativo.

L’articolo 29 attribuisce all’ufficio di polizia di frontiera – o al questore con quelle attribuzioni – le attività di trasferimento nello Stato membro di arrivo delle persone rintracciate nelle zone di frontiera interna dell’Unione europea e prive del diritto di soggiorno. Inoltre, in caso di violazione di un secondo ordine di espulsione, non sarà necessario adottarne un altro: si potrà procedere direttamente al trattenimento in CPR o, quando possibile, all’espulsione amministrativa. Lo stesso articolo abroga la norma che prevedeva il gratuito patrocinio per i ricorsi degli stranieri extra UE contro i provvedimenti di espulsione indipendentemente dai limiti reddituali.

L’articolo 30 autorizza il Ministero dell’interno a derogare, fino al 31 dicembre 2028, alle disposizioni di legge – esclusa la normativa penale, antimafia e dell’Unione europea – per la realizzazione e ristrutturazione dei centri di accoglienza, assistenza e trattenimento dei cittadini stranieri. Prevede inoltre che le notificazioni ai richiedenti asilo possano essere effettuate anche tramite PEC.

L’articolo 30-bis inserisce il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell’interno nei programmi di rimpatrio volontario assistito e riconosce un compenso al rappresentante legale che assiste il cittadino straniero nella fase di adesione al programma, a esito della partenza.

L’articolo 30-ter stabilisce che il magistrato di sorveglianza decida sull’espulsione dei detenuti stranieri entro 15 giorni.

L’articolo 31 autorizza il versamento del secondo contributo svizzero di 20 milioni di franchi previsto nell’Accordo quadro tra Italia e Svizzera del 17 maggio 2024, destinandolo a spese per costruzione, acquisizione, completamento, adeguamento e ristrutturazione di immobili destinati a centri di accoglienza e centri di trattenimento.

Infine, l’articolo 32 consente al Ministero dell’interno di affidare direttamente alla Croce Rossa Italiana, fino al 31 dicembre 2028, la gestione delle attività umanitarie presso i centri di permanenza per i rimpatri.

È davvero un “decreto sicurezza”? Sì, ma solo in parte, perché è anche un decreto su apparati, prevenzione amministrativa e immigrazione

Se ci si attiene al contenuto, il D.L. 23/2026 può definirsi un decreto sicurezza, ma non in senso stretto e non soltanto. Lo è perché introduce una stretta su armi, coltelli, DASPO urbani, manifestazioni, perquisizioni, accompagnamento coattivo, lesioni contro categorie protette, confische e repressione di condotte ritenute ad alto impatto sociale. Ma è riduttivo fermarsi a questa etichetta.

Il testo è anche, e in misura rilevante, un decreto sugli apparati dello Stato: riorganizza concorsi, carriere, disponibilità, reclutamenti e tutele per Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, vigili del fuoco e Ministero dell’interno. Ed è, allo stesso tempo, un decreto sull’immigrazione, perché interviene su identificazione dei detenuti stranieri, espulsioni, CPR, rimpatri, frontiere interne UE, patrocinio nei ricorsi e deroghe per i centri.

La definizione politica di “decreto sicurezza” è quindi efficace sul piano comunicativo, ma sul piano normativo è parziale: più che un solo decreto sicurezza, il provvedimento appare come un decreto omnibus su sicurezza pubblica, poteri di prevenzione, macchina amministrativa della sicurezza e gestione dei migranti. Ed è proprio questa estensione, più che il titolo, a misurare la sua reale portata.

Tabella Decreto Sicurezza 2026
Decreto Sicurezza 2026

Cosa cambia davvero: tabella sintetica e leggibile

Una panoramica chiara, visiva e super responsive delle principali misure approvate il 24 aprile 2026 con il D.L. 23/2026.

Sintesi operativa del provvedimento

Visualizzazione desktop con tabella completa e versione mobile a schede.

Articolo Ambito Misura principale Cosa cambia Impatto
Art. 1 Armi e coltelli Stretta su porto di lame e strumenti atti ad offendere Sanzioni più dure per lame oltre 8 cm, coltelli pieghevoli con blocco o apertura a una mano; divieto di vendita ai minori; sanzioni ai genitori se il minore commette reati collegati. Più repressione sul porto abusivo e responsabilizzazione familiare.
Art. 2 Minori Ammonimento del questore ampliato Estese le ipotesi di ammonimento per minori; sanzione amministrativa ai genitori in caso di reiterazione; possibile sequestro preventivo dei contenuti online del profilo personale. Aumenta il controllo preventivo anche sul piano digitale.
Art. 3 Reati predatori Confisca allargata e aggravanti La confisca allargata viene estesa alla rapina aggravata e alla rapina aggravata di gruppo; aggravanti ampliate in materia di ricettazione. Più leva patrimoniale contro reati considerati ad alto allarme sociale.
Art. 4 Sicurezza urbana DASPO urbano rafforzato Ordine di allontanamento e DASPO urbano estesi anche alle nuove zone a vigilanza rafforzata individuate dal prefetto. Più potere a prefetti e questori nella gestione dei territori sensibili.
Art. 5 Stupefacenti Confisca obbligatoria dei mezzi Confisca obbligatoria di veicoli e beni mobili usati per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; esclusa la lieve entità per condotte abituali. Inasprimento sul narcotraffico e sui comportamenti continuativi.
Art. 6 Comuni Videosorveglianza e polizia locale Rifinanziati i sistemi di videosorveglianza, incrementato il Fondo per la sicurezza urbana, incentivi per assunzioni e straordinari della polizia locale. Più strumenti ai Comuni per presidio e controllo urbano.
Art. 7 Manifestazioni Perquisizioni estese e accompagnamento coattivo Più poteri di perquisizione nelle manifestazioni; accompagnamento coattivo in ufficio fino a 12 ore per chi è ritenuto concretamente pericoloso per il pacifico svolgimento dell’evento. Rafforzata la prevenzione anticipata nelle piazze.
Art. 8 e 8-bis Strada Fuga ai controlli e nuove aree di sosta Diventa reato la fuga ai controlli stradali con pericolo per l’incolumità pubblica; previsto arresto in flagranza differita. Estese ai trasporti valori alcune aree di carico e scarico. Più deterrenza contro fughe pericolose e disciplina della sosta più mirata.
Art. 9 Pubbliche manifestazioni Sanzione fino a 10.000 euro La mancata comunicazione della manifestazione diventa illecito amministrativo da 1.000 a 10.000 euro, anche se promossa via social, piattaforme o gruppi chiusi. Meno penale formale, ma sanzione economica molto più pesante.
Art. 10-11 Ordine pubblico Nuove interdizioni e tutele rafforzate Misure interdittive per condannati per gravi reati; procedibilità d’ufficio e arresto obbligatorio in flagranza per lesioni a personale scolastico e del trasporto pubblico. Tutela rafforzata per categorie esposte e maggiore rigidità repressiva.
Art. 12-15 Giustizia e polizia Annotazione preliminare e operazioni sotto copertura Nuova disciplina dell’annotazione preliminare in presenza di cause di giustificazione; tutele legali estese alle forze dell’ordine; ampliamento delle operazioni sotto copertura. Cambia il primo tratto delle indagini e si rafforza la protezione funzionale degli operatori.
Art. 16-27 bis Apparati dello Stato Concorsi, carriere, assunzioni e vittime del dovere Ampio blocco di norme su Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, vigili del fuoco, Ministero dell’interno, beni confiscati e assunzioni dedicate alle vittime del dovere e ai familiari. Il decreto non è solo sicurezza: è anche una robusta manutenzione dell’apparato statale.
Art. 28-32 Immigrazione e CPR Identificazione, espulsioni, centri e rimpatri Obbligo di cooperazione per detenuti stranieri ai fini dell’identificazione; più facilità nel trattenimento in CPR; deroghe fino al 2028 per realizzare e ristrutturare centri; interventi su rimpatri e gestione umanitaria. Uno dei blocchi più incisivi del provvedimento, con forte impronta su espulsioni e trattenimento.

Art. 1 — Armi e coltelli

Stretta
Misura principale
Sanzioni più dure su porto di lame, coltelli pieghevoli e strumenti atti ad offendere.
Cosa cambia
Più sanzioni, divieto di vendita ai minori e responsabilità economica per i genitori in alcuni casi.

Art. 2 — Minori

Ammonimento
Misura principale
Ammonimento del questore ampliato e nuove sanzioni ai genitori.
Cosa cambia
Si allargano i reati coinvolti e si apre anche al sequestro dei contenuti online del profilo personale.

Art. 4 — Sicurezza urbana

DASPO
Misura principale
DASPO urbano e ordini di allontanamento estesi.
Cosa cambia
Nascono le zone a vigilanza rafforzata e cresce il ruolo di prefetto e questore.

Art. 7 — Manifestazioni

Poteri di polizia
Misura principale
Perquisizioni più ampie e accompagnamento coattivo fino a 12 ore.
Cosa cambia
La prevenzione entra prima, nel cuore della gestione delle piazze e dell’ordine pubblico.

Art. 9 — Pubbliche manifestazioni

Maxi multa
Misura principale
Sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per mancata comunicazione.
Cosa cambia
Coinvolte anche convocazioni via social, piattaforme, chat e gruppi chiusi.

Art. 28-32 — Immigrazione e CPR

Espulsioni
Misura principale
Nuove regole su identificazione, trattenimento, centri e rimpatri.
Cosa cambia
Il decreto rafforza il blocco su espulsioni, CPR, procedure e gestione dei centri fino al 2028.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube!

Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento.

🔔 ISCRIVITI ORA

Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

📲 Unisciti al canale WhatsApp di Infodifesa!

Vuoi ricevere aggiornamenti, notizie esclusive e approfondimenti direttamente sul tuo smartphone? Iscriviti ora al nostro canale ufficiale WhatsApp!

✅ Iscriviti su WhatsApp

Senza spam. Solo ciò che ti interessa davvero.

Marco De Santis – Analista di sicurezza e difesa
Analista senior di sicurezza e difesa

Marco De Santis

Marco De Santis è un analista senior specializzato in sicurezza e difesa, con particolare attenzione alle minacce ibride, alla sicurezza interna e alle strategie di protezione nazionale. Ha maturato una lunga esperienza nello studio dei contesti operativi e delle dinamiche di sicurezza, integrando fonti istituzionali, analisi strategiche e valutazioni di rischio. Su InfoDifesa.it cura approfondimenti dedicati ai temi della difesa, della sicurezza e degli scenari operativi.