Editoriale

Cassa previdenza Forze armate: risolto il problema per Esercito e Carabinieri. Ecco le altre novità previste dalla Legge di Bilancio

La bozza di legge di bilancio che abbiamo esaminato potrebbe apportare alcune importanti novità ponendo, finalmente, fine ad alcune sperequazioni che vi sono tuttora tra le Forze Armate. La novella governativa, infatti, se approvata, livellerà le differenze abrogando o modificando alcuni articoli del Codice dell’Ordinamento militare.

Cosa è e come funziona la Cassa di Previdenza delle Forze Armate

La Cassa previdenziale delle Forze Armate può contare sui contribuiti versati da circa 200mila iscritti suddivisi in sette diversi fondi previdenziali (con l’approvazione della legge di bilancio diventeranno 8), regolati tutti da normative a se stanti. La Cassa eroga prestazioni di natura previdenziale ad integrazione di quelle erogate dall’INPS (la pensione vera e propria), occupandosi dell’indennità supplementare (per gli ufficiali) e del premio di previdenza (per i sottufficiali), somme che integrano la buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d’impiego. La Cassa si occupa anche dell’elargizione degli “assegni speciali” corrisposti agli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri.

Cassa previdenza Forze Armate: un problema finalmente risolto

Un importante conquista per le Forze Armate richiesta da anni e mai realizzata: con l’approvazione della bozza di legge di bilancio, infatti, saranno apportate alcune importanti modifiche che riguardano la previdenza militare. In particolare, la bozza di legge di bilancio, introduce cambiamenti che mettono fine a molte sperequazioni tra Esercito e Carabinieri in materia di pensioni, assicurando a tutti i militari un trattamento equo e giusto. Questa novità non solo risolve un problema antico ma rappresenta anche un segnale importante in favore della sicurezza dello Stato.

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Gli articoli abrogati e modificati: in che modo si è arrivati alla soluzione

La bozza della legge di bilancio prevede l’abrogazione dell’articolo del Codice dell’ordinamento Militare che sinora ha decreto la sperequazione attribuendo l’indennità supplementare ai soli Sottufficiali della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare (iscritti da almeno 6 anni al pertinente fondo) transitati nei ruoli civili per perdita dell’idoneità al servizio o se nominati Ufficiali, escludendo dal beneficio in questione i militari dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito Italiano. Con l’abrogazione, finalmente, non vi saranno differenze tra le Forze Armate.

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L’assegno Speciale

Agli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, e’ corrisposto (almeno sino ad oggi), al raggiungimento del 65° anno di età, oltre all’indennità supplementare, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all’atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto. La bozza di legge di bilancio prevede un altro importante cambiamento: L’assegno speciale non spetterà agli ufficiali iscritti al relativo fondo in data successiva al 1° gennaio 2023.

Fondo di Previdenza Graduati

In aggiunta ai seguenti fondi ad oggi costituiti:

a) fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;

b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;

c) fondo di previdenza ufficiali dell’Aeronautica militare;

d) fondo di previdenza sottufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri;

e) fondo di previdenza appuntati e carabinieri;

f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;

g) fondo di previdenza sottufficiali dell’Aeronautica militare.

La bozza della Legge di Bilancio aggiunge il fondo di previdenza graduati dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

Rimborso e Reversibilità Cassa di Previdenza Forze Armate

Agli iscritti, che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto all’indennità supplementare, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali pertinenti, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le somme liquidate secondo le modalità di cui al precedente periodo sono reversibili.

Tempistica erogazione Cassa di Previdenza Forze Armate

La bozza della Legge di Bilancio prevede che l’indennità sia ordinariamente corrisposta all’atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa, il termine di corresponsione potrà essere differito fino a un massimo di 24 mesi.

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