Carabinieri

CARABINIERI, NOVITA’ VISITE FISCALI: REPERIBILITA’ ANCHE PER CAUSA DI SERVIZIO?

Avevamo preannunciato in, anteprima, che il nuovo anno avrebbe portato delle novità sulle visite fiscali per le Forze Armate e Forze di Polizia. L’ufficio Legislazione dell’Arma dei carabinieri ha diramato una nota informativa che sostanzialmente elenca le novità sulle visite fiscali per i carabinieri.

Il DPCM 17 ottobre 2017, n. 206, entrato in vigore il 13 gennaio u.s., attuativo delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha rivisitato la disciplina sulle visite fiscali per tutti i dipendenti pubblici.  Il testo del decreto prevede che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive e di riposo settimanale, ribadisce le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Le nuove disposizioni, immediatamente applicabili al personale militare limitatamente alla parte relativa alle cd. “fasce di reperibilità”, prevedono, oltre alla possibilità di svolgimento delle visite fiscali anche con cadenza sistematica e ripetitiva, l’esclusione dalle stesse solo per il dipendente la cui assenza è riconducibile a:

— patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

— causa di servizio riconosciuta, ascrivibile alle prime 3 categorie della Tab. A allegata al dPR 30 dicem-bre 1981, n. 834;

— stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Rispetto al passato, pertanto, non è più escluso dalle cd. “fasce di reperibilità” il personale:

— che ha subito infortuni sul lavoro (salvo che ricorrano le condizioni sopra indicate);

— già sottoposto a visita fiscale, relativamente al restante periodo di prognosi indicato nel certificato.

SPECCHIO DI RAFFRONTO CASI DI ESCLUSIONE DALLE “FASCE DI REPERIBILITA’ DEL PERSONALE AMMALATO

Sono state interessate le competenti articolazioni del Ministero della Difesa per verificare e armonizzare i possibili effetti della nuova disciplina nell’ambito delle Forze Armate.

Cause di Esclusione dall’obbligo di reperibilità Militari e Carabinieri: sono le stesse del Pubblico Impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:

  • visite mediche;
  • prestazioni specialistiche;
  • accertamenti diagnostici;
  • altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre. Il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.

In caso di assenza ingiustificata alle visite fiscali, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.


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